
(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 COMUNICATO STAMPA n. 50/25
Lussemburgo, 10 aprile 2025
Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-225/22 | AW „T”
Avvocato generale Spielmann: un organo giurisdizionale nazionale è
tenuto a disapplicare o a considerare giuridicamente inesistente la
sentenza di un organo giurisdizionale di rango superiore che non soddisfi il
requisito di un giudice precostituito per legge
Nell’ottobre 2021, la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema polacca ha
annullato una sentenza del 2006 che vietava talune pratiche di concorrenza sleale nel mercato dell’edizione di
parole incrociate. La causa è stata rinviata a un organo giurisdizionale civile ai fini del riesame.
Incaricato di tale riesame, il giudice polacco ritiene che, a causa delle irregolarità che inficiano la procedura di
nomina dei giudici della sezione della Corte suprema polacca summenzionata, il collegio giudicante che ha rinviato
la causa non soddisfi il requisito di un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge ai sensi del diritto
dell’Unione.
Tuttavia, il giudice polacco si chiede se esso abbia il diritto di verificare la regolarità della composizione dell’organo
giurisdizionale di rango superiore. In caso affermativo, e in caso di esito negativo di tale verifica, esso si interroga
sugli effetti della decisione emessa da un organo che non ha la qualità di giudice precostituito per legge. Essendo
incerto quanto all’interpretazione del diritto dell’Unione1 su tali punti, esso si è rivolto alla Corte di giustizia.
Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Dean Spielmann ricorda che le garanzie di accesso a un giudice
indipendente, imparziale e precostituito per legge sono essenziali per mantenere la fiducia dei cittadini nella
giustizia e per tutelare i diritti che essi traggono dal diritto dell’Unione. In ragione dell’importanza del processo di
nomina dei giudici per la legittimità del potere giudiziario, tale processo fa parte integrante della nozione di
«giudice precostituito per legge».
Pertanto, ogni organo giurisdizionale è tenuto a garantire il rispetto di tali requisiti, verificando in particolare la
regolarità della propria composizione nonché quella di un altro organo giurisdizionale. Un rapporto gerarchico tra
gli organi giurisdizionali interessati non osta a tale verifica.
Per quanto riguarda la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema polacca,
l’avvocato generale Spielmann si allinea alla giurisprudenza consolidata della Corte 2, secondo la quale l’insieme delle
circostanze connesse alla nomina dei giudici di tale sezione osta a che essa sia considerata un giudice indipendente,
imparziale e precostituito per legge3.
Quanto alla sorte giuridica della decisione emessa da tale organo, il giudice nazionale è tenuto a disapplicarla o,
qualora ciò risulti indispensabile per garantire il primato del diritto dell’Unione nel contesto procedurale interessato,
a considerarla inesistente. La scelta tra tali conseguenze rientra nella competenza del giudice nazionale che, pur
rispettando il contesto giuridico nazionale, deve garantire ai singoli una tutela giurisdizionale effettiva.
L’autorità di cosa giudicata della decisione controversa della Corte suprema polacca non rimette in
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discussione tale valutazione. L’avvocato generale ritiene che, di fronte a una crisi profonda del sistema
giurisdizionale in Polonia, una presa in considerazione dell’autorità di cosa giudicata che intervenga a danno di una
tutela giurisdizionale effettiva dei singoli non contribuirebbe in alcun modo a rafforzare la fiducia del pubblico nella
giustizia.
IMPORTANTE: Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato
generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è
stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata
in una data successiva.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.
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L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
Segnatamente la sentenza del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice), C-718/21 (v. il comunicato
stampa n. 206/23).
Valutazioni analoghe sono state effettuate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sua sentenza dell’8 novembre 2021, Dolińska-Ficek e
Ozimek c. Polonia, nonché dalla Corte suprema amministrativa polacca.
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