
(AGENPARL) – Fri 18 April 2025 Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 18 aprile 2025
NELL’ADOZIONE DEL MAGGIORE D’ETÀ IL COGNOME DELL’ADOTTATO NON PUÒ ESSERE SOSTITUITO CON QUELLO DELL’ADOTTANTE
La scelta legislativa di non consentire la sostituzione del cognome dell’adottato maggiore d’età con quello dell’adottante non determina una lesione del diritto all’identità personale dell’adottato, né comporta una irragionevole disparità di trattamento rispetto all’adozione piena del minore d’età.
È quanto si legge nella sentenza numero 53, depositata oggi, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli articoli 2 e 3, primo comma, della Costituzione, dell’articolo 299, primo comma, del codice civile, «nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di sostituire, anziché di aggiungere o di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore di età», con il consenso dell’adottante e dell’adottato e al ricorrere di articolate condizioni indicate dal Tribunale rimettente.
La Corte ha ricordato che l’articolo 299, primo comma, del codice civile è stato già recentemente oggetto di una dichiarazione di incostituzionalità che ha consentito, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto (sentenza numero 135 del 2023). Simile intervento è servito a rimuovere una lesione del diritto all’identità personale che proprio intorno al cognome originario dell’adottato a mano a mano si stratifica.
Di contro, una sua sostituzione con il cognome dell’adottante equivarrebbe alla cancellazione del cognome dell’adottato «che per (almeno) diciotto anni ha rappresentato il segno distintivo della sua identità personale».
Né basta prevedere il consenso dell’adottato a una adozione che produca tale effetto sostitutivo, poiché questo lo esporrebbe al rischio di «condizionamenti da parte dell’adottante, tanto più ove si considerino i benefici che l’adozione civile apporta all’adottato sul piano successorio».
La Corte ha parimenti escluso che sussista una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell’adozione piena del minore, poiché, finanche nei casi in cui l’adozione del maggiore d’età venga richiesta da chi in passato sia stato affidatario dell’adottato, le due ipotesi legislative restano disomogenee.
Da ultimo, la Corte ha precisato che, ove circostanze specifiche giustifichino un interesse della persona maggiore d’età a cancellare il proprio originario cognome, l’ordinamento già appresta specifici rimedi. In particolare, l’articolo 89, comma 1, del d.P.R. numero 396 del 2000 prevede che chiunque voglia cambiare il cognome, anche perché «rivela l’origine naturale […], deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta».
Roma, 18 aprile 2025