
(AGENPARL) – Thu 05 June 2025 COMUNICATO STAMPA n. 64/25
Lussemburgo, 5 giugno 2025
Conclusioni dell’avvocata generale nella causa C-769/22 | Commissione/Ungheria («Valori dell’Unione
europea»)
Valori dell’Unione: l’avvocata generale Ćapeta afferma che, vietando o
limitando l’accesso ai contenuti LGBTI, l’Ungheria ha violato il diritto
dell’Unione
L’avvocata generale suggerisce alla Corte di constatare altresì una violazione a sé stante dell’articolo 2 TUE,
che enuncia i valori fondamentali dell’Unione
Con la legge LXXIX del 2021, recante misure più severe contro persone condannate per pedofilia e modifica di talune
leggi per la protezione dei minori, l’Ungheria ha introdotto svariate modifiche a diversi atti legislativi nazionali (in
prosieguo: le «modifiche»). Numerose fra tali modifiche, che sono state adottate, secondo l’Ungheria, allo scopo di
tutelare i minori, in effetti vietano o limitano l’accesso a contenuti che presentano o promuovono «identità di genere
non corrispondenti al sesso assegnato alla nascita, cambiamento di sesso od omosessualità» (in prosieguo: i
«contenuti LGBTI»). La Commissione ha presentato un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia
contro l’Ungheria per quanto riguarda tali modifiche. Detta istituzione chiede alla Corte di dichiarare che l’Ungheria
ha violato il diritto dell’Unione su tre diversi livelli: il diritto primario e derivato relativo al mercato interno dei
servizi 1, nonché il regolamento generale sulla protezione dei dati (in prosieguo: il «RGPD») 2, vari diritti sanciti dalla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»); e l’articolo 2 TUE 3
L’avvocata generale Tamara Ćapeta propone alla Corte di dichiarare che il ricorso è fondato per quanto
riguarda tutti i motivi.
In primo luogo, tali modifiche violano la libertà di prestare e ricevere servizi quale sancita dal diritto primario
dell’Unione e da una o più disposizioni della direttiva sul commercio elettronico, della direttiva sui servizi,
della direttiva sui servizi di media audiovisivi nonché del RGPD.
In secondo luogo, dette modifiche sono anche ingerenze in una serie di diritti fondamentali tutelati dalla
Carta, vale a dire il divieto di discriminazione fondata sul sesso e sull’orientamento sessuale
della vita privata e della vita familiare 5, la libertà di espressione e d’informazione
dignità umana
4, il rispetto
, nonché il diritto alla
7 . Secondo l’avvocata generale, tali ingerenze non possono essere giustificate dalle ragioni addotte
dall’Ungheria, vale a dire la tutela di un sano sviluppo dei minori e del diritto dei genitori di crescere i propri figli
secondo le loro convinzioni personali 8 . A tale riguardo, l’avvocata generale spiega che, in nome della tutela dei
minori, la normativa ungherese in discussione vieta la rappresentazione della vita ordinaria delle persone LGBTI, e
non si limita a proteggere i minori da contenuti pornografici, che erano vietati dalla legge in Ungheria già prima delle
modifiche.
L’Ungheria non ha fornito alcuna prova del rischio potenziale di danno dei contenuti, che descrivono la vita
ordinaria delle persone LGBTI, al sano sviluppo dei minori. Di conseguenza, tali modifiche si basano su un
giudizio di valore secondo cui la vita omosessuale e la vita non cisgender non hanno pari valore o status
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rispetto alla vita eterosessuale e cisgender.
In terzo luogo, l’avvocata generale ritiene che la Corte debba constatare, come richiesto dalla Commissione, una
violazione a sé stante dell’articolo 2 TUE da parte di uno Stato membro, articolo che enuncia i valori fondamentali
sui quali si fonda l’Unione europea.
L’avvocata generale Ćapeta sottolinea che l’ordinamento giuridico dell’Unione si sviluppa attraverso il dialogo. Ciò
significa che vi potrebbero essere visioni diverse sul modo in cui i valori comuni dovrebbero essere «concretizzati».
Disaccordi sul contenuto dei diritti fondamentali o divergenze nella ponderazione di due o più diritti fondamentali
non dovrebbero condurre alla constatazione di una violazione dell’articolo 2 TUE. Essi fanno parte del dialogo
costituzionale nel sistema giuridico dell’Unione, che consente «concretizzazioni» dei diritti diverse. Tali disaccordi,
tuttavia, non negano i valori stessi.
Una violazione dell’articolo 2 TUE dovrebbe essere constatata solo nel caso in cui la Corte giunga alla
conclusione che uno Stato membro ha violato un diritto sancito dalla Carta perché ha negato il valore che
detto diritto concretizza.
Nel caso in esame, l’avvocata generale ritiene che il fatto che le persone LGBTI meritino pari rispetto negli
Stati membri non possa essere oggetto di contestazione attraverso il dialogo. La mancanza di rispetto e la
marginalizzazione di un gruppo all’interno di una società costituiscono le «linee rosse» imposte dai valori
dell’uguaglianza, della dignità umana e del rispetto dei diritti umani.
Di conseguenza, ella ritiene che, rimettendo in discussione l’uguaglianza delle persone LGBTI, l’Ungheria non
manifesti un disaccordo o una divergenza quanto al contenuto dei valori dell’Unione. Detto Stato membro
ha invece negato molti di tali valori fondamentali e si è quindi notevolmente discostato dal modello di
democrazia costituzionale, riflesso nell’articolo 2 TUE.
IMPORTANTE: Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato
generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è
stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata
in una data successiva.
IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto
contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Qualora la Corte di
giustizia accerti l’inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza nel più breve tempo
possibile. La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre
un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di
attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest’ultima, la Corte di gi ustizia può infliggere
sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
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Concretamente, el artículo 56 TFUE y los siguientes instrumentos del Derecho derivado de la Unión: la Directiva 2000/31/CE sobre el comercio
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electrónico, la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior y la Directiva 2010/13/UE de servicios de comunicación audiovisual.
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circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea establece que «la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad,
democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecien tes a minorías.
Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la
solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres».
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Articolo 14, paragrafo 3 della Carta.
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