
(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 31 marzo al 6 aprile 2025
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Sofia Riesino
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Giovedì 3 aprile 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa C-743/24 Alchaster II (EN)
(Accordo sugli scambi e sulla cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto)
La Corte suprema d’Irlanda ha sottoposto, per la seconda volta, una questione alla Corte di giustizia nell’ambito di un caso in cui le autorità irlandesi si interrogano sulla possibilità di consegnare al Regno Unito una persona sospettata di aver commesso una serie di reati penali in tale Stato, in applicazione delle disposizioni pertinenti dell’accordo di commercio e di cooperazione (ACC) tra l’Unione europea e il Regno Unito.
Un giudice distrettuale del tribunale d’istanza dell’Irlanda del Nord (Regno Unito) ha emesso quattro mandati di arresto nei confronti di una persona sospettata di aver commesso reati legati al terrorismo in Irlanda del Nord. Dinanzi alla Corte suprema d’Irlanda, l’interessato ha sostenuto che la sua consegna sarebbe incompatibile con il principio di legalità dei reati e delle pene, a causa di una modifica sfavorevole delle regole sulla libertà condizionale adottata dal Regno Unito dopo la presunta commissione dei reati in questione.
Nella sua sentenza Alchaster (C-202/24) la Corte ha stabilito che un’autorità giudiziaria di uno Stato membro deve verificare se la consegna di una persona al Regno Unito in esecuzione di un mandato d’arresto possa ledere i diritti derivanti della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Al termine di tale esame, l’autorità giudiziaria di esecuzione potrà rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto solo se, dopo aver richiesto informazioni e garanzie supplementari, disporrà di elementi precisi e aggiornati che dimostrino che la persona potrebbe essere condannata a una pena più severa rispetto a quella prevista al momento della presunta commissione del reato.
Nella sua seconda domanda di decisione pregiudiziale, la Corte Suprema irlandese chiede se il concetto di «pena più grave» ai sensi della Carta comprenda una situazione in cui sono cambiate le norme che disciplinano la libertà condizionale.
Giovedì 3 aprile 2025 – h. 9.30
Conclusioni nella causa C-92/23 Commissione / Ungheria (Diritto di fornire servizi di media su una radiofrequenza) (HU)
(Inadempimento dello Stato – Comunicazioni elettroniche)
Klubrádió è una radio commerciale ungherese che, a partire dal 1999, ha trasmesso programmi su temi relativi alla vita pubblica del paese. Secondo la Commissione europea, si tratta di un’emittente indipendente e critica nei confronti del governo.
Nel 2014, Klubrádió ha firmato un nuovo contratto con Médiatanács (il Consiglio dei media) per l’utilizzo della frequenza 92,9 MHz nell’area di trasmissione di Budapest. Il contratto era stato stipulato per una durata di sette anni, con la possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di cinque anni.
Alla scadenza del contratto, Médiatanács ha rifiutato il rinnovo, sostenendo che Klubrádió aveva violato due volte l’obbligo di informazione mensile sulle quote di trasmissione, configurando così un’infrazione ripetuta. Secondo la legge ungherese sui media, un’infrazione ripetuta comporta automaticamente il diniego di rinnovo, mentre le infrazioni minori non rientrano in questa categoria.
Successivamente, Médiatanács ha pubblicato un nuovo bando per l’assegnazione della frequenza, ma la candidatura di Klubrádió è stata respinta. La decisione è stata motivata da presunti errori nella programmazione e dalla situazione finanziaria negativa dell’emittente, che aveva registrato fondi propri negativi nei cinque anni precedenti alla domanda. Anche la richiesta di utilizzo temporaneo della frequenza presentata da Klubrádió è stata rigettata.
Ritenendo che, impedendo a Klubrádió di fornire i propri servizi, l’Ungheria avesse violato gli obblighi previsti dal quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e dal principio di proporzionalità, la Commissione europea ha avviato un procedimento per inadempimento dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Giovedì 3 aprile 2025 – h. 9.30
Conclusioni nella causa C-713/23 Wojewoda Mazowiecki (PL)
(Cittadinanza dell’Unione – Matrimonio tra persone dello stesso sesso – Atto di matrimonio rilasciato dalle autorità di uno Stato che riconosce tale matrimonio)
Due cittadini polacchi, uno dei quali possiede anche la nazionalità tedesca, si sono sposati a Berlino nel 2018. In seguito, hanno richiesto la trascrizione del loro atto di matrimonio tedesco nel registro di stato civile polacco. Tuttavia, tale richiesta è stata respinta con la motivazione che il diritto polacco non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso e che la trascrizione dell’atto in questione violerebbe i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico polacco.
I coniugi contestano questo rifiuto, affermando la loro intenzione di circolare e soggiornare in Polonia pur essendo riconosciuti come persone sposate. Investita del caso, la Corte amministrativa suprema polacca ha chiesto un parere alla Corte. La questione pregiudiziale riguarda la compatibilità con il diritto dell’UE di una normativa o di una prassi nazionale che non riconosce il matrimonio tra persone dello stesso sesso e ne impedisce la trascrizione nei registri dello stato civile.
Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea
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Sofia Riesino
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