
(AGENPARL) – Fri 02 May 2025 Bruxelles – Roma, 30 Aprile 2025
Michael O’Flaherty
Commissario per i Diritti Umani
Alan Mitchell
Presidente Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura
Consiglio d’Europa
67075 Strasbourg Cedex
France
Oggetto: Relazione visite ispettive al Centro di Permanenza per il Rimpatrio italiano
(CPR) di Gjader (Albania) e richiesta intervento urgente del CPT
Gentile Michael O’Flaherty,
Gentile Alan Mitchell,
Facciamo seguito alla comunicazione già inviata da Sandro Ruotolo, Deputato del
Parlamento Europeo, e Benedetta Scuderi, Deputata del Parlamento Europeo, lo scorso 24
aprile, per fornire ulteriori informazioni relative al CPR di Gjader (Albania) e sollecitare un
Vostro intervento. Le scriventi, Rachele Scarpa, deputata al Parlamento italiano, e Cecilia
Strada, deputata al Parlamento europeo, redigono questa segnalazione sulla base delle
informazioni raccolte dalle stesse durante le visite ispettive effettuate nei giorni 9, 10, 11, 12,
13, 16, 26 e 27 aprile 2025, nonché con l’ausilio delle relazioni delle visite ispettive effettuate
anche nei giorni 17, 18 e 19 aprile da colleghe e colleghi parlamentari italiani ed
europarlamentari insieme a una delegazione del Tavolo Asilo e Immigrazione (TAI).
Come già anticipato nella missiva sopra richiamata, è opportuno rappresentare che il
trasferimento dai CPR italiani a quello albanese avviene in totale assenza di un ordine di
trasferimento scritto e motivato. Ciò è stato documentato in un caso specifico (all. 1) ma è
possibile presumere che riguardi tutti i casi di trasferimento finora eseguiti (41 persone). Al
riguardo, ci riserviamo di trasmettere nei prossimi giorni una relazione ad hoc a sostegno di
questa affermazione. Basti qui considerare che tutti i legali sul punto interpellati ci hanno
confermato che i fascicoli processuali relativi ai loro assistiti trattenuti presso il CPR albanese
non contegno alcun provvedimento che comunichi o comunque espliciti i motivi per cui è
stato disposto il trasferimento in Albania, in aperta violazione dell’art. 14 del Decreto
legislativo 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), che prevede il prioritario requisito della
vicinanza della struttura per l’individuazione della stessa. Nel documento che si allega si
legge quanto segue: “In esito alla richiesta (…) si rappresenta che dagli elementi informativi
acquisiti dal personale dell’ufficio immigrazione sedente presso questa Area, il richiesto
provvedimento motivato di trasferimento della persona sopra indicata non risulta agli atti di
questo Ufficio” (all.1)
In secondo luogo, il trasferimento è avvenuto con modalità contrarie al rispetto della dignità
umana concretizzandosi in trattamenti inumani e degradanti. Anche sul punto verrà inviata
una relazione ad hoc nei prossimi giorni.
In questa sede, si intende portare a conoscenza del Comitato il concreto ed attuale rischio di
suicidi e gesti anticonservativi, stante che nei primi 13 giorni di trattenimento, su complessivi
41 transitati, si è riscontrata una media di circa 2,7 eventi critici al giorno.
ESAME
DEL REGISTRO
DEGLI EVENTI CRITICI: ATTUALE E
CONCRETO RISCHIO ATTI SUICIDARI E GESTI ANTICONSERVATIVI
Dall’inizio del trattenimento (12/04/2025) all’ultima annotazione del registro eventi critici
(23/04/2025) sono stati registrati 35 eventi critici (all. 2). Si noti che alla data del 27/04/2025
non erano riportati gli eventi del 24, 25 e 26 aprile. Durante un colloquio un trattenuto ci ha
riportato un atto di autolesionismo grave accaduto in quel lasso di tempo. Chieste
informazioni ci viene riferito che non sembravano esserci stati atti critici, ma che avrebbero
verificato con gli operatori presenti. Tale eventuale ritardo nella annotazione degli eventi
critici costituirebbe una palese violazione dell’art. 4 co. 2 lett. p) della Direttiva Lamorgese1
sulla tenuta del registro degli eventi critici.
Nel registro si contano 21 episodi di autolesionismo o di manifestazione di intenti
suicidari da parte di almeno nove persone trattenute. Nonostante la formale richiesta delle
scriventi, con accesso agli atti dell’11 aprile 2025 (all. 3), non risulta noto quale criterio sia
La norma prevede che “[L’Ente gestore] cura la tenuta di un registro degli eventi critici, che deve
essere consultabile dai soggetti di cui all’art. 7 commi 1, 2 e 3 e dalle Forze di Polizia, ove annotare
nell’immediatezza ogni evento che abbia creato turbativa all’interno del centro ed eventuali episodi
che abbiano causato lesioni ad ospiti o operatori e atti di autolesionismo e suicidari […]”
stato adottato per i trasferimenti verso il CPR ubicato in un paese extra-UE. Dalla semplice
lettura del registro degli eventi critici – che documenta in media 2,7 eventi al giorno – emerge
che non è stata effettuata alcuna selezione volta a escludere che persone con vulnerabilità
psichiatrica fossero condotte nel CPR albanese. Tale prassi contrasta con l’art. 3 della
Direttiva del Ministero dell’Interno 19 maggio 2022, che vieta espressamente che vengano
trattenute in CPR persone con vulnerabilità psichiatriche.
Visite di idoneità
Dal momento che il centro di detenzione di Gjadër si configura come un ulteriore CPR
italiano “esternalizzato” in territorio albanese, trova applicazione la Direttiva del Ministero
dell’Interno del 19/05/2022 che, all’art. 3, prevede che ogni persona debba essere sottoposta a
una valutazione di idoneità alla vita in comunità ristretta da parte di un medico del Sistema
Sanitario Nazionale (SSN) che escluda problematiche sanitarie acute o croniche di natura
infettiva, cronico-degenerativa, problematiche di salute mentale e/o vulnerabilità sociali
(richiamando a sua volta l’art. 17, co. 1, d.lgs. n. 142/2015). Per quanto il comma 6 dell’art. 3
della Direttiva citi testualmente che “in caso di trasferimento in un altro Centro non è
necessaria la certificazione [di idoneità] di cui al comma 1”, si ravvisa che il caso specifico
del trasferimento in un Centro di permanenza per il rimpatrio collocato in un paese estero e
con caratteristiche completamente diverse da quelle su cui è stata elaborata la Direttiva stessa,
richiede in maniera categorica una rivalutazione dell’idoneità che dovrebbe essere effettuata
da personale indipendente dall’ente gestore, appartenente invece al SSN, prima che avvenga
il trasferimento nei centri siti in Albania. Infatti già il comma 3 dell’art. 3 della Direttiva
rileva che la valutazione di idoneità deve tener “conto delle caratteristiche strutturali del
[centro] stesso, o dell’eventuale necessità di predisporre visite specialistiche o percorsi
diagnostici e terapeutici presso le competenti strutture sanitarie pubbliche”: in altre parole,
già sul territorio nazionale è prevista una valutazione di idoneità “relativa” ai centri in cui le
persone vengono inviate. Per il caso inedito di un CPR fuori dal territorio nazionale e
soprattutto fuori dalle disponibilità di accesso ai servizi diagnostico-terapeutici, di
prevenzione e di presa in carico del SSN italiano, tale valutazione diventa ancora più
essenziale e urgente, al fine di garantire all’individuo in custodia dello Stato italiano – ma in
CPR sito sul territorio albanese – il rispetto del diritto alla salute come da art. 32 della
Costituzione. Al momento non risulta che tale valutazione di idoneità (con le suddette
caratteristiche di tutela e garanzia per la salute) sia stata effettuata immediatamente
prima del trasferimento per tutte le persone trasferite – risultano infatti visite di
idoneità in data 8 e 9 aprile solo per 8 delle persone trasferite. Le altre visite di idoneità,
come detto, risultano antecedenti di giorni se non mesi al trasferimento. Risulta che il
personale sanitario dell’ente gestore (medico, psicologo, psichiatra) ha comunque effettuato
le visite mediche fatte in ingresso; tuttavia tali visite sono atti medici dovuti, ma non possono
in alcun modo essere sostitutive della valutazione di idoneità come dal già citato art. 3 della
Direttiva del Ministero dell’Interno del 19/05/2022, che deve essere svolta da un medico del
SSN: ciò a chiara tutela della salute della persona detenuta e per evitare i rischi della
cosiddetta “dual loyality” da cui è inevitabilmente interessato il personale medico del CPR.2
Senz’altro la prima visita medica (nonché le successive) da parte del personale dell’ente
gestore può far emergere criteri di inidoneità al trattenimento da segnalare tempestivamente
alle istituzioni competenti (nello specifico dei CPR in territorio italiano alle aziende sanitarie
locali, ASL).
A latere si evidenzia che il trasferimento in Albania, a differenza di quelli effettuati tra CPR
su territorio nazionale (in genere eseguiti con automezzi e/o tratte in aereo), implica l’utilizzo
di una nave della marina militare, non attrezzata per gestire persone in condizioni di
restrizione e/o con eventuali problematiche di salute: anche questo elemento andrebbe preso
in considerazione nella valutazione di idoneità, sia per banali questioni mediche (cinetosi di
livello più o meno gravi) ma anche per eventuali reazioni psicopatogene legate al contesto
militarizzato e di trasferimento via mare.
Date dell’ultima visita di idoneità
Analizzando il registro eventi critici emerge come le situazioni più gravi hanno riguardato
persone la cui ultima visita di idoneità era stata effettuata diverse settimane, se non mesi
prima del trasferimento. Nel corso dei colloqui effettuati, l’ente gestore ha riferito che, prima
che le persone fossero trasferite in Albania, ha formalmente richiesto che fossero trasferite
persone le cui certificazioni di idoneità fossero state effettuate al più nelle 72h antecedenti. La
delegazione in ispezione il 13/04 ha consultato un elenco delle date delle visite di idoneità
delle persone trasferite, constatando che molte erano state effettuate nei mesi precedenti e
alcune addirittura risalivano al novembre 2024.
Per “dual loyality” si intende il conflitto etico che può sorgere nell’assistenza sanitaria in detenzione
quando la missione punitiva (o, quantomeno, incentrata sulla sicurezza) della struttura entra in
conflitto con la missione di assistenza al paziente. Cfr. Pont J, Enggist S, Stöver H, Williams B,
Greifinger R, Wolff H. Prison Health Care Governance: Guaranteeing Clinical Independence. Am J
Public Health. 2018;108(4):472-476. doi:10.2105/AJPH.2017.304248
Visite di idoneità effettuate a Bari
L’art. 3 della Direttiva Lamorgese prescrive altresì che, qualora durante il trattenimento
sopravvengano elementi nuovi per ritenere inidoneo il trattenuto, il medico dell’ente gestore
chiede una nuova visita di idoneità all’azienda ospedaliera. Non essendovi aziende
ospedaliere italiane in Albania, presso il CPR albanese tali nuove visite di idoneità sono
espletate da una Commissione composta da un medico dell’USMAF, uno dell’INMP e
personale medico italiano in teleconferenza. Aldilà dei rilievi critici circa la previsione della
telemedicina, risulta da una segnalazione che almeno tre visite di idoneità al trattenimento
siano state svolte in data 25/04/2025 presso l’Ospedale di Bari, presumibilmente per
procedere a nuovo trattenimento delle persone riportate in Italia. Le persone soggette a
rivalutazione sarebbero state trasferite in Italia con un’imbarcazione civile che partiva da
Durazzo. Almeno due persone, di quelle rivalutate a Bari, manifestavano da giorni problemi
fisici o comportamenti spia di un grave stato di malessere. Abbiamo infatti ragione di ritenere
che si tratti del trattenuto identificato con ID 30, che lamentava da settimane dolori
all’addome e a cui il giorno 15/04 era stata diagnosticata presso Gjader una cisti pancreatica
sup. a 6 cm, che sarebbe stato portato a Bari con un ordine di espulsione, non per una visita di
idoneità alla vita in comunità ristretta, ma per una visita medica di idoneità al trasferimento
funzionale al rimpatrio, e del trattenuto, identificato con ID 23, che dal giorno 15/04
manifestava con consistenza comportamenti anticonservativi.(all. 2)
Classificazione e analisi delle tipologie di eventi critici
La lettura del registro degli eventi critici del CPR di Gjader, oltre alla già citata preoccupante
frequenza di eventi per lo più di carattere violento (2,7 al giorno dall’entrata in funzione della
struttura), evidenzia delle enormi criticità di un contesto detentivo che di fatto risulta
inaccettabile e pericoloso per le persone ivi condotte.
È possibile individuare almeno tre tipologie di eventi critici registrati:
1) Tentativi di suicidio. Nel periodo in analisi del registro di eventi critici è possibile
rilevare circa dieci tentativi di suicidio, definiti in alcuni casi dal personale dell’ente
gestore come “simulazioni”, per lo più tramite strangolamento o impiccagione. Per
quanto questa criticità sia propria del contesto dei CPR in generale, assume una
particolare gravità per quello sito a Gjader, dal momento che le persone che agiscono
atti anticonservativi si vanno a trovare in una duplice carenza dal punto di vista del
soccorso: 1) nell’acuzie, dal momento che l’unico ospedale di secondo livello
raggiungibile risulta trovarsi a Tirana, cioè a più di un’ora di strada, quando è risaputo
che nei casi di tentativi di impiccagione il primo soccorso attrezzato dovrebbe essere
in grado di ospedalizzare la persona tra i 15 e massimo i 30 minuti dall’evento3; 2) nel
periodo di recupero, in cui le sequele del gesto anticonservativo possono portare a
profonde problematiche psichiatriche, dal disturbo di ansia generalizzato al disturbo
post traumatico da stress4: l’isolamento del centro dai servizi di salute mentale del
Sistema Sanitario Nazionale (SSN) rappresenta de facto un ulteriore fattore di rischio,
dal punto di vista psicopatogeno e di reiterazione del gesto anticonservativo.
2) Eventi autolesivi. Già dalle prime ore e dai primi giorni di funzionamento del CPR si
sono susseguiti numerosi eventi autolesivi, per lo più tagli con oggetti acuminati di
fortuna recuperati nel centro (pezzi di vetro), per cui è stato in alcuni casi necessario
l’intervento del personale sanitario con successivo invio in struttura sanitaria. Come
ampiamente evidenziato dalla medicina detentiva, l’autolesionismo in ambito di
privazione della libertà è una delle principali sentinelle di psicopatogenicità del
contesto: ciascun evento, lungi dall’avere un carattere “puntuale”, condiziona il
vissuto e l’agito di tutta la popolazione ristretta, con rischio di amplificazione ed
emulazione dei gesti che possono diventare imprevedibili dal punto di vista
prognostico.5
3) Proteste collettive. L’esperienza delle proteste in carcere e nei contesti di detenzione
amministrativa delle persone migranti a livello internazionale mostra con chiarezza
che le proteste che assumono un carattere collettivo hanno un significato biopolitico e
non possono essere declassate a mere “rivolte”, per quanto perseguibili o meno dalla
normativa attuale (DL 48/2025 etc.).6 Si tratta di strumenti di “contrattazione delle
proprie esistenze” da parte di persone che si sentono schiacciate e ammutolite da
Kodikara S. Attempted suicidal hanging: an uncomplicated recovery. Am J Forensic Med Pathol.
Batchelor, I. R. C., & Napier, M. B. (1954). The sequelae and short-term prognosis of attempted
suicide: The results of a one-year follow-up of 200 cases. Journal of neurology, neurosurgery, and
psychiatry, 17(4), 261.
Favril L, Yu R, Hawton K, Fazel S. Risk factors for self-harm in prison: a systematic review and
meta-analysis. Lancet Psychiatry. 2020;7(8):682-691. doi:10.1016/S2215-0366(20)30190-5
Useem, B., & Reisig, M. D. (1999). Collective action in prisons: Protests, disturbances, and riots.
Criminology, 37(4), 735-760. https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1999.tb00503.x
dinamiche di violenza strutturale, e quindi meriterebbero la valenza di un diritto da
rispettare, e non la mera repressione e/o silenziamento.7
Come ampiamente dimostrato in letteratura nell’ambito della medicina detentiva8,
autolesionismo, tentativi di suicidio, suicidi e atti simulati appartengono alla stessa categoria
di violenza esibita sul proprio corpo che merita specifica attenzione, dal momento che la
transizione tra un atto di maggiore o minore gravità non è assolutamente prevedibile.9
Il registro degli eventi critici dei primissimi giorni di attività del CPR di Gjader è un
preoccupante condensato del suddetto “continuum di violenza” e, dal punto di vista della
sanità pubblica, qualifica il centro stesso come contesto che mette a rischio la salute e la vita
delle persone detenute.
Analisi della vulnerabilità riscontrate
Si rinvia al doc. 2 (parziale trascrizione del registro eventi critici) per l’analisi delle
vulnerabilità riscontrate e rischio suicidario. In questa sede, in via di estrema sintesi si
segnala, a titolo esemplificativo, il caso relativo al trattenuto ID 27. Trasferito da CPR Bari,
era già in terapia con diversi farmaci, pare assumesse fino a poco tempo prima metadone,
sospeso 10gg prima del trasferimento. La sua ultima visita di idoneità al trattenimento risale
al 26/11/2024, data di ingresso al CPR di Bari. Si contano 8 atti di autolesionismo da parte
dello stesso trattenuto tra la mattina del giorno 12/04 e il primo pomeriggio del giorno 14/04,
con almeno un episodio di manifestazione di intenzioni suicidarie; il 14/04 è stata fatta
richiesta dall’ente gestore di rivalutazione dell’idoneità al trattenimento.
Si segnala che in questo caso c’è stata un’ulteriore difficoltà nell’espletamento della visita di
idoneità relativa di ingresso: visto il rapido cambio di destinazione del Centro di Gjader a
CPR, l’ente gestore, che aveva predisposto come da capitolato (di aprile 2024) mediatori solo
per le lingue dei cd. “Paesi sicuri”, di persone provenienti dalla rotta mediterranea, si è
trovato privo delle risorse di mediazione per affiancare, durante la visita medica, tale ristretto