
(AGENPARL) – Fri 02 May 2025 Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 2 maggio 2025
Agenda dei lavori DEL 5, 6 e 7 MAGGiO
CAMERA DI CONSIGLIO
5 MAGGIO
UDIENZA PUBBLICA
6 MAGGIO
UDIENZA PUBBLICA
7 MAGGIO
1) Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera/Termini e modalità di notifica del provvedimento all’interessato
3) Imposta valore aggiunto (IVA) sulle importazioni/Contrabbando semplice/Cumulo sanzionatorio confisca e sanzioni amministrative
7) Regione Puglia/Servizio idrico integrato (SII)/Incentivi ai comuni
2) Fallimento e procedure concorsuali/Sentenza dichiarativa/
Estensione automatica ai soci/Interlocuzione dei soci
4) Fondo delle società aeroportuali/Servizio antincendio aeroporti/ Riduzione costo a carico dello Stato
8) Annullamento d’ufficio/Termini/Tutela del patrimonio culturale
5) Congedo di paternità obbligatorio/ Coppia omogenitoriale risultante dai registri dello stato civile
9 e 10) Prevenzione ludopatia/Sanzioni amministrative
6) Regione Calabria/Azienda Calabria Verde/Dipendenti a tempo indeterminato/Applicazione CCNL Funzioni locali
11) Abrogazione del reato di abuso d’ufficio
La prossima settimana, nella Camera di consiglio del 5 maggio, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
1) gli articoli 33, 34 e 35 della legge numero 833 del 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) nella parte in cui non prevedono che il provvedimento motivato con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia tempestivamente notificato all’interessato, o al suo eventuale legale rappresentante, con l’avviso che il provvedimento verrà sottoposto a convalida del giudice tutelare entro le 48 ore successive e con l’avviso che l’interessato ha diritto di comunicare con chiunque ritenga opportuno e di chiedere la revoca del suddetto provvedimento, nonché di essere sentito personalmente dal giudice tutelare prima della convalida e nella parte in cui non prevedono che l’ordinanza motivata (o meglio il decreto motivato) di convalida del giudice tutelare sia tempestivamente notificato all’interessato, o al suo eventuale legale rappresentante, con l’avviso che si può presentare ricorso ai sensi dell’articolo 35 della legge numero 833 del 1978;
2) l’articolo 147 del regio decreto numero 267 del 1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede la possibilità, per il socio illimitatamente responsabile, di interloquire anche sui requisiti di fallibilità della società, al fine di sottrarsi all’estensione del fallimento nei suoi confronti.
Nell’Udienza pubblica del 6 maggio la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
3) l’articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), in relazione agli articoli 282 e 301 del decreto del Presidente della Repubblica numero 43 del 1973 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale) e all’Accordo tra la Comunità economica europea (CEE) e la Confederazione elvetica del 17 dicembre 1972, nella parte in cui, nel prevedere, al primo comma, che «[s]i applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine», non esclude l’applicabilità dell’articolo 301 del decreto del Presidente della Repubblica numero 43 del 1973 (confisca doganale);
4) l’articolo 1, comma 1328, della legge numero 296 del 2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria dello Stato 2007)), nella parte in cui la disposizione prevede un’imposta gravante unicamente nei confronti della tipologia di contribuenti costituita dalle società aeroportuali al fine di ridurre il costo a carico dello Stato per far fronte al servizio antincendio dell’aeroporto; l’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge numero 185 del 2008 (Misure urgenti di sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), come convertito, nella parte in cui la disposizione, prevedendo un’imposta gravante unicamente nei confronti della tipologia di contribuenti costituita dalle società aeroportuali (nella misura del 40% del gettito del tributo) al fine di ridurre il costo a carico dello Stato per far fronte al servizio antincendio dell’aeroporto e nella parte in cui, prevede un’imposta gravante unicamente nei confronti della tipologia di contribuenti costituita dalle società aeroportuali da destinare (nella misura del 60% del gettito del tributo) all’istituzione di una speciale indennità operativa per il soccorso tecnico urgente espletato all’esterno dell’aeroporto da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il medesimo articolo che pone a carico della società di gestione aeroportuale costi non direttamente correlabili a servizi “differenziabili” all’interno dell’area aeroportuale, quale, ad esempio, il servizio antincendi, ma anche costi relativi a servizi “indifferenziati” (come gli emolumenti all’intero Corpo nazionale dei VV.F., sotto la forma di indennità speciale), a favore, cioè, dell’intera collettività;
5) l’articolo 27-bis del decreto legislativo numero 151 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) introdotto dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo numero 105 del 2002 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio) «nella parte in cui non prevede che il periodo di congedo obbligatorio di dieci giorni lavorativi spetti anche a una lavoratrice secondo genitore in una coppia di genitori composta da due donne, risultante dai registri dello stato civile»;
6) l’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge Regione Calabria numero 27 del 2024 (Modifiche della legge regionale n. 25/2013. Disposizioni in materia di forestazione), nella parte in cui modifica l’articolo 11 della legge regionale numero 25 del 2013 (Istituzione dell’Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde ‒ e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna), aggiungendo nuovi commi che prevedono che il personale dipendente dell’Azienda Calabria Verde con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in forza al comparto della sorveglianza idraulica dell’Azienda medesima, che abbia presentato domanda di passaggio o di adeguamento contrattuale dal 26 ottobre 2023 ed entro il 15 novembre 2023, o previa manifestazione d’interesse, viene inquadrato secondo il CCNL relativo al comparto Funzioni Locali, nel profilo degli Operatori esperti, anziché secondo il vigente CCNL di natura privatistica previsto dall’art. 7-bis del decreto-legge numero 120 del 2021, convertito nella legge numero 155 del 2021; l’articolo 2 della legge regionale numero 27 del 2024 nella parte in cui contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Nell’Udienza pubblica del 7 maggio la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
7) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Puglia numero 14 del 2024 recante «Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio idrico integrato» nella parte in cui recherebbero una disciplina incompatibile con le disposizioni statali che disciplinano la gestione del servizio idrico integrato in Puglia, con la disciplina recante l’individuazione dei presupposti necessari per l’affidamento diretto dei servizi idrici integrati e con i requisiti necessari per la configurabilità dell’in house providing;
8) l’articolo 21-nonies, comma 1, della legge numero 241 del 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) − che consente all’amministrazione l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio di un provvedimento illegittimo di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 12 mesi dal momento della loro adozione, – nella parte in cui stabilisce il suddetto termine fisso (anziché solo un termine ragionevole) anche con riguardo alle autorizzazioni che incidono su interessi sensibili e di rango costituzionale, come la tutela del patrimonio storico e artistico;
9 e 10) l’articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge numero 158 del 2012 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), come convertito, che vieta «la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità»; l’art. 1, comma 923, della legge n. 208 del 2015 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), che punisce con la sanzione amministrativa di euro ventimila la violazione del divieto sopra indicato, previsto dall’art. 7, comma 3-quater, del decreto-legge n. 158 del 2012, come convertito;
11) l’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge numero 114 del 2024 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare), che ha abrogato l’articolo 323 del codice penale (Abuso d’ufficio).
Tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito http://www.cortecostituzionale.it alla voce calendario dei lavori.
Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce atti di promovimento. I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.
Roma, 2 maggio 2025