
(AGENPARL) – Thu 17 April 2025 Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 17 aprile 2025
PERCORSI DI ISTRUZIONE: NON VIOLA LA COSTITUZIONE L’OBBLIGO, PER I RAGAZZI TRA GLI 11 E I 25 ANNI, DI DOCUMENTARE, ALTERNATIVAMENTE, LA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO ANTI PAPILLOMA VIRUS (HPV), L’AVVIO DEL PROGRAMMA DI SOMMINISTRAZIONE, IL RIFIUTO DELLA SOMMINISTRAZIONE O IL “FORMALE RIFIUTO” DI PRODURRE ALCUN DOCUMENTO
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 48 depositata oggi, ha respinto le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione all’articolo 1 della legge della Regione Puglia numero 22 del 2024. Tale disposizione inserisce l’articolo 4-bis nella legge della Regione Puglia numero 1 del 2024, stabilendo che l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello universitario, sia subordinata alla presentazione di un documento attestante, alternativamente: la somministrazione del vaccino anti Papilloma virus (HPV), l’avvio del programma di somministrazione, il rifiuto della somministrazione o l’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici del vaccino. È però contemplata la possibilità di esprimere il «formale rifiuto» di produrre alcun documento.
Questa norma era stata impugnata per violazione della competenza legislativa statale in materia di «norme generali sull’istruzione» e di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettere n e m, della Costituzione), degli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 9 del regolamento numero 2016/679/UE sul trattamento dei dati personali.