
(AGENPARL) – Fri 06 June 2025 Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 6 giugno 2025
Agenda dei lavori DEL 9, 10 e 11 giugno
CAMERA DI CONSIGLIO
9 GIUGNO
UDIENZA PUBBLICA
10 GIUGNO
UDIENZA PUBBLICA
11 GIUGNO
1) Delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale commessi prima del d.lgs. n. 150 del 2022/Regime di procedibilità
6) Cooperative/Attività di vigilanza/Enti cooperativi che si sottraggono a tale attività/Scioglimento per atto dell’autorità
14) Lavoratrici madri/Contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore/Esonero contributivo
2) Straniero/Espulsione amministrativa/Trattenimento presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR)/Disciplina dei “modi” del trattenimento e dei procedimenti per la restrizione della libertà personale all’interno dei CPR
7, 8 e 9) Emergenza epidemiologica COVID-19/Divieto temporaneo di licenziamento/Mancata previsione per il licenziamento individuale del dirigente per ragioni oggettive
15) Regione Molise/Nuovi impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi/Domande di autorizzazione
3) Evasione dagli arresti domiciliari/Trattamento sanzionatorio/ Applicabilità alla persona sottoposta a indagini preliminari
10) Provincia autonoma di Bolzano/Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/ Sanzioni in caso di inosservanza
16) Processo penale/Sospensione del procedimento con messa alla prova/Esclusione del reato di spaccio di lieve entità
4) Cittadinanza/Acquisizione iure sanguinis/Ammissibilità interventi
11) Trattamento di quiescenza/Computo dei periodi di minore retribuzione/Entità della pensione liquidata
17 e 18) Servizio sanitario regionale/Metodologia per la definizione del fabbisogno di personale e approvazione dei piani dei fabbisogni triennali
5) Conflitto poteri/Ammissibilità/Comitato Promotore Referendum Cittadinanza c. Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
12) Ritenute previdenziali e assistenziali/Omesso versamento/ Sanzioni amministrative
19) Regione siciliana/Valutazione di impatto ambientale/ Autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti di cava/Istanze di variante ai progetti
13) Materie prime critiche di interesse strategico/Progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio/Procedimento per il riconoscimento del carattere strategico
La prossima settimana, nella Camera di consiglio del 9 giugno, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
1) l’articolo 85, comma 2-ter, del decreto legislativo numero 150 del 2022 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nel prevedere che «[p]er i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d’ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto»;
2) l’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo numero 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nelle parti in cui non disciplina puntualmente i “modi” e i procedimenti per la restrizione della libertà personale all’interno dei centri di permanenza per i rimpatri; non prevede i diritti e le forme di tutela dei trattenuti; non indica l’autorità giudiziaria competente al controllo dei “modi” di restrizione della libertà personale, dei cittadini stranieri in stato di “detenzione amministrativa”, all’interno dei centri di permanenza per i rimpatri, e alla tutela giurisdizionale dei loro diritti; non disciplina il ruolo e i poteri di tale autorità giudiziaria; rinvia, pressoché integralmente, ad una fonte subordinata, quale l’articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica numero 394 del 1999 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286); e nelle parti in cui omette di dettare la disciplina dei “modi” del trattenimento amministrativo e omette di individuare l’autorità giudiziaria competente al controllo della legalità di tali “modi” di restrizione della libertà personale, rinviando pressoché integralmente alle fonti subordinate;
3) l’articolo 385, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui, per come interpretato dal diritto vivente, prevede che la persona sottoposta alle indagini preliminari possa essere punita per l’evasione dal regime degli arresti domiciliari, nonostante la disposizione faccia riferimento esclusivamente all’imputato.
Nella camera di consiglio del 9 giugno la Corte esaminerà anche:
4) l’ammissibilità di alcuni interventi in relazione alla questione dell’articolo 1 della legge numero 91 del 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza), nella parte in cui non prevede alcun limite al riconoscimento della cittadinanza per discendenza;
5) l’ammissibilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Comitato Promotore Referendum Cittadinanza, nei confronti della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in relazione all’approvazione della delibera del 2 aprile 2025 recante «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025».
Nell’Udienza pubblica del 10 giugno la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
6) l’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo numero 220 del 2002, che detta norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, nella parte in cui sanziona gli enti che si sottraggono all’attività di vigilanza con lo scioglimento per atto dell’autorità, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
7, 8 e 9) l’articolo 46 del decreto-legge numero 18 del 2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), come convertito; l’articolo 14, comma 2, del decreto-legge numero 104 del 2020 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia), come convertito; l’articolo 12, comma 10, del decreto-legge numero 137 del 2020 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), come convertito; disposizioni tutte che, durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno introdotto e reiterato, per i datori di lavoro, il divieto temporaneo di licenziamento «per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604», «nella parte in cui non preved[ono] il divieto (temporaneo) di licenziamento [individuale] del dirigente per ragioni oggettive»;
10) l’articolo 1, comma 36, della legge della Provincia autonoma di Bolzano numero 4 del 2020 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività), in combinato disposto con l’articolo 1, comma 6, e l’Allegato A alla medesima legge provinciale, che sanziona – mediante rinvio all’articolo 4 del decreto-legge numero 19 del 2020 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19), come convertito – la condotta di chi non rispetti l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i casi in cui vi sia la possibilità di incontrare persone non conviventi nonché l’obbligo di mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro;
11) l’articolo 3, primo comma, della legge numero 965 del 1965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) e l’articolo 43, primo comma, del d.P.R. numero 1092 del 1973 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui «non prevedono che, al raggiungimento dell’età pensionabile, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima»;
12) l’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge numero 463 del 1983 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), come convertito, come modificato dall’art. 23 del decreto-legge numero 48 del 2023 (Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro), come convertito, laddove dispone che, in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti non superiore a euro 10.000 annui, «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso»;
13) diverse disposizioni del decreto-legge numero 84 del 2024 (Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse generale), come convertito, che stabiliscono, tra l’altro, i criteri uniformi per assicurare la tempestiva ed efficace realizzazione dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche e il procedimento per il riconoscimento del carattere strategico ai medesimi progetti.
Nell’Udienza pubblica dell’11 giugno la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
14) l’articolo 1, commi 180 e 181, della legge numero 213 del 2023 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), nella parte in cui riconosce l’esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore: per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, limitatamente alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile; e per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, con esclusione in entrambi i casi dei rapporti di lavoro domestico;
15) l’articolo 5, comma 3, lettere d) ed e), della legge della Regione Molise numero 20 del 2006 (Norme per la tutela della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi), che prevede che le domande di autorizzazione dei nuovi impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi siano corredate da un atto di impegno alla corretta manutenzione dell’impianto e all’esecuzione, in caso di disattivazione, degli interventi di ripristino ambientale (lettera d), nonché da un certificato fideiussorio relativo agli oneri di smantellamento e ripristino ambientale (lettera e);
16) il combinato disposto degli articoli 168 bis, comma primo, del codice penale, 550, comma 2, del codice di procedura penale e 73, comma 5, del d.P.R. numero 309 del 1990, laddove esclude, dall’ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova, il reato di spaccio di lieve entità;
17 e 18) l’articolo 5, comma 2, del decreto-legge numero 73 del 2024, come convertito, nella parte in cui dispone che i piani dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale predisposti dalle regioni sono approvati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del riscontro di congruità finanziaria con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; specificamente, il primo periodo dell’articolo 5, comma 2, laddove prevede che “a decorrere dall’anno 2025, ai fini della determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN delle regioni, nell’ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottata una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN in coerenza con i valori di cui al comma 1”, il secondo periodo dell’articolo 5, comma 2, secondo il quale “i piani dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale predisposti dalle regioni sulla base della predetta metodologia sono approvati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del riscontro di congruità finanziaria”, nonché l’art. 5, comma 1, nella parte in cui subordina l’incremento della spesa del personale del 5 per cento all’autorizzazione del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato-regioni;
19) l’articolo 14, comma 2, della legge della Regione siciliana numero 6 del 2024 (Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei) che sostituisce il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale numero 10 del 2004 (Interventi urgenti per il settore lapideo e disposizioni per il riequilibrio del prezzo della benzina nelle isole minori) e introduce una nuova regolamentazione delle procedure di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti di cava e, in particolare, individua le varianti sostanziali ai progetti autorizzati e disciplina le modifiche o estensioni non sostanziali che, a condizione della ricorrenza di una serie di presupposti, non necessitano di verifica di assoggettabilità a VIA (Valutazione di impatto ambientale).
Tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito http://www.cortecostituzionale.it alla voce calendario dei lavori. Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce atti di promovimento. I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.
Roma, 6 giugno 2025