
(AGENPARL) – Tue 15 April 2025 COMUNICATO N. 146/DIV – 15 APRILE 2025
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025
GARE DELL’11, 12, 13 E 14 APRILE 2025
Si riportano i risultati delle gare disputate l’11, 12, 13 e 14 Aprile 2025
17^ GIORNATA RITORNO
GIRONE A
ALCIONE MILANO
ARZIGNANO V.
LECCO
LUMEZZANE
PERGOLETTESE
PRO VERCELLI
TRENTO
TRIESTINA
UNION CLODIENSE
VIRTUS VERONA
GIRONE B
FERALPISALO’
CALDIERO TERME
ALBINOLEFFE
NOVARA
GIANA ERMINIO
PRO PATRIA
RENATE
PADOVA
ATALANTA U23
L.R. VICENZA
ASCOLI
CARPI
LUCCHESE
MILAN FUTURO
PERUGIA
PESCARA
PIANESE
RIMINI
VIRTUS ENTELLA
TORRES
LEGNAGO SALUS
VIS PESARO
TERNANA
SESTRI LEVANTE
GUBBIO
PINETO
CAMPOBASSO
PONTEDERA
AREZZO
GIRONE C
AUDACE CERIGNOLA
BENEVENTO
AVELLINO
MONOPOLI
AZ PICERNO
LATINA
CAVESE
CATANIA
CROTONE
FOGGIA
GIUGLIANO
SORRENTO
POTENZA
CASERTANA
TRAPANI
TEAM ALTAMURA
RIPOSANO: ACR MESSINA E JUVENTUS NEXT GEN
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 14 e 15 Aprile 2025 ha adottato le
deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DELL’11, 12, 13 E 14 APRILE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata di
ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, ARZIGNANO V., AUDACE
CERIGNOLA, ASCOLI, AVELLINO, BENEVENTO, CARPI, CAVESE, CROTONE, LECCO,
PADOVA, PERUGIA, PESCARA, POTENZA, RIMINI, SPAL, TEAM ALTAMURA e
TRIESTINA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di
vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate
conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa
SOCIETA’
AMMENDA € 1.200,00
TRIESTINA
A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70%), presenti nel Settore Curva
Furlan, intonato, al 33° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti
delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte;
B) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 20%), presenti nel Settore Curva
Furlan, intonato, al termine della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle
Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte;
C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Furlan,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 36°
minuto del secondo tempo:
1. due bicchieri contenenti liquido sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. quindici accendini, in direzione del portiere avversario, di cui cinque caduti
all’interno del terreno di gioco e i rimanenti nel recinto di gioco, senza
conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi
compresa la pericolosità della condotta sub C) punto 2, rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose in relazione alla condotta sub C) e considerati i
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.100,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 9° e al 12° minuto del primo tempo,
quattro petardi di forte entità nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
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rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure
previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 900,00
PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere lanciato:
1. all’inizio della gara, al 25° minuto del secondo tempo e al termine della gara,
tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 9° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità, nel recinto di
gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi
attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 700,00
L.R. VICENZA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere danneggiato una parte della
panchina ospiti;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati posti nel
Settore Tribuna A Ospiti e nel Settore Curva Ospiti.
Ritenuta la continuazione relativamente ai fatti sub B), misura della sanzione in
cumulo materiale [Euro 500 per i fatti sub A) ed Euro 200 per i fatti sub B)] in
applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità
complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in
trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei
modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione
fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 600,00
ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere lanciato, al 58° minuto della gara, un petardo di media
intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
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pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 34° minuto del secondo tempo, un
fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex
art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
CAVESE per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto,
al 30° minuto del primo tempo, per circa quattro minuti due striscioni di circa 1
metro per 12 metri ciascuno, non autorizzati, contenenti una frase oltraggiosa nei
confronti delle Istituzioni dello Stato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate
le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi
attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
PERUGIA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord,
esposto, al 1° minuto del primo tempo, per circa due minuti, uno striscione di
circa 3 metri per 10 metri, non autorizzato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3,
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione
fotografica).
VIRTUS ENTELLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’essere i suoi sostenitori entrati nel recinto di
gioco per festeggiare la vittoria della propria squadra, senza alcuna conseguenza
pregiudizievole.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate
le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi
adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 29 APRILE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
CACACE DAVIDE
(SORRENTO)
per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
Quaterna Arbitrale in quanto, proferiva nei loro confronti una frase irriguardosa per
contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale,
panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
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TUTTO IL 22 APRILE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
SALVATI FERDINANDO
(GIUGLIANO)
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando
platealmente nei loro confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale,
panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PICCOLO ANTONIO
(LATINA)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto in
quanto, lanciava un secondo pallone in campo per impedire una rapida ripresa del gioco.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2 C.G.S.,
valutate le modalità complessive e la riprovevolezza della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TOMEI FRANCESCO
(AZ PICERNO)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto usciva ripetutamente dall’area tecnica e, entrato sul terreno di gioco,
protestava nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CREMONESI MICHELE
(PERGOLETTESE)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale in quanto protestava reiteratamente e usciva ripetutamente dall’area
tecnica per dissentire nei loro confronti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
TOCCI FABIO
(TORRES)
per avere, dopo il termine della gara, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei
tesserati avversari in quanto, mentre festeggiava la vittoria, proferiva frasi irriguardose nei
loro confronti così determinando la loro reazione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4,13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
RAFFAELE ADDAMO GIUSEPPE
GALLO FABIO
(AUDACE CERIGNOLA)
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (II INFR)
146/571
LOPEZ GIOVANNI
LONGO EMILIO
TESSER ATTILIO
(ALBINOLEFFE)
(CROTONE)
(TRIESTINA)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
PIOVAN STEFANO
(LEGNAGO SALUS)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale in quanto entrava sul terreno di gioco e protestava nei loro confronti
per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina
aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
LAKTI ERALD
(ARZIGNANO V.)
per avere, al 35° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con una pedata allo stomaco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta e considerate, da una parte, la natura del gesto posto in
essere e la perpetrazione della condotta a gioco fermo e, dall’altra, la circostanza che non si
sono verificate conseguenze pregiudizievoli.
GUADAGNI GIUSEPPE
(SORRENTO)
per avere, al 1° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, lo colpiva
con un pugno all’addome.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta e considerate, da una parte, la natura del gesto (pugno)
posto in essere e la perpetrazione della condotta con il pallone lontano e, dall’altra, la
circostanza che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. Arbitrale, supplemento
r. Arbitrale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MERELLI DAVIDE
(AZ PICERNO)
per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XIV
INFR)
MASELLI SERGIO
(AZ PICERNO)
146/572
QUAINI ALESSANDRO
(CATANIA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X
INFR)
INVERNIZZI ANDREA
CAPOMAGGIO GALO
SIMONETTI PIER LUIGI
TASCONE SIMONE
NJAMBE MOUSSADJA
QUIRINI ETTORE
BLONDETT EDOARDO
(ALCIONE MILANO)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(MILAN FUTURO)
(SORRENTO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V
INFR)
BORGHINI DIEGO
BONAITI STEFANO
LUNGHI ALBERTO
BANDO AUGUSTO
FILICIOTTO ALBERTO
SALL ABDOULAYE
ALBORGHETTI MATTIA
FERRI LUCA
TIRELLI MATTIA
FERRARI FRANCO
BERMAN TAMIR
CRECCO LUCA
GUCHER ROBERT
MAGNI VITTORIO
MICELI MIRKO
ARINI MARIANO
SALA MATTIA
VITALI PABLO
CAROSSO ALESSANDRO
FURNO CRISTIANO
ARENA MATTEO
RAO EMANUELE
VIOLA ANTONINO
DIAKITE ADAMA
MAFFEI MATTIA
(ALBINOLEFFE)
(ALCIONE MILANO)
(ARZIGNANO V.)
(ASCOLI)
(CALDIERO TERME)
(CARPI)
(GIANA ERMINIO)
(GIANA ERMINIO)
(GIANA ERMINIO)
(L.R. VICENZA)
(LATINA)
(LATINA)
(LUCCHESE)
(MILAN FUTURO)
(MONOPOLI)
(PERGOLETTESE)
(PONTEDERA)
(PONTEDERA)
(PRO VERCELLI)
(SESTRI LEVANTE)
(SPAL)
(SPAL)
(TEAM ALTAMURA)
(TORRES)
(TRENTO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
SILVESTRI LUIGI
(TRAPANI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
BOFFELLI ANDREA
FRISENNA GIULIO
NOVELLA MATTIA
PITOU JONATHAN HUGO
(ARZIGNANO V.)
(CATANIA)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
146/573
DAMETTO PAOLO
DI PAOLA MANUEL
(TORRES)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GRAZIANI VITTORIO
MANCONI JACOPO
CARRARO MARCO
RIZZO NICHOLAS
PISANO EROS
DI MUNNO ALESSANDRO
BORTOLUSSI MATTIA
PINO EMILIANO
SCALA SALVATORE PIO
PERALTA DIEGO
FIORDILINO ANTONIOLUCA
TAVERNARO FEDERICO
(AZ PICERNO)
(BENEVENTO)
(L.R. VICENZA)
(LUCCHESE)
(LUMEZZANE)
(NOVARA)
(PADOVA)
(PRO VERCELLI)
(SORRENTO)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (XV INFR)
VASSALLO FRANCESCO
(RENATE)
AMMONIZIONE (XI INFR)
CARPANI GIANLUCA
OYEWALE SULAIMAN
PETERMANN DAVIDE
ROLANDO EUGIO MATTIA
SALVI MATTEO
(ASCOLI)
(GIUGLIANO)
(LATINA)
(TEAM ALTAMURA)
(UNION CLODIENSE)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
VITALE GAETANO
SILVA PERTINHES JONATHAN
DE FRANCESCO ALBERTO
LAMBRUGHI ALESSANDRO
GIUNTI GIOVANNI
SCHIRONE LUCA
SOMMA MARCO
CAPUANO MARCO
(CAVESE)
(CROTONE)
(FERALPISALO’)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PINETO)
(PRO PATRIA)
(TERNANA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
CIAPPELLANO DANIELE
CAPELLINI RICCARDO
PREZIOSO MARIO FRANCESCO
GERBI ERIK
LIBERA HERGHELIGIU DENIS
ANDREA
CELEGHIN ENRICO
MALOTTI MANUELE
PROIETTO FRANCESCO
(ALCIONE MILANO)
(BENEVENTO)
(CAMPOBASSO)
(CARPI)
(FERALPISALO’)
(GIUGLIANO)
(LUMEZZANE)
(PIANESE)
146/574
CAVALLI TOMMASO
RIVIERA CORRADO
VALENTINI NAHUEL
GUIEBRE ABDOUL RAZAK
AUCELLI CHRISTIAN
OLIVIERI MARCO
FABBRO MICHAEL
(PRO PATRIA)
(RENATE)
(SESTRI LEVANTE)
(TORRES)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
BARONI RICCARDO
VIVIANI MATTIA
HEINZ JONAS
VIGLIOTTI GIANLUCA
PROIETTI MATTIA
STRAMACCIONI DIEGO
LEVERBE MAXIME JEAN R
GALLI GIORGIO
PACE FEDERICO
DELLI CARRI FILIPPO
SQUIZZATO NICCOLO
ERCOLANI LUCA
BERETTA GIACOMO
CICERELLI EMANUELE PIO
VALLOCCHIA ANDREA
MARCONI IVAN
PARODI LUCA
CONTINI GIANLUCA
(ALBINOLEFFE)
(BENEVENTO)
(CASERTANA)
(CAVESE)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(L.R. VICENZA)
(LUCCHESE)
(MONOPOLI)
(PADOVA)
(PESCARA)
(PIANESE)
(PRO PATRIA)
(TERNANA)
(TERNANA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (III INFR)
CAPELLO ALESSANDRO
CARIOLATO FABIO
BALDASSIN LUCA
BERNASCONI LORENZO
ROMANO RAFFAELE
IANNARILLI ANTONY
RUSSO RAFFAELE
VOLPICELLI EMILIO
EGHAREVBA DESTINY EFOSA
CITARELLA FRANCESCO
GROPPELLI FILIPPO
GIUDICI LUCA
ZACCHI GIOELE
NOCE MARIO
SPALLUTO SAMUELE
MALASPINA MATTIA
RIGGIO CRISTIAN
LEPRI TOMAS
UBALDI LEONARDO
PIU ALESSANDRO
NANNI NICOLA
(AREZZO)
(ARZIGNANO V.)
(ASCOLI)
(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(AZ PICERNO)
(CASERTANA)
(CAVESE)
(CROTONE)
(FERALPISALO’)
(LATINA)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(MILAN FUTURO)
(POTENZA)
(RIMINI)
(RIMINI)
(SESTRI LEVANTE)
(TORRES)
146/575
RADA ARMAND
CASTELLI DAVIDE
(TRENTO)
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (II INFR)
PAPINI FEDERICO
NUNZIANTE ALESSANDRO
CAPASSO CIRO
CHIRICO’ COSIMO
SACCANI MATTEO
ZUPPEL DIEGO
DELL’ORCO CRISTIAN
NOBILE TOMMASO EMMANUE
STRIZZOLO LUCA
(AZ PICERNO)
(BENEVENTO)
(CASERTANA)
(CAVESE)
(LATINA)
(LATINA)
(PERUGIA)
(RENATE)
(TRIESTINA)
AMMONIZIONE (I INFR)
POUNGA DIGNE KAELAS
SAINZ MAZA LOPEZ MIGUEL ANGEL
CALVANO SIMONE
FORTIN MATTIA
KRAGL OLIVER
PORTANOVA DENIS
(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(MONOPOLI)
(PADOVA)
(TRAPANI)
(VIRTUS ENTELLA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni
assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere
presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente
attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente
link: https://pst.figc.it così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.
Resta fermo l’onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo,
dell’eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 15 Aprile 2025
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
146/576