
(AGENPARL) – Thu 15 May 2025 COMUNICATO STAMPA n. 61/25
Lussemburgo, 15 maggio 2025
Conclusioni dell’avvocato generale nelle cause C-209/23 | RRC Sports, C-428/23 | ROGON e a. e C-133/24
| Tondela e a.
L’avvocato generale Emiliou: Il potere di autogoverno degli organi
dell’ordinamento sportivo è sottoposto a limitazione in caso di
ripercussioni significative su materie disciplinate dal diritto dell’Unione
Questa limitazione lascia impregiudicata la libertà fondamentale di associazione
La Corte ha già avuto numerose opportunità 1 di riesaminare alcune norme adottate da associazioni
sportive nazionali o internazionali rispetto alla normativa dell’Unione in materia di concorrenza e/o di
mercato interno. Le tre cause di cui trattasi si inseriscono nell’alveo della suddetta giurisprudenza.
Nella causa C-209/23 (RRC Sports) due agenti dei giocatori intendono impedire l’applicazione di alcune
norme contenute nel quadro normativo 2 di un’associazione sportiva internazionale 3 che disciplinano,
fra le altre cose, la remunerazione, le attività e la condotta di questo tipo di agenti. Essi sostengono che
le suddette norme violano la libera prestazione di servizi, le regole dell’Unione sulla concorrenza e
alcune disposizioni sulla protezione dei dati. Da parte sua, la FIFA ritiene che le norme di cui trattasi
siano al contempo legittime e necessarie per l’integrità del calcio.
Nella causa C-428/23 (ROGON e a.), il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)
propone questioni in una controversia simile. Due imprese che forniscono servizi di consulenza e
rappresentanza a giocatori di calcio e l’amministratore delegato di una di dette imprese intendono
impedire che le norme di una federazione sportiva nazionale 4 che disciplinano le attività di agenti di
calcio provochino, a loro avviso, danni irreparabili.
Nella causa C-133/24, (Tondela e a.), i club calcistici che giocano nella prima e nella seconda divisione
portoghese hanno concluso un accordo con la federazione calcistica nazionale durante la pandemia di
COVID 19. I club hanno concordato di astenersi dall’ingaggiare giocatori che avevano risolto
unilateralmente il proprio contratto a causa di problemi legati alla pandemia.
Le cause di cui trattasi sollevano ulteriori questioni importanti relative all’autonomia degli organi
nazionali e internazionali dell’ordinamento sportivo, e alla misura in cui le norme adottate da tali organi
devono rispettare la disciplina dell’Unione in materia di concorrenza, mercato interno e protezione dei
dati personali.
In tre conclusioni distinte, l’avvocato generale Nicholas Emiliou affronta le diverse questioni giuridiche
sollevate dalle suddette cause.
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Innanzi tutto, l’avvocato generale Emiliou svolge considerazioni che suffragano un’interpretazione
restrittiva dell’«eccezione sportiva», secondo cui norme specifiche adottate esclusivamente per motivi
estranei all’attività economica e che attengono a questioni di interesse meramente sportivo esulano
dall’ambito di applicazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza e mercato interno. Egli
ritiene che l’eccezione sportiva sia la semplice espressione di due principi dell’Unione saldamente
consolidati. Il primo, in forza del quale le disposizioni dell’Unione in materia di concorrenza e libera
circolazione sono applicabili, in linea di massima, alle attività economiche e agli scambi all’interno
dell’Unione e il secondo, in forza del quale le norme adottate dagli organi di autogoverno che hanno
ripercussioni su dette attività economiche e/o sugli scambi all’interno dell’Unione potrebbero esulare
dall’ambito di applicazione di tali disposizioni dell’Unione nel caso in cui le suddette ripercussioni siano
di lieve entità.
L’avvocato generale Emiliou suggerisce poi alla Corte di statuire che il diritto dell’Unione consente alle
associazioni sportive di adottare norme relative alle attività di operatori che agiscono su un mercato a
valle o a monte rispetto a quello in cui l’associazione o i suoi membri operano (come gli agenti di calcio).
Sebbene dette norme siano in linea di principio accettabili, qualora risultino avere un significativo effetto
anticoncorrenziale esse dovrebbero essere giustificate. Detta giustificazione sarebbe possibile qualora
esse risultassero perseguire obiettivi sportivi legittimi, soddisfacendo i criteri di proporzionalità ed
efficacia (la «giurisprudenza Meca Medina») 5 . In alternativa, esse potrebbero essere giustificate nel
rispetto dei requisiti stabiliti dal Trattato per un’esenzione. L’avvocato generale esamina poi le norme di
cui trattasi rispetto alla disciplina sulla libera circolazione, chiarendo le condizioni in presenza delle quali
esse possono essere ritenute conformi a tale disciplina.
L’avvocato generale esamina, inoltre, la distinzione fra restrizioni alla concorrenza per oggetto e per
effetto, e afferma che gli accordi «no poach» (accordi di non assumere né sollecitare dipendenti di
concorrenti) sono generalmente restrittivi «per oggetto». Tuttavia, in considerazione della finalità
specifica e della portata limitata, nonché delle circostanze eccezionali (la pandemia di COVID-19) in cui
l’accordo di cui trattasi è stato concluso, a suo avviso esso non è restrittivo «per oggetto» e potrebbe
probabilmente essere giustificato.
IMPORTANTE: Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato
generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è
stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata
in una data successiva.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale delle conclusioni (C-209/23, C-428/23 e C-133/24) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.
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Sentenza del 21 dicembre 2023, International Skating Union/Commissione C-124/21 P (v. anche comunicato stampa n. 202/23); sentenza del 21
dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21 (v. anche comunicato stampa n. 203/23); sentenza del 21 dicembre 2023, Royal Antwerp
Football Club, C-680/21 (v. anche comunicato stampa n. 205/23) e sentenza del 4 ottobre 2024, FIFA, C-650/22 (v. anche comunicato stampa
n. 172/24).
Il 16 dicembre 2022 il consiglio della FIFA ha adottato il Regolamento FIFA sugli agenti di calcio, che ha poi pubblicato in data 6 gennaio 2023.
Fédération internationale de football association («FIFA»).
Deutscher Fußballbund e. V. (Lega calcio tedesca; «DFB»).
Sentenza del 18 luglio 2006, Meca-Medina e Majcen/Commissione, C-519/04 P (v. anche comunicato stampa n. 65/06) e le cause citate alla nota I. Si
tratta di una serie di cause in cui è consentita la conferma, nel contesto sportivo, di alcune restrizioni che solitamente sa rebbero considerate
anticoncorrenziale secondo il diritto dell’Unione, ove siano proporzionate e necessarie per conseguire obiettivi legittimi di interesse generale quali il
leale svolgimento delle competizioni, la salute e l’integrità nello sport .
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