
(AGENPARL) – Thu 12 June 2025 SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
ORDINANZA SINDACALE N° 86 DEL 12/06/2025
TEMPORANEO DI BALNEAZIONE PER IL TRANSETTO DI COSTA DENOMINATO
“ZONA ANT. VIA LEOPARDI” ORDINATO CON ORDINANZA SINDACALE N.85 DEL 10
GIUGNO 2025
IL SINDACO
Vista la Delibera di G.R. n. 53 del 31/01/2025 avente ad oggetto: D.Lgs. 30/05/2008 n. 116 – D. M. 30/03/2010
“Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l’attuazione
del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della
qualità delle acque di balneazione” e ss.mm.ii.. Approvazioni risultanze campionamenti anno 2024. Adempimenti
regionali sulla qualità delle acque di balneazione per la stagione balneare 2025;
inibizione alla balneazione per lo specchio acqueo di cui all’oggetto, provvedimento resosi opportuno a seguito della
non conformità del parametro Escherichia coli, con valori rilevati di 959 MPN/100 mL, a fronte di valori limite di
riferimento pari a 500 MPN/100 mL, riscontrata dal distretto Provinciale di Pescara dell’ARPA Abruzzo, durante i prelievi
rappresentativo dell’omonimo transetto di costa compreso tra gli stabilimenti balneari, da sud a nord, “La Capannina” e
“La Vongola”
Preso atto del buon esito delle analisi di laboratorio eseguite dal Distretto Provinciale di Pescara di ARPA Abruzzo e
comunicate al Comune di Pescara con nota prot. n. 24970 del 12/06/2025, acquisite per le vie brevi dal responsabile del
procedimento, inerenti il campionamento suppletivo acque del 11/06/2025 (Campione Suppletivo 5623/25) presso il
misurato un valore del parametro Enterococchi intestinali pari a 31 MPN/100mL, a fronte di un valore massimo
consentito pari a 200 MPN/100mL, e del parametro Escherichia coli pari a 341 MPN/100mL, a fronte di un valore
massimo consentito pari a 500 MPN/100mL che consente quindi di rimuovere il divieto temporaneo alla balneazione.
Visti:
il D.P.R. n. 470/1982, “Attuazione della Direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;
la Legge 29/12/2000, n. 422 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità Europee. Legge Comunitaria 2000”;
la Legge 23/12/1978 n. 833 e s.m.i;
il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008;
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il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116 – Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della
qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal DecretoLegge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modifiche dalla Legge n.14/2009;
il D.M. 30/03/2010 finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione nonché le modalità e
le specifiche tecniche per l’attuazione del Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116;
l’art. 32 dello Statuto comunale;
l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
la REVOCA del divieto temporaneo di balneazione nelle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio
planimetria allegata alla precedente Ordinanza Sindacale n.85 del 10 giugno 2025;
la rimozione degli appositi cartelli di “Divieto di Balneazione Temporaneo” recante il simbolo del divieto fornita
in allegato alla precedente Ordinanza Sindacale n. 85 del 10 giugno 2025, collocati a cura dei
concessionari/gestori degli stabilimenti balneari e/o delle spiagge libere del Comune di Pescara interessati dal
transetto Zona ant. Via Leopardi
SPECIFICA CHE:
i gestori degli stabilimenti balneari interessati dal presente provvedimento devono abbassare la bandiera rossa di
pericolo, segnatamente alla qualità delle acque, issata per tutto il periodo di inibizione temporanea alla
balneazione;
DISPONE
di trasmettere la presente ordinanza:
– Ai legali rappresentati delle concessioni e/o gestori degli stabilimenti balneari della costa Pescarese
interessati dal provvedimento;
– Al Responsabile del Dipartimento Prevenzione – U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di
Pescara;
– Al Dirigente del Corpo di Polizia Locale;
– Al Dirigente del Settore Manutenzione Stradale e Sicurezza del Territorio;
– Al Dirigente del Settore Edilizia e Sviluppo Economico;
– Al Dirigente del Settore Ambiente e Territorio;
– Alla Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime DPE012;
– Alla Regione Abruzzo – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio DPC032;
– All’ARPA, Azienda Regionale per la Protezione Ambientale – Distretto Provinciale di Pescara;
– All’ACA S.p.A. Azienda Consortile Acquedottistica;
– Alla Direzione Marittima, Capitaneria di Porto di Pescara;
– Al Ministero della Salute;
– Al Sig. Prefetto della Provincia di Pescara.
DISPONE INOLTRE
al fine di agevolare la sua corretta applicazione e per le consequenziali attività di controllo, che la presente ordinanza
venga pubblicata sull’albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet ufficiale http://www.comune.pescara.it alla sezione
Amministrazione Trasparente e sulla home page, sul sito internet ambiente.comune.pescara.it, alla pagina dedicata a
tutte le ordinanze riferite all’argomento
INFORMA
l’autorità emanante è il Sindaco del Comune di PESCARA;
l’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Territorio – Servizio Vulnerabilità
del Territorio;
Il Dirigente responsabile del Settore è l’arch. Emilia FINO;
il Responsabile del Procedimento amministrativo (ex art. 5 D.P.R: 241/90) è il geol. Edgardo Scurti;
IL SINDACO
Masci Carlo
(atto sottoscritto digitalmente)
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