
(AGENPARL) – Thu 24 April 2025 [cid:image003.jpg@01DBB509.E72C12C0]
Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 24 aprile 2025
NEI PROCEDIMENTI PER LA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ DEL MINORE I COMPENSI DEL DIFENSORE D’UFFICIO DEL GENITORE INSOLVENTE DEVONO ESSERE ANTICIPATI DALLO STATO AL PARI DI QUELLI DEL DIFENSORE D’UFFICIO DEL GENITORE IRREPERIBILE
Con la sentenza n. 58, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio di genitore insolvente nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).
La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione, investita del ricorso proposto da un avvocato che, nominato, in un procedimento per la dichiarazione di adottabilità di un minore, difensore di ufficio della madre del minore, dopo aver svolto il proprio mandato e aver tentato inutilmente di recuperare in via esecutiva il relativo credito professionale, si era rivolto al Tribunale per i minorenni competente, chiedendo la liquidazione del compenso a carico dell’erario e vedendosi rigettata la propria domanda.
La Cassazione aveva denunciato il vulnus all’articolo 3 della Costituzione sotto il profilo della manifesta irragionevolezza della disciplina censurata e del trattamento ingiustificatamente deteriore che subirebbe il difensore di ufficio del genitore insolvente rispetto sia a quello del genitore irreperibile negli stessi procedimenti per la dichiarazione di adottabilità dei minori, sia al difensore d’ufficio dell’imputato insolvente nei processi penali.
La Corte costituzionale ha richiamato la propria sentenza n. 135 del 2019, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dello stesso articolo 143, comma 1, del testo unico delle spese di giustizia nella parte in cui non prevedeva che, nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità del minore, venissero anticipati dall’erario gli onorari e le spese spettanti al difensore del genitore irreperibile. In quella occasione, la Corte ha riscontrato la esistenza di significativi profili di omogeneità, in relazione sia alla natura degli interessi in gioco, sia al ruolo del difensore chiamato ad apprestarvi tutela, tra il modello processuale penale – previsto dall’articolo 117 del testo unico spese di giustizia, con l’ingresso in via anticipata dello Stato, quale pagatore, in caso di difesa d’ufficio svolta in favore di persona irreperibile – e quello del giudizio per la dichiarazione di adottabilità, privo di analoga previsione.
Alla stregua di tale precedente, la Corte ha osservato che la obbligatorietà della difesa d’ufficio, in cui si radica l’irrinunciabilità del relativo incarico, comporta il riconoscimento del diritto del professionista all’anticipazione del pagamento ad opera dell’erario, anche al verificarsi della insolvenza del genitore del minore, al pari della ipotesi di irreperibilità dell’assistito, così come della insolvenza di indagato, imputato o condannato in un processo penale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 116 del testo unico spese di giustizia. Ciò in considerazione della omogeneità di interessi, egualmente delicati e costituzionalmente rilevanti, delle parti coinvolte nei due diversi contesti, processuali, penale e minorile civile.
Resta salva, rimarca la Corte, la possibilità per l’erario di recupero, qualora la parte sia tornata reperibile o solvibile, delle somme anticipate se la persona assistita dal difensore d’ufficio non chieda ed ottenga l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La sentenza ricorda, infine, che è onere del difensore d’ufficio dimostrare di aver esperito infruttuosamente la procedura per il recupero dei crediti professionali, condizione al cui realizzarsi, previa allegazione degli esiti negativi della tentata esecuzione, il compenso e le spese spettanti al professionista possono essere anticipati dallo Stato negli importi liquidati con decreto del magistrato, nella misura e con le modalità previste dal testo unico spese di giustizia.
Roma, 24 aprile 2025