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PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA BANCA D’ITALIA E LA CONSOB
IN MATERIA DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE
La Banca d’Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”):
VISTO l’ articolo 128-bis del decreto legislativo lO settembre 1993, n. 385, “Testo Unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia” (TUB) e successive modificazioni, sui sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie con la clientela;
VISTO l’ articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, “Testo Unico della Finanza”
(TUF) e successive modificazioni o integrazioni, sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie con gli investitori;
VISTO il provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche, recante
Disposizioni in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle
relazioni tra intermediari e clienti;
VISTA la deliberazione del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e successive modificazioni, recante la
disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi
dell’articolo 128-bis del TUB e successive modificazioni;
VISTE le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di
operazioni e servizi bancari e finanziari” (Disposizioni ABF) emanate dalla Banca d’ Italia il18 giugno
2009 e successive modifiche e, in particolare, la sezione I, paragrafo 4, che individua l’ambito di
competenza del sistema di risoluzione stragiudiziale disciplinato dalle medesime disposizioni,
denominato “Arbitro Bancario Finanziario” o “ABF”;
VISTA la delibera n. 19602, adottata dalla Consob in data 4 maggio 2016, e successive modificazioni,
con cui è stato costituito l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e adottato il Regolamento
di attuazione dell ‘ articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179
(Regolamento ACF) e, in particolare, l’articolo 4, che identifica l’ ambito di operatività dell ‘ Arbitro;
CONSIDERATO che, ai sensi della sezione I, paragrafo 4, delle Disposizioni ABF, possono essere
sottoposte all’ ABF controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, mentre sono
escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non
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assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del TUF;
CONSIDERATO l’ambito delle competenze dell’ACF, come definito dall’articolo 4, comma l, del
Regolamento ACF;
VISTA la direttiva 2013llllUE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla
risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori;
VISTO il decreto legislativo 16 agosto 2015, n. 130, recante “Attuazione della direttiva 2013/ 111UE
sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori”;
VISTO l’articolo l41-octies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo),
introdotto dal decreto legislativo 16 agosto 2015, n. 130 (di recepimento della citata direttiva
20 13/1 lIUE), che – per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141-nonies e 141-decies del
la Banca d’Italia e la Consob quali Autorità nazionali competenti sui rispettivi sistemi di risoluzione
delle controversie con il compito, tra l’altro, di verificare il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza,
imparzialità, nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, del
serviziO;
VISTE le competenze istituzionali della Banca d’ Italia e della Consob;
VISTA la sezione I, paragrafo 4, delle Disposizioni ABF, che prevede un protocollo d’ intesa ai fini
del coordinamento tra l’ ABF e l’ ACF;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Regolamento ACF, l’ Arbitro promuove
forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie,
compresa la sottoscrizione di protocolli di intesa, anche al fine di risolvere questioni relative alla
delimitazione delle reciproche competenze;
VISTO il protocollo d’ intesa stipulato in data 19 marzo 2020 tra la Banca d’Italia e la Consob in
materia di risoluzione alternativa delle controversie, che ha validità quinquennale;
RA VVISATA l’ esigenza di proseguire nella cooperazione tra l’ ABF e l’ACF al fine di continuare a
promuovere scambi informativi tra i due sistemi e la condivisione di buone prassi, a garanzia di un più
elevato ed effettivo livello di tutela dei clienti, anche alla luce dell’esperienza maturata nel
quinquennio trascorso;
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STIPULANO IL PRESENTE PROTOCOLLO DI INTESA:
1. Oggetto e finalità
II presente protocollo, volto a disciplinare forme di collaborazione tra i sistemi ABF e ACF, ha
ad oggetto l’istituzione di meccanismi di coordinamento e di scambio informativo tra i sistemi ABF
e ACF, nel rispetto dell’autonomia dei rispettivi Collegi, su questioni di merito e di rito di possibile
interesse per l’attività decisoria dei Collegi, su aspetti procedurali e organizzativi inerenti al buon
funzionamento dei sistemi e su iniziative di informativa al pubblico e di educazione finanziaria.
II presente protocollo ha la finalità di: i) prevenire l’insorgenza di conflitti interpretativi o di
incertezze operative nella delimitazione degli ambiti di rispettiva competenza nelle materie di
interesse comune; ii) tutelare la clientela, orientandola nella corretta individuazione del sistema
competente; iii) promuovere la condivisione di buone prassi emerse nello svolgimento dell’attività di
supporto svolta dalle rispettive Segreterie tecniche chiamate a garantire il buon funzionamento del
sistema ovvero dell’ attività decisoria dei Collegi; iv) favorire la condivisione dei criteri per l’esercizio
dell’attività di verifica nel ruolo di Autorità nazionale competente sui rispettivi sistemi di risoluzione
delle controversie.
La Banca d’ Italia e la Consob si impegnano a favorire la collaborazione tra i rispettivi sistemi di
risoluzione delle controversie e il raggiungi mento di soluzioni che assicurino una tutela effettiva alla
clientela.
2. Delimitazione delle competenze dell’ ABF e dell’ ACF
L’ambito di competenza dell’ABF e dell’ACF, definito dalle relative fonti normative, è
interpretato avendo precipuo riguardo all’oggetto del rapporto, del contratto o dell’operazione di cui
al ricorso e alla sua attinenza alle competenze istituzionali della Banca d’Italia e della Consob.
3. Collaborazione – Strumenti di coordinamento
La collaborazione tra i sistemi di risoluzione si realizza principalmente mediante il confronto su:
i) questioni giuridiche di possibile comune interesse per l’attività decisoria dei Collegi; ii) questioni
procedurali e organizzative per il buon funzionamento del sistema; iii) profili applicativi concernenti
lo svolgimento dell’attività di verifica, nel ruolo di Autorità nazionale competente ai sensi del decreto
legislativo n. 130/2015, del possesso dei requisiti di qualità da parte del sistema di risoluzione
stragiudiziale delle controversie di rispettiva competenza nonché eventuali interventi necessari per il
pieno allineamento ai requisiti previsti dalla normativa.
II coordinamento tra i sistemi si svolge mediante i seguenti strumenti: i) incontri periodici tra il
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Presidente dell’ ACF e/o componenti del Collegio dell’ ACF e il Presidente del Collegio di
coordinamento dell ‘ ABF e/o uno o più Presidenti dei Collegi territoriali dell’ ABF, aventi ad oggetto
questioni, di rito o di merito, di possibile interesse per l’ attività decisoria dei Collegi; ii) riunioni (a
cadenza periodica o su specifica richiesta) tra le strutture di supporto, nel caso in cui il confronto
abbia ad oggetto questioni procedurali e organizzative ovvero concernenti l’ attività svolta nel ruolo
di Autorità nazionale competente; iii) partecipazione congiunta a iniziative formative su questioni di
comune interesse; iv) scambi periodici di informazioni relative alla casistica dei ricorsi dichiarati, dai
rispettivi organi decidenti, inammissibili a motivo della rilevata incompetenza per materia; v) scambi
di informazioni tra le strutture di supporto con riferimento a specifici casi sottoposti all ‘ attenzione dei
Collegi, anche su ricorsi che vertono su materie contigue.
La Banca d’ Italia e la Consob adottano, attraverso le modalità e gli strumenti ritenuti più adeguati,
ogni opportuna iniziativa volta a orientare i clienti nell ‘ individuazione dell ‘ Arbitro competente.
L ‘ ABF e l’ACF collaborano al fine di realizzare iniziative di informativa al pubblico e di
educazione finanziaria, per favorire una maggiore comprensione da parte della clientela dei propri
diritti e degli strumenti di tutela disponibili e orientarla nella corretta proposizione del ricorso
all ‘ organismo competente.
Le strutture di supporto possono individuare ulteriori ambiti di collaborazione tra loro anche
mediante lo scambio, di iniziativa o su richiesta, di ogni informazione, emersa nell ‘ attività dell’ ABF
e dell ‘ ACF, ritenuta utile ai fini dello svolgimento delle rispettive funzioni e al perseguimento di una
maggiore tutela dei clienti, nel pieno rispetto dell ‘ autonomia decisionale dei Collegi.
4. Riservatezza
Le Parti contraenti si impegnano a utilizzare le informazioni e i documenti ricevuti nel rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali e a osservare la massima
riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui risultati delle attività oggetto del presente protocollo di
cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.
5. Validità del protocollo e procedure di modifica
Il presente protocollo d’ intesa ha validità quinquennale ed è rinnovabile tacitamente per la stessa
durata; esso potrà essere integrato e/o modificato di comune accordo tra le Autorità al fine di
assicurare un più efficace perseguimento delle finalità indicate nell ‘ articolo 1.
6. Pubblicità del protocollo
Le Parti contraenti danno pubblicità al presente protocollo con le modalità previste per i rispettivi
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provvedimenti. Il protocollo viene inoltre reso disponibile sui siti Internet della Banca d’Italia e della
Consob.
7. Entrata in vigore
Il presente protocollo entra in vigore dalla data di firma del medesimo.
PANETIA
FABIO
Firmato digitalmente
da PANETIA FABIO
17:58:49 +01’00’
Firmato digitalmente da: Paolo Savona
Data: 26/03/2025 14:17:18
per la BANCA D’ITALIA
per la CONSOB
L’ imposta di bollo dovuta sul presente atto è stata assolta mediante apposizione dei contrassegni telematici n.
Banca d’Italia.