(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2025(AGENPARL) – Thu 17 April 2025 *L’Avvocatura di Firenze interpreta al contrario la normativa?*
Firenze, 17 aprile 2025
Ciò che sta accadendo è incredibile: si controllano i vettori, taxi e
noleggi da rimessa che rispettano la l. 21/92 invece di chi la vìola. Da
circa un anno la multinazionale americana Uber opera attraverso i noleggi
da rimessa della Toscana secondo un illegale principio di territoralità
regionale: non importa da quale provincia un noleggio da rimessa sia stato
autorizzato, e viene fatto lavorare su Firenze, Siena o Pisa.
Non capivamo cosa ispirasse questo modus operandi, ma oggi rileviamo quanto
segue.
A causa di quella che appare – di fatto -una errata interpretazione della
normativa, platealmente contra legem, è emersa da parte dell’Avvocatura del
Comune di Firenze, la convinzione che un noleggio da rimessa possa
acquisire legittimamente un servizio su piazza se acquisito attraverso
applicativo tecnologico. Ciò già di per sè vìola la normativa di settore,
prevedendo l’art 3 della l. 21/92: “Il servizio di noleggio con conducente
si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa,
apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio
anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici”.
Questa che appare essere l’interpretazione dell’Avvocatura, invece
trasforma il noleggio da rimessa che si dovrebbe rivolgere ad un’utenza
specifica, in un noleggio da piazza, con regole di favore, che si rivolge
ad un’utenza generica. Quest’ultima competenza spetta esclusivamente al
taxi, in quanto gravato da precisi obblighi di servizio a tutela
dell’utenza. Non a caso, infatti, dai radiotaxi il taxi viene assegnato
secondo un parametro di vicinanza, dunque rivolgendosi ad un utente
generico, e non perché scelto da un cliente specifico. Questa lettura a
contrari della normativa, deriva da un’interpretazione erronea della
sentenza 56/2020 della Corte Costituzionale da parte di una casa editrice,
Egaf, a cui attingerebbero le stesse autorità? La richiamata sentenza è già
stata interpretata dall’unico organo del diritto amministrativo che fa
interpretazione autentica della legge, ossia il Consiglio di Stato, il
quale con la sentenza 5481/2020 e successive, si è già espresso da anni in
modo unanime e costante, a sua volta sentenziando: “In tal senso, la Corte
costituzionale, nella sentenza n. 56 del 2020 ha affermato che: “Il
legislatore statale, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha così
individuato nel territorio provinciale la dimensione organizzativa ottimale
del servizio di N.C.C., tenendo conto della sua vocazione locale che
giustifica la correlata introduzione di limiti al libero esercizio
dell’attività di trasporto”. … il legislatore ha imposto che l’attività di
N.C.C. abbia un collegamento stabile con la rimessa situata nel Comune di
appartenenza ove va posta anche la sede operativa: ivi deve avvenire
l’inizio del servizio (o il prelevamento del cliente), ivi sono raccolte le
prenotazioni sia pure con mezzi tecnologici; a seguito dell’ultima modifica
normativa (apportata dall’art. 10 – bis, comma 1 lett. b) d.l. n. 135 del
2008) e della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 11,
comma 4, seconda parte, è solo escluso che tra un servizio e l’altro
l’esercente l’attività di N.C.C. sia più tenuto a far ritorno alla rimessa
situata nel Comune di appartenenza, potendo invece sostare nelle rimesse
situate in altri Comuni, purchè presenti nel territorio provinciale. Nulla
cambia, però, sulle modalità confermate dal legislatore di esercizio
dell’attività di N.C.C.”.
Di tutto questo informiamo da anni le autorità, ma qui ci troviamo davanti
un muro di gomma che sta arrecando danni milionari ai taxi ed ai noleggi da
rimessa che operano nel rispetto della legge, di cui qualcuno prima o poi
dovrà rispondere, e che sta producendo problemi di ordine pubblico.
Conseguentemente – a nostro parere – sarebbe opportuno che l’Avvocatura
comunale conformasse l’informazione alle autorità competenti a quanto
sancito dal Consiglio di Stato affinché si vada da subito ad una corretta
applicazione della normativa di settore.
*Confartigianato Taxi – Sitafi Federtaxi Cisal – Uiltrasporti Toscana – Ugl
Taxi – Unica Taxi Cgil – Uritaxi Firenze*