
(AGENPARL) – Fri 30 May 2025 ORDINANZA DEL SINDACO
Proposta n. 256 del 30/05/2025
N. 17 del 30/05/2025
MISURE A TUTELA DEL DECORO URBANO, DELLA QUIETE PUBBLICA E DELLA
SICUREZZA NELLA LOCALITÀ DI MILANO MARITTIMA
IL SINDACO
PREMESSO CHE
Milano Marittima, durante la stagione estiva, registra la presenza di decine di migliaia di
turisti, inclusi numerosi visitatori giornalieri, che affollano alcune aree del centro e
dell’arenile sia nelle ore diurne che serali e notturne;
Questo afflusso è favorito anche dalla presenza di locali, pubblici esercizi e stabilimenti
balneari che organizzano periodicamente eventi e intrattenimenti musicali, attirando in
particolare un pubblico giovanile;
La tipologia di eventi e l’intrattenimento musicale offerti, anche associati a un consumo
eccessivo di bevande alcoliche, hanno progressivamente determinato una situazione di
degrado soprattutto in alcune aree del centro e dell’arenile. In queste aree, la Polizia locale
ha accertato ripetuti episodi di disturbo della quiete, schiamazzi, comportamenti lesivi della
vivibilità urbana, lamentele per inquinamento acustico. Tali situazioni di progressivo
degrado legate alla c.d. malamovida, che non sono compatibili con il modello turistico della
località, creano profondo disagio a residenti e turisti, in particolare nelle ore serali e
notturne, alimentando un crescente senso di insicurezza e frustrazione;
In particolare, nell centro di Milano Marittima, caratterizzato dalla presenza di numerosi
esercizi commerciali che praticano somministrazione di bevande alcoliche, si verificano
fenomeni di assembramento di giovani i quali si intrattengono anche fino alle ore notturne
attratti anche dalle emissioni sonore prodotte dagli esercizi pubblici. In occasione di questi
fenomeni di assembramento pervengono all’Amministrazione ripetute lamentele da cittadini
e turisti;
Simili fenomeni di degrado e disturbo della quiete, dovuti ad assembramenti di persone,
sono stati rilevati anche nell’area limitrofa al Porto Canale di Cervia, lato Milano Marittima.
Sono, infatti, pervenute segnalazioni e richieste di intervento alla Polizia Locale e ai mezzi
di soccorso. Quest’area, che vede la presenza di archeologia bellica, come bunker e denti
di drago, recentemente restaurati ed oggetto di visite culturali guidate, fa parte del
patrimonio storico culturale della Città di Cervia e richiede pertanto un’attenzione e una
tutela particolare;
RILEVATO INOLTRE CHE
Tale situazione è stata recentemente anche oggetto di attenzione da parte dei media
nazionali, che hanno offerto una rappresentazione fortemente negativa della località, in
contrasto con il modello turistico legato al benessere, allo sport e alla cultura, in grado di
determinare ricadute dannose e disdoro sia sull’immagine della località sia sul tessuto
economico di tutto il territorio;
Inoltre, a conferma della gravità del problema, il Comune ha ricevuto una petizione con
oltre 3.000 firme tra residenti e visitatori, che denunciano l’insostenibilità della situazione
attuale e richiedono l’adozione di misure idonee a garantire decoro, quiete e tranquillità;
Il Consiglio Comunale in data 22 maggio ha approvato a maggioranza l’ordine del giorno
avente ad oggetto “Ordine pubblico, sicurezza urbana e decoro urbano” in cui è stato
chiesto al Sindaco e alla Giunta di impegnarsi ad intervenire con misure concrete per porre
rimedio a questi fenomeni;
Si sono tenuti incontri con le Associazioni di Categoria e la Cooperativa Bagnini, di cui
l’ultimo In data 27 maggio, in cui è stata condivisa l’opportunità di adottare una specifica
ordinanza atta a contenere i suddetti fenomeni.
CONSIDERATO CHE
l’interesse pubblico impone di prevenire situazioni che possano compromettere la sicurezza
urbana, il decoro e la qualità della convivenza civile;
è necessario adottare misure straordinarie urgenti e temporanee, proporzionate e adeguate
al fine di preservare la tranquillità e l’incolumità dei cittadini e dei visitatori, in un’ottica di
bilanciamento degli interessi coinvolti e nel rispetto del principio di ragionevolezza,
adeguatezza e proporzionalità in relazione al fine perseguito.
Richiamata la nota del Ministro dell’Interno del 17 dicembre 2024, avente per oggetto “Iniziative di
prevenzione e sicurezza urbana”, nella quale si ribadisce che il Sindaco, in qualità di rappresentante
della comunità locale, ha la facoltà di adottare specifiche ordinanze nelle aree interessate da
fenomeni di assembramento.
Osservato che il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi
commerciali e a quelli di somministrazione di alimenti e bevande, non preclude all’Amministrazione
Comunale la possibilità di esercitare il proprio potere, ai sensi dell’art. 50, comma 5, D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm., di riduzione, in via temporanea, dell’orario delle attività di vendita e
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, per comprovate esigenze di tutela
urgente dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché – precipuamente – del necessario urgente
rispetto del diritto dei residenti alla salute in relazione alla tranquillità, al riposo e al decoro urbano,
essendo ciò specificamente previsto dalla predetta norma; in particolare al fine di assicurare il
soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché
dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso
particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi;
Tenuto conto che tali ordinanze possono mirare a contrastare episodi di microcriminalità, violenza,
atti di vandalismo, consumo eccessivo di alcol, inquinamento acustico e degrado ambientale,
attraverso la limitazione degli orari di vendita e somministrazione di alcolici o altri provvedimenti
ritenuti utili ed efficaci per il ripristino delle condizioni di vivibilità.
Visti:
l’articolo 50, comma 5 e 7 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e successive modifiche ed
integrazioni;
l’articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in materia di apparato sanzionatorio nel
caso di violazione delle Ordinanze e dei Regolamenti Comunali;
Regolamento di Polizia e sicurezza urbana approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 26 del 31/05/2023.
DATO ATTO CHE
È interesse dell’Amministrazione mantenere un elevato livello di qualità del turismo tipico della
località di Milano Marittima attualmente interessata da fenomeni incompatibili con il modello
turistico desiderato;
È compito dell’Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, anche
contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che
minacciano la quiete e la sicurezza dei cittadini nonché di contrastare ed evitare le situazioni
d’inquinamento acustico accertate;
Ritenuta la necessità di adottare le prescrizioni in una specifica Ordinanza sindacale per
contrastare i fenomeni di degrado urbano, di crescente consumo di alcol e di inquinamento
acustico;
Ritenuto altresì di individuare una zona di particolare tutela della qualità del turismo nella zona di
Milano marittima centro e nei pressi del Porto Canale di Cervia lato Milano Marittima, meglio
descritta nell’allegato elaborato grafico “Area di tutela della qualità del turismo”.
RICHIAMATA
l’Ordinanza sindacale n. 6 del 31/03/2025 avente ad oggetto: “DISPOSIZIONI IN MERITO
ALL’UTILIZZO
DEGLI
IMPIANTI
ELETTROACUSTICI
SVOLGIMENTO
TRATTENIMENTI MUSICALI E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE NEL COMUNE DI
CERVIA;
il Regolamento di Polizia e sicurezza urbana approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 26 del 31/05/2023, in particolare art. 17 “atti contrari al decoro in relazione al
consumo di alimenti e bevande” e titolo 4 “sicurezza urbana” art. 30
Con l’assistenza del Segretario comunale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
A decorrere dalla giornata di sabato 31/05/2025, per un periodo di giorni 30, fino al 29/06/2025.
PER LA ZONA DENOMINATA “AREA DI TUTELA DELLA QUALITA’ DEL TURISMO”
1) Ai pubblici esercizi, circoli privati, attività artigianali alimentari e non alimentari, esercizi
commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita), alle attività balneari e attività
ricettive, sarà consentito esclusivamente l’utilizzo di impianti elettroacustici di cui all’art 1
punto 1 dell’Ordinanza sindacale n. 6/2025 “Impianti di diffusione sonora per “musica di
sottofondo”, funzionamento TV e apparati radio” i quali dovranno avere unicamente le
caratteristiche della musica di sottofondo nel rispetto dei limiti assoluti della classificazione
acustica; non è pertanto consentito lo svolgimento di trattenimenti musicali in base alla DGR
1197/2020;
2) A partire dalle ore 01.00 ogni attività musicale dovrà cessare completamente (fermo restando
il limite previsto delle ore 00.00 per gli stabilimenti balneari);
3) È fatto divieto di utilizzare i vocalist, salvo per i locali aventi la licenza di pubblico spettacolo, i
quali sono soggetti a specifica normativa di riferimento;
4) È fatto divieto dell’utilizzo di fuochi artificiali e di svolgimento di spettacoli pirotecnici di ogni
genere ad esclusione di quelli patrocinati dall’amministrazione comunale;
5) E’ fatto divieto, per le attività di vendita al dettaglio, di vendere bevande alcoliche e
superalcoliche di qualsiasi genere nell’orario compreso tra le ore 20.00 e le ore 06.00 del
giorno successivo, anche se dispensate da distributori automatici, essendo consentito
unicamente negli esercizi con licenza di somministrazione alimenti e bevande all’interno dei
locali nonché nelle aree esterne di pertinenza e negli spazi pubblici legittimamente occupati
adibiti a plateatico;
PRECISATO CHE
Le misure restrittive previste sono estendibili e prorogabili in caso di problematiche analoghe
che dovessero verificarsi in altre zone del territorio comunale.
In occasione della Notte Rosa, esclusivamente nella serata di venerdì 20/06/2025, per la
valenza turistica dell’evento, è consentito lo svolgimento di trattenimenti musicali nel rispetto
dell’Ordinanza Sindacale n.6/2025.
DISPONE CHE
le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza siano punite con una sanzione
amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 500,00, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, salvo che il fatto non costituisca reato.
In caso di violazione, oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria, potrà essere disposta, con
separato provvedimento, la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per un
periodo di 5 giorni naturali consecutivi, in analogia a quanto previsto dall’art. 17 comma 15
del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana,
La Polizia Locale è incaricata della vigilanza e dell’applicazione delle disposizioni contenute
nella presente ordinanza.
DISPONE ALTRESÌ
che la presente ordinanza sia:
– pubblicata all’Albo Pretorio online per trenta giorni consecutivi;
– resa nota attraverso il sito internet istituzionale del Comune;
– trasmessa e condivisa con l’Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna – Prefettura;
– trasmessa per gli ambiti di propria competenza alla Questura, al Comando Provinciale
dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando della
Polizia Locale.
AVVERTE
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro sessanta giorni (60) o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro
centoventi (120) giorni.
Visto, ai sensi dell’art. 97, D.Lgs. 267/2000
IL SINDACO
(doc.to firmato digitalmente)
Sindaco