
GENTILE SIG. DIRETTORE
Con riferimento alle notizie recentemente pubblicate e inerenti la sentenza del Tar Toscana con la conferma della revoca dell’autorizzazione NCC nel Comune di Scarperia e San Piero nei confronti della società Skyroad Srl, anche a seguito delle evidenti distorsioni e strumentalizzazioni poste in essere dal gruppo denominato “Antiabusivismo Firenze” si ritiene doveroso fornire le seguenti precisazioni con richiesta di pubblicazione.
I comunicati stampa riportano una versione parziale e gravemente fuorviante della vicenda.
Si pretende di assumere che il provvedimento amministrativo sarebbe conseguenza della violazione del vincolo di territorialità previsto per il servizio NCC.
Volontariamente viene occultato, però, che il merito del giudizio riguarda invece la legittimità del provvedimento del Comune di Scarperia San Piero, pur in presenza di una valida rimessa validamente istituita nel territorio dell’area metropolitana.
La società SkyRoad 236 Srl, assistita e difesa dall’avvocato Daniela Agnello, ha impugnato il provvedimento amministrativo rilevando, di contro, la piena idoneità della rimessa istituita all’interno della Città Metropolitana, ente sovracomunale istituito proprio per favorire l’integrazione amministrativa, economica e sociale di tutti i Comuni appartenenti all’area metropolitana, compreso il Comune di Scarperia e San Piero.
Come analiticamente riportato all’interno del ricorso, alla luce della normativa vigente è del tutto legittima l’istituzione di una rimessa nell’ambito dell’area metropolitana, anche ai fini della territorialità del servizio. Del resto, l’istituzione delle Città Metropolitane ha avuto una funzione amministrativa di semplificazione e razionalizzazione dell’organizzazione territoriale, al fine di favorire una gestione più efficace dei servizi pubblici, tra cui i trasporti.
Alla luce di tutto quanto sopra, un’autorizzazione rilasciata da un Comune appartenente alla Città Metropolitana si considera rispettata laddove la rimessa sia collocata all’interno dell’ente metropolitano.
La sentenza del TAR Toscana si rivela in realtà insufficiente e carente sotto il profilo motivazionale, si limita ad una disamina sommaria e priva di approfondimento delle doglianze sollevate da parte ricorrente. Il giudice amministrativo, infatti, non si è soffermato sull’esistenza dell’ordinanza istitutiva della Città Metropolitana, né ha esaminato le implicazioni giuridiche che essa comporta in tema di vincolo territoriale per il servizio NCC, né ha motivato sulle specifiche censure sollevate dalla difesa. Ne consegue un provvedimento privo di reale e sostanziale motivazione.
Per tali motivi, è stato già predisposto ricorso al Consiglio di Stato, affinché si proceda ad un sollecito riesame della vicenda, anche alla luce della corretta interpretazione delle norme vigenti in materia di servizi pubblici locali e assetto territoriale.
Nelle more della decisione da parte della Consiglio di Stato, tuttavia, si evidenzia che la vicenda è stata volutamente strumentalizzata da parte del gruppo “Antiabusivismo Taxi Firenze” che, travisando i reali termini giuridici della questione, prosegue una campagna discriminatoria nei confronti degli operatori NCC, in violazione dei principi di concorrenza leale, libertà d’impresa e imparzialità dell’azione amministrativa.
“Si respinge ogni tentativo di manipolazione dei fatti e si richiama l’attenzione dell’opinione pubblica, dei media e delle istituzioni sulla necessità di garantire una corretta informazione, improntata al rispetto della verità e del diritto”, riporta l’Avvocato Agnello, impegnata nella difesa della società e dei sui lavoratori NCC contro i tentativi di marginalizzazione e discriminazione che continuano ad essere perpetrati da parte di chi intende difendere privilegi ormai anacronistici, calpestando la concorrenza leale e il diritto di iniziativa economica.
L’avv. Agnello conclude che “si auspica davvero una regolamentazione conforme ai principi di matrice europea, l’attenzione della classe politica coadiuvata dai professionisti esperti in materia per evitare conflitti economici e onerosi contenziosi nel rispetto dei principi costituzionali e dei principi comunitari”.
Studio Legale Agnello