
(AGENPARL) – Wed 07 May 2025 https://www.aduc.it/articolo/somme+versate+dall+ex+convivente+pagare+mutuo+dell_39200.php
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Le somme versate dall’ex convivente per pagare il mutuo dell’ex non devono essere restituite
La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 11337/2025 (1) ha nuovamente affrontato il tema della regolazione dei rapporti economici tra due ex conviventi ed ha ribadito che i prestiti, definiti versamenti di denaro, effettuati nel corso della convivenza a favore dell’altro non sono soggetti a restituzione.
Non è la prima volta che la Corte di occupa di questo argomento, ciò dipende dal fatto che alla fine di una convivenza, come accade alla fine di un matrimonio, spesso uno dei due ex partner voglia ottenere una forma, sbagliata, di risarcimento.
Capita, quindi, che vi sia un ripensamento su doni, spese, e più in generale, elargizione di somme effettuate nel corso del rapporto.
In molti, quindi, adiscono i Tribunali per richiedere una restituzione che non è dovuta!
Il caso
A seguito della fine del proprio rapporto di convivenza, un uomo chiedeva alla sua ex compagna la restituzione di c.a 20.000,00 che egli le avrebbe “dato” per far fronte alle spese di mutuo (i due convivevano nella casa della donna gravata da mutuo), di aver provveduto al pagamento delle spese legate alle utenze e ciò perché la donna non lavorava e, sempre per lo stesso motivo, di aver provveduto all’acquisito dei mobili nonché all’acquisto di un’autovettura.
La donna resisteva in giudizio rappresentando che l’uomo aveva comunque goduto dell’immobile e così facendo non aveva sostenuto i costi legati all’affitto, che era normale che egli pagasse le utenze che in realtà anche ella, per quanto possibile, provvedeva a saldare e che l’autovettura era stata un regalo.
Il Tribunale accoglieva parzialmente le richieste dell’uomo poiché riteneva che le somme versate forse a titolo di pagamento del mutuo dovessero essere restituite almeno nella misura del 50%.
La Corte d’Appello ribaltava la decisione così l’uomo ricorreva in Cassazione.
La Corte di Cassazione, con una sentenza, lunga e articolata, ha ritenuto, accogliendo la difesa della donna, che le somme versate dall’uomo ben potevano essere utilizzate per pagare il mutuo e che egli non poteva, di certo, chiederne la restituzione in quanto egli, se non avesse convissuto, avrebbe speso altrettanto, se non di più, a titolo di canone di locazione per un’unità immobiliare.
Ed ancora la Corte ha sottolineato che un aiuto nell’affrontare le spese quotidiane era comunque da ricondursi ad una forma di collaborazione e di assistenza morale e materiale, reputata doverosa nell’ambito di un consolidato rapporto affettivo.
Sara Astorino, legale consulente Aduc
COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC
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