
(AGENPARL) – Tue 25 March 2025 https://www.aduc.it/articolo/danno+perdita+parentale+chi+puo+chiedere_38996.php
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Danno da perdita parentale: chi può chiedere il risarcimento?
Con la locuzione danno da perdita parentale si fa riferimento ad una delle tipologie di danno più tristi e gravi previste dal nostro ordinamento.
Si tratta di una tipologia di danno non patrimoniale che si verifica ogni qualvolta si perde un familiare stretto (ad esempio genitori/figli) a causa magari di un incidente o peggio di un errore medico.
Questa tipologia di danno ricomprende al suo interno tutte le conseguenze emotive legate alla perdita, come ad esempio il malessere psicologico e relazionale, che possono avere un impatto significativo sulla vita e sul benessere dei familiari sopravvissuti.
Per molto tempo si è pensato che solo le persone legate tra di loro da un vincolo di sangue potessero agire in giudizio per chiedere il risarcimento del danno.
Tuttavia la Corte di Cassazione, il 06 Marzo 2025, ha emanato la sentenza n. 5984 con la quale ha sancito un principio, che se adeguatamente sviluppato, potrà garantire i diritti di chiunque abbia instaurato forti legami affettivi pur non avendo vincoli di sangue.
La Cassazione ha statuito che “Il vincolo di sangue non è un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, dovendo esso essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini, e che infonda nel danneggiato quel sentimento di protezione e di sicurezza insito nel rapporto padre figlio.”
Il Caso.
In un incidente stradale perdeva la vita una bambina di soli 4 anni.
A seguito la mamma della piccola sviluppava una grave forma depressiva e, per tale ragione (e non solo), decideva di chiedere al responsabile dell’incidente il risarcimento dei danni subiti in virtù del cd. Danno parentale.
La medesima richiesta veniva avanzata anche dal marito della donna che non era il padre biologico della bambina. Che, tuttavia, era stato sempre presente nella vita della piccola di cui, di fatto, si era da sempre preso cura soprattutto perché il padre biologico era sparito.
Nei primi due gradi di giudizio, il risarcimento del danno era stato riconosciuto solo in favore della madre ma non del marito della stessa.
La giustificazione addotta dal Tribunale prima e dalla Corte d’Appello dopo risiedeva nel fatto che l’uomo non era legato alla bambina da un vincolo di sangue.
La Cassazione, invece, ha ribaltato le precedenti decisioni ed affermato che il vincolo di sangue non è necessario per ottenere il risarcimento del danno.
E’ una sentenza importante perché per la prima volta è stato sancito che l’amore non si basa su un legame di sangue.
Sara Astorino, legale, consulente Aduc
COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC
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