
(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 COMUNICATO N. 162/DIV – 8 MAGGIO 2025
162/622
CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025
GARE DEL 7 MAGGIO 2025
Si riportano i risultati delle gare disputate il 7 Maggio 2025
SECONDO TURNO PLAY OFF DEL GIRONE – GARA UNICA
GIRONE A
ALBINOLEFFE
RENATE
ATALANTA U23
GIANA ERMINIO
VIS PESARO
PIANESE
POTENZA
JUVENTUS NEXT GEN
GIRONE B
AREZZO
PESCARA
GIRONE C
CATANIA
CROTONE
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta dell’8 Maggio 2025 ha adottato le deliberazioni
che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 7 MAGGIO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del Secondo Turno Play Off del
girone i sostenitori delle Società AREZZO, CATANIA, GIANA ERMINIO, PESCARA, PIANESE
e POTENZA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate
conseguenze dannose;
– lanciato oggetti nel recinto di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori
SOCIETA’
AMMENDA € 4.000,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. durante la gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 10° minuto della gara, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco,
senza conseguenze;
3. al 19° minuto della gara, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco,
nelle immediate vicinanze di un addetto alla cartellonistica pubblicitaria il quale
rimaneva lievemente ferito da una scheggia e, dopo le cure mediche ricevute,
riprendeva regolarmente la propria attività.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi
compresa la pericolosità del lancio del petardo e le conseguenze concretamente
provocate) e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei
modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 2.500,00
CATANIA
A) per avere i suoi sostenitori (circa l’80%), posizionati nel Settore Curva Nord,
intonato, al termine della gara, un coro offensivo e insultante, nei confronti dei
tifosi avversari di un’altra squadra, ripetuto per cinque volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Centrale, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’ 82° minuto della
gara subito dopo l’assegnazione di un calcio di rigore per la squadra avversaria,
due bottigliette d’acqua semipiene all’indirizzo dei componenti della panchina
avversaria, senza conseguenze;
C) per avere i suoi raccattapalle, durante tutto il secondo tempo, tenuto un
comportamento non corretto, ritardando volontariamente la consegna dei palloni
per ritardare la ripresa del gioco.
Misura della sanzione in cumulo materiale [Euro 1500 per i fatti sub A) e B) in
continuazione fra loro e Euro 1000 per i fatti sub C)] in applicazione degli artt. 4,
6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che per la condotta sub B) non si sono verificate conseguenze
pregiudizievoli, valutata, per la condotta sub C) la sua antisportività e considerati
i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento
r. c.c.).
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AMMENDA € 1.000,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine
della gara, un accendino sul terreno di gioco in direzione della panchina
avversaria, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3,
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed.).
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)
MODESTO FRANCESCO
(ATALANTA U23)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
MAGGIONI DANIELE
(ATALANTA U23)
per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa
nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava
platealmente nei suoi confronti, sbracciando e proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose
ed offensive per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina
aggiuntiva).
COLLABORATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
BIANCHI GIANCARLO
(GIANA ERMINIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)
GUCCIONE FILIPPO
OBRIC RELJA
SIMEONI LUCA
VASSALLO FRANCESCO
(AREZZO)
(ATALANTA U23)
(PIANESE)
(RENATE)
AMMONIZIONE (I INFR)
GUSU MIHAI VASILICA
POTOP SIMONE
PATTARELLO EMILIANO
(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(AREZZO)
162/624
GYABUAA MANU EMMANUEL
PANADA SIMONE
VAVASSORI DOMINIC
ANASTASIO ARMANDO
DI TACCHIO FRANCESCO
IERARDI MARIO
CARGNELUTTI RICCARDO
GUERINI ALESSIO
NEGRO DI STEFANO VINICIUS
MAROTTA MATTEO
TIRELLI MATTIA
COMENENCIA LIVANO SHYRON L
FATICANTI GIACOMO
MACCA FEDERICO
MANCINI TOMMASO
BROSCO RICCARDO
POLIDORI MATTIA
ERRADI BILAL
VERRENGIA BRUNO
AURILETTO SIMONE
GARDONI PAOLO
NOBILE TOMMASO EMMANUE
BOVE DAVIDE
CANNAVO KEVIN
OKORO ALVIN OBINNA
ORELLANA CRUZ MARCELO OMAR
PUCCIARELLI MANUEL
(ATALANTA U23)
(ATALANTA U23)
(ATALANTA U23)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CROTONE)
(CROTONE)
(CROTONE)
(GIANA ERMINIO)
(GIANA ERMINIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(PESCARA)
(PIANESE)
(POTENZA)
(POTENZA)
(RENATE)
(RENATE)
(RENATE)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni
assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere
presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente
attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente
link: https://pst.figc.it così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.
Resta fermo l’onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo,
dell’eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
162/625
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze l’8 Maggio 2025
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
162/626