
(AGENPARL) – Mon 19 May 2025 COMUNICATO N. 170/DIV – 19 MAGGIO 2025
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025
GARE DEL 18 MAGGIO 2025
Si riportano i risultati delle gare disputate il 18 Maggio 2025
SECONDO TURNO PLAY OFF NAZIONALE – GARA DI ANDATA
GARA 1
GIANA ERMINIO
TERNANA
L.R. VICENZA
PESCARA
AUDACE CERIGNOLA
GARA 2
CROTONE
GARA 3
VIS PESARO
GARA 4
ATALANTA U23
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 19 Maggio 2025 ha adottato le deliberazioni
che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 18 MAGGIO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare di andata del Secondo Turno Play Off Nazionale i
sostenitori delle Società GIANA ERMINIO, PESCARA, TERNANA, e VIS PESARO hanno, in
violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di
vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate
conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori
SOCIETA’
AMMENDA € 3.000,00
GIANA ERMINIO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna, integranti pericolo
per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver acceso, subito dopo la segnatura
della rete da parte della propria squadra, un fumogeno all’interno del proprio
Settore determinando, con tale condotta, una sospensione della gara di circa 30
secondi, in attesa che tornasse una corretta visibilità per l’utilizzo delle
telecamere utilizzate dal VAR;
B) per avere un proprio tesserato causato il ritardo dell’inizio della gara di quattro
minuti, presentandosi in ritardo per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in cumulo materiale [euro 1000 per condotta sub A) e euro
2000 per condotta sub B)] in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25,
comma 3, C.G.S., art 1.2 Regolamento Play Off e Play Out 2024/2025 (C.U. n.
necessità di sospensione della gara per i fatti sub A) e la circostanza che ha
determinato il ritardato inizio della gara] e considerati i modelli organizzativi attuati
ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.200,00
TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 21° e al
29° minuto del secondo tempo e al termine della gara, quattro fumogeni sul
terreno di gioco provocando la bruciatura del manto erboso e la sospensione
della gara da parte dell’Arbitro per circa 30 secondi in entrambe le circostanze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la
sospensione della gara) rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose
ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29
C.G.S. (r., Arbitrale, r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica,
obbligo di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 31 LUGLIO 2025
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VRENNA RAFFAELE
(CROTONE)
per avere, alla fine del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto:
1. mentre le squadre facevano rientro nel tunnel che conduce agli spogliatoi, durante un
diverbio tra i calciatori di entrambe le squadre, colpiva con uno schiaffo al volto il calciatore
avversario SIG. POMPEU DA SILVA;
2. dopo essere stato allontanato dai tesserati della sua squadra, mentre faceva rientro nello
spogliatoio, colpiva con un forte pugno un pannello posto come divisorio fra l’ingresso
spogliatoio e il tunnel spogliatoi, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutati le modalità
complessive della condotta (r. proc. fed.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SCHEFFER BRACCO MATEO MARTIN (ATALANTA U23)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, durante la contesa del pallone,
sbracciando lo colpiva con una manata al volto con media intensità senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta, in particolare la natura del gesto, e considerato, da una
parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità
della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CARGNELUTTI RICCARDO
(CROTONE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II
INFR)
DI PASQUALE DAVIDE
(CROTONE)
AMMONIZIONE (I INFR)
CERESOLI ANDREA
BIANCHINI GIANCARLO
D ALTERIO FRANCESCO PIO
CAFERRI LORENZO
FERRARI FRANCO
LEVERBE MAXIME JEAN R
SQUIZZATO NICCOLO
CURCIO ALESSIO
DI PAOLA MANUEL
NICASTRO FRANCESCO
SCHIAVON MATTEO
(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(CROTONE)
(GIANA ERMINIO)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(PESCARA)
(TERNANA)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
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IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni
assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere
presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente
attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente
link: https://pst.figc.it così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.
Resta fermo l’onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo,
dell’eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 19 Maggio 2025
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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