
(AGENPARL) – Fri 02 May 2025 COMUNICATO STAMPA
LOTTA AI CONTENUTI ILLEGALI IN RETE: TELEFONO AZZURRO RICONOSCIUTO COME SEGNALATORE ATTENDIBILE AI SENSI DEL DSA
Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella seduta dell’8 aprile scorso, ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile (cd. trusted flagger) alla Fondazione S.O.S Il Telefono Azzurro ETS (“Fondazione Telefono Azzurro”), con riferimento alla fascia di età 0-18 anni, in relazione ai temi della violazione della protezione dei dati, della privacy e condivisione non consensuale di materiale, del bullismo/intimidazione online, dei contenuti pornografici o sessualizzati, delle violazioni delle norme a tutela dei minori, dell’istigazione all’autolesionismo, degli atti di violenza o criminali (delibera 91/25/CONS).
La Fondazione Telefono Azzurro è un’organizzazione no profit, avente l’obiettivo della salvaguardia e della protezione dei bambini e degli adolescenti da violenze e abusi, non solamente nell’ambiente reale, ma anche nell’ecosistema digitale.
L’Autorità ha riconosciuto, a seguito di un’articolata istruttoria, tale qualifica per un periodo di tre anni, a valle della verifica di sussistenza dei criteri stabiliti dall’art. 22, paragrafo 2, del Digital Services Act. La Fondazione ha dimostrato di possedere capacità e competenze particolari ai fini dell’individuazione, identificazione e notifica di contenuti illegali, di essere indipendente dai fornitori di piattaforme online e di essere in grado di svolgere tale attività di segnalazione in modo diligente, accurato ed obiettivo.
La figura del segnalatore attendibile riveste un ruolo fondamentale per l’applicazione del Digital Services Act negli Stati Membri dell’Unione Europea, ai fini dell’attivazione del meccanismo di segnalazione di contenuti illegali ed azione previsti dall’art.16 del Digital Services Act nei confronti dei fornitori di piattaforme online, i quali devono garantire che tali segnalazioni siano gestite prioritariamente e decise senza indebito ritardo. I segnalatori attendibili debbono trasmettere all’Autorità e pubblicare una relazione annuale facilmente comprensibile e dettagliata sulle segnalazioni presentate, che includa una spiegazione delle procedure attuate per assicurare il mantenimento della propria indipendenza. L’Autorità ha facoltà di riesaminare, d’ufficio o su segnalazione, il persistere dei requisiti previsti dall’art. 22 paragrafo 2, del Digital Services Act, anche alla luce dell’adozione, da parte della Commissione Europea, degli orientamenti previsti dall’articolo 22, paragrafo 8 dello stesso Regolamento.
Roma, 2 maggio 2025