
(AGENPARL) – Thu 15 May 2025 COMUNICATO N. 167/DIV – 15 MAGGIO 2025
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025
GARE DEL 14 MAGGIO 2025
Si riportano i risultati delle gare disputate il 14 Maggio 2025
PRIMO TURNO PLAY OFF NAZIONALE – GARA DI RITORNO
GARA 1
TORRES
ATALANTA U23
GIANA ERMINIO
CATANIA
CROTONE
VIS PESARO
GARA 2
MONOPOLI
GARA 3
PESCARA
GARA 4
FERALPISALO’
GARA 5
RIMINI
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 15 Maggio 2025 ha adottato le deliberazioni
che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 14 MAGGIO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle gare di ritorno del Primo
Turno Play Off Nazionale i sostenitori delle Società CROTONE, MONOPOLI, PESCARA,
TORRES e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di
vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate
conseguenze dannose;
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da
questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori
SOCIETA’
AMMENDA € 1.200,00
MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 1°, 4°, 25°, 33°e al 43° minuto del primo tempo, al 6° e al 28° minuto del
secondo tempo, trentatré fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 12°, 14°, 27°, 33° e al 42° minuto del primo tempo, al 6° e al 21° minuto del
secondo tempo, otto fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. al 45° minuto del primo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di
gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa
la quantità del materiale pirotecnico utilizzato), rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29
C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 12°, 14° e al 35° minuto del primo tempo e al 17° e al 19° minuto del
secondo tempo, cinque petardi di alta intensità nel recinto di gioco, senza
conseguenze;
2. durante la gara, quattro fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa
la quantità del materiale pirotecnico utilizzato), rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in
applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.
c.c.).
RIMINI
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
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commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, all’11°, al 44°, al 45° e al 48° minuto del secondo
tempo, quattro fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est, esposto, al 3°
minuto del primo tempo per circa tre minuti, uno striscione non autorizzato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che
non si sono verificate conseguenze dannose per la condotta sub A) e considerati
i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.,
documentazione fotografica).
TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato:
1. al 15° e al 16° minuto del primo tempo, tre fumogeni sul terreno di gioco, così
ritardando la ripresa del gioco, per circa un minuto;
2. al 33° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza
conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa
la ritardata ripresa del gioco) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 700,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, al 31° minuto del primo tempo, un bicchiere semipieno di
liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. nell’avere (tre dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Laterale
Ospiti), al termine della gara, scavalcato la recinzione ed essere entrati nel
recinto di gioco per chiedere la maglia ai giocatori della propria squadra mentre
festeggiavano la vittoria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che
la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate
conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi adottati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
NAPOLI MICHELE
(CATANIA)
per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei
confronti di un tesserato avversario in quanto, usciva dall’area tecnica e raggiungeva il SIG.
NARDINI MAURO proferendo nei suoi confronti frasi minacciose.
Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4,
13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale,
supplemento r. Arbitrale).
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COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
NARDINI MAURO
(PESCARA)
A) per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei
confronti di un calciatore, in quanto usciva dall’area tecnica e si avvicinava al calciatore
avversario in modo provocatorio intimandogli di rialzarsi rapidamente da terra;
B) per avere, dopo il provvedimento di espulsione, tenuto un comportamento non corretto in
quanto:
1. rimaneva nel recinto di gioco e pronunciava un’espressione blasfema rivolta nei confronti
del IV Ufficiale;
2. rientrato nel tunnel che conduce negli spogliatoi, reiterava il predetto comportamento
pronunciando ripetute frase blasfeme.
Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4,
13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, fermo e applicati
i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Arbitrale, supplemento r.
Arbitrale, r. proc. fed., panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITA’ IN
AMMONIZIONE (II INFR)
QUAINI ALESSANDRO
(CATANIA)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore
avversario, in quanto, lo colpiva con una testata al volto, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le
modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una
parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, il
tipo di colpo inferto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo (r.
IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BIZZOTTO NICOLA
(MONOPOLI)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II
INFR)
ANASTASIO ARMANDO
VALENTI BRUNO
CIOFFI ANTONIO
OKORO ALVIN OBINNA
PAGANINI LUCA
PUCCIARELLI MANUEL
(CATANIA)
(MONOPOLI)
(RIMINI)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (I INFR)
NAVARRO ESCRICHE ALBERT
DI GENNARO MATTEO
(ATALANTA U23)
(CATANIA)
167/643
INGLESE ROBERTO
RAIMO ALESSANDRO
ARMINI NICOLO
DI PASQUALE DAVIDE
STRONATI RICCARDO
DI MOLFETTA DAVIDE
ZENNARO MATTIA
DE MARIA VINCENT
SCARINGI MATTIA
BULEVARDI DANILO
MORUZZI BRANDO
LOMBARDI ALESSANDRO
MALAGRIDA LORENZO
PARIGI GIACOMO
BRENTAN MICHAEL
IDDA RICCARDO
MASALA ALESSANDRO
(CATANIA)
(CATANIA)
(CROTONE)
(CROTONE)
(CROTONE)
(FERALPISALO’)
(FERALPISALO’)
(GIANA ERMINIO)
(GIANA ERMINIO)
(MONOPOLI)
(PESCARA)
(RIMINI)
(RIMINI)
(RIMINI)
(TORRES)
(TORRES)
(TORRES)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni
assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere
presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente
attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente
link: https://pst.figc.it così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.
Resta fermo l’onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo,
dell’eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 15 Maggio 2025
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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