
(AGENPARL) – Mon 24 March 2025 CONVENZIONE REGOLANTE L’INDENNIZZO PER IL DISAGIO AMBIENTALE ARRECATO DALLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRESSO IL TERMOVALORIZZATORE DI FERRARA – VIA CESARE DIANA N. 44
il COMUNE DI FERRARA, con sede in Ferrara, Piazza del Munici- pio n. 2, qui rappresentato dal;
Premesso
che il “PROGRAMMA ANNUALE SERVIZIO RIFIUTI URBANI
– ANNO 2010 – PROVINCIA DI FERRARA”, approvato
dall’Agenzia di Ambito ATO 6 di Ferrara in data 24 marzo 2010, ha previsto che, al prezzo di conferimento dei rifiuti ur- bani indifferenziati presso il termovalorizzatore di Ferrara, do- vesse essere aggiunta una maggiorazione di 3,00 €/ton quale
indennità di disagio ambientale a favore del Comune di Ferra- ra e che tale indennità dovesse essere applicata ai soli rifiuti provenienti dai territori al di fuori di quello del Comune di Ferrara;
che con Deliberazione n. 24/2013 il Consiglio d’Ambito di ATERSIR ha previsto, per le realtà territoriali impattate dalla presenza di impianti che trattano rifiuti urbani, il riconoscimen- to degli oneri derivanti dal disagio ambientale causato da tale impatto, stabilendo un corrispettivo fisso per ogni tonnellata di rifiuti urbani ivi trattati;
che tale Deliberazione, con riguardo al termovalorizzatore di Ferrara, ha previsto che l’indennità di disagio debba essere ripartita come segue:
– Comune di Ferrara 83,02%;
– Comune di Vigarano Mainarda 16.98%;
per l’anno 2016, precisando che gli stessi contengono ai fini summenzionati una quota di indennità di disagio che dai € 3/tonnellata vengono elevati a € 5/tonnellata per il termovalorizzatore di Ferrara, da applicare al quantitativo annuo dei rifiuti urbani o di quelli derivanti dal loro pretrattamento, ad eccezione di quelli provenienti dal Comune di Ferrara; quanto sopra, ai fini di temperare gli impatti economici derivanti dal venir meno della quota di indennizzi ascrivibile al trattamento dei rifiuti speciali, non coperta dalla regolazione pubblica;
che con deliberazione n. 17 del 7 aprile 2016, il Consiglio d’Ambito di ATERSIR ha recepito il predetto parere positivo;
che, ai sensi e per gli effetti delle Deliberazioni sopra richia- mate, l’indennizzo spettante al Comune di Ferrara ammonta a
€ 4,15/tonnellata, da applicare al quantitativo annuo dei rifiuti urbani o di quelli derivanti dal loro pretrattamento, ad ecce- zione di quelli provenienti dal Comune di Ferrara;
che, come detto, nella regolazione pubblica degli indennizzi di disagio ambientale spettanti ai Comuni sedi di impianto non sono ricompresi i rifiuti speciali che, pertanto, restano esclusi dal computo del disagio dovuto al Comune;
che HA ha ottenuto, in forza di DET-AMB-2021-2184 del 05/05/2021, la possibilità di poter trattare presso l’impianto in parola fino a 142.000 tonnellate/anno di rifiuti, come da pro- getto a suo tempo approvato con Valutazione di Impatto Ambientale;
che l’Amministrazione Comunale, in esito all’emissione dell’Autorizzazione richiamata alla precedente lett. j) delle premesse, ha richiesto ad HA una rendicontazione dei monitoraggi ambientali, attivi sin dal primo avvio dell’impianto nella sua attuale configurazione, onde verificare l’invarianza degli impatti ambientali associati all’esercizio dell’impianto, anche a seguito della nuova Autorizzazione;
che gli esiti dei monitoraggi delle emissioni in atmosfera ed ambientali, puntualmente rendicontati all’Amministrazione Comunale, evidenziano una sostanziale invarianza degli impatti ambientali generati nel tempo, sia nella configurazione gestionale antecedente la modifica autorizzativa citata alla precedente lett. j) delle premesse, che nella configurazione successiva alla stessa;
che tali esiti sono stati compiutamente illustrati alle Commissioni Consiliari competenti, in un’ottica di massima visibilità e trasparenza;
che, in esito a tali analisi e, poiché, in ragione di tale autorizzazione, andrà a prodursi un potenziale incremento di traffico veicolare da/verso l’impianto, in gran parte riconducibile ai conferimenti di rifiuti speciali non pericolosi, di derivazione urbana e non, esclusi dalla regolazione pubblica, l’Amministrazione Comunale ha fatto richiesta ad HA di vedersi riconosciuto un indennizzo ambientale connesso a tale evento;
che le Parti, preso atto che la norma istitutiva della regolazione pubblica del suddetto indennizzo, nulla prevede in merito all’erogazione a favore del Comune di un disagio ambientale per il trattamento dei rifiuti speciali presso il termovalorizzato- re in parola, con la presente Convenzione si intende regolamentare l’erogazione, da parte di HA al Comune di Ferrara, di un indennizzo per il disagio ambientale derivante dal trattamento dei rifiuti non ricompresi nella regolazione pubblica presso l’impianto di termovalorizzazione di Via Diana;
che le Parti intendono subordinare l’efficacia della presente Convenzione al mantenimento delle quantità massime annue trattabili presso l’impianto in parola, così come disciplinato dall’Autorizzazione summenzionata;
i) l’accertamento della sussistenza dell’obbligo della HA di mantenere la potenzialità massima complessiva di smaltimento del termovalorizzatore di via Diana pari a 130.000 t/anno e la conseguente condanna della medesima società all’esatto adempimento ex art. 1453 c.c.;
iii) l’accertamento dell’inadempimento di HA, in tutto o in parte, degli obblighi previsti dal Protocollo di intesa, dagli Accordi predetti;
iv) la condanna di HA al risarcimento dei danni, derivanti dall’inadempimento, in tutto o in parte, delle obbligazioni previste dal citato Protocollo e dai predetti Accordi.
tutto ciò premesso ART. 1 – (RICEZIONE DELLE PREMESSE)
Le premesse alla presente Convenzione formano parte integrante e sostanziale della stessa.
ART. 2 – (OGGETTO)
HA, per i motivi esposti in premessa, si impegna a riconoscere al Comune di Ferrara un indennizzo per disagio ambientale, pari ad € 9,00 (nove/00) per ogni tonnellata di rifiuti speciali non ricompresi nella regolazione pubblica, trattati presso il termovalorizzatore di Ferrara – Via Cesare Diana n. 44 a far tempo dal 1° gennaio 2021.
ART. 3 – (CONDIZIONE RISOLUTIVA)
Per i motivi esposti in premessa, l’efficacia della presente Conven- zione resta espressamente subordinata al mantenimento delle quan- tità massime annue trattabili presso l’impianto di Via Diana, così co- me previste nel provvedimento di AIA citato nelle premesse, per tutta la durata della Convenzione medesima.
Laddove avesse a verificarsi tale condizione risolutiva, il pagamento dell’indennizzo sarà corrisposto limitatamente alle quantità dei rifiuti speciali conferiti fino alla data in cui l’evento abbia a verificarsi e senza che alcuna pretesa di danno possa essere reciprocamente fatta valere.
ART. 4 – (MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DELL’INDENNIZZO)
L’indennizzo di cui all’oggetto sarà da HA corrisposto a cadenze semestrali, sulla base dei consuntivi rilevati al 30.06 e al 31.12 di ciascuna annualità di efficacia contrattuale, comunicati da HA entro i successivi 60 giorni, rispettivamente entro e non oltre il 31.08 e il 28.02 dell’anno successivo, dietro presentazione di idonea nota contabile riepilogativa da parte del Comune.
Per ciò che concerne le ragioni di credito maturate in ordine ai conferimenti effettuati a far tempo dal 1° gennaio 2021 e fino al 28 febbraio 2025, queste dovranno essere integralmente liquidate entro e non oltre la data del 30 aprile 2025
ART. 5 – (DURATA)
La presente Convenzione ha termine finale al 31/12/2029.
Essendo espressamente esclusa la tacita proroga, eventuali rinnovi dovranno formare oggetto di apposito e separato atto scritto.
ART. 6 – (CONTROVERSIE)
Le controversie o liti che dovessero insorgere sull’applicazione o
interpretazione della presente convenzione, saranno devolute alla giurisdizione del TAR Emilia Romagna, sede di Bologna.
Eventuali pretese di terzi saranno a carico del Comune di Ferrara.
ART. 7 – (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA)
La presente Convenzione si intende automaticamente risolta qualora il Comune non dovesse presentare l’istanza di rinuncia al ricorso R.G. n. 1058/2021 pendente presso il TAR Emilia Romagna, sede di Bologna entro e non oltre 15 giorni successivi alla data di sottoscrizione del presente atto. Le parti convengono inoltre di chiedere al medesimo Tribunale la integrale compensazione delle spese di giudizio.
ART. 8 – (SPESE)
Le Parti convengono in ordine alla natura risarcitoria dell’indennizzo inerente al disagio ambientale arrecato, con riferimento alla gestione dei rifiuti speciali oggetto della presente convenzione e, conseguentemente, sulla non imponibilità ai fini IVA – ex Art. 15 del D.P.R. n. 633/72 – delle somme spettanti al Comune di Ferrara ai sensi e per gli effetti della convenzione medesima.
Le spese per il perfezionamento del presente atto, se ed in quanto dovute, ivi incluse imposte, tasse o comunque denominate, sono a carico del Comune di Ferrara.
Letto,approvatoesottoscritto
………………..….. tra lePartiinBologna,il
Per Comune di Ferrara
……………
…………………. Per HERAmbiente S.p.A. L’Amministratore Delegato
Andrea Ramonda