
(AGENPARL) – Sat 22 March 2025 Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 22 marzo 2025
Agenda dei lavori DEL 24, 25 e 26 MARZO
CAMERA DI CONSIGLIO
24 MARZO
UDIENZA PUBBLICA
25 MARZO
UDIENZA PUBBLICA
26 MARZO
1) Circostanze aggravanti e attenuanti/Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 625-bis cod. pen. sulla recidiva reiterata
4) Regione siciliana/Titoli edilizi/ Arretramento costruzioni dalla battigia/Retroattività degli effetti
6) Aiuto al suicidio/Punibilità della condotta/Requisiti per l’accesso al suicidio assistito
2) Immigrazione/Ricorso per cassazione contro i decreti di convalida e di proroga del trattenimento della persona straniera/Disciplina processuale
5) Cessione di complessi aziendali/ Inapplicabilità disciplina prosecuzione rapporti di lavoro/ Interpretazione autentica/ Condizionamento giudizi in corso
7) Imposta municipale propria/ Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita/Riduzione aliquota di base
3) Delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale/Sospensione dal suo esercizio/Applicazione automatica della pena accessoria e sua entità
8 e 9) Edilizia sanitaria/ Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)/ Autonomia di spesa della regione
10) Regione Puglia/Servizio sanitario regionale (SSR)/ Istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica/Spesa sanitaria/Transito del personale
La prossima settimana, nella Camera di consiglio del 24 marzo, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
1) l’articolo 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’articolo 625-bis del codice penale sulla recidiva reiterata prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale;
2) l’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo numero 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dal decreto-legge n. 145 del 2024, come convertito, nella parte in cui, rinviando alle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge numero 69 del 2005, prevede che la Corte di cassazione, per i ricorsi contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 dell’articolo 14, giudichi in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori;
3) l’articolo 34, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che: a) la condanna pronunciata contro il genitore per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale comporta la sospensione dell’esercizio della responsabilità medesima, anziché la possibilità per il giudice di disporla; b) la misura della sospensione della responsabilità genitoriale è disposta per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta, anziché in misura eguale a quella della pena principale inflitta.
Nell’Udienza pubblica del 25 marzo la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
4) l’articolo 2, comma 3, della legge della Regione siciliana numero 15 del 1991 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali), «quanto alle parole “devono intendersi” (anziché “sono”) […] e, comunque, nella parte in cui […] estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l’efficacia dell’interpretazione autentica da esso dettata, ossia impone la retroazione del precetto di diretta e immediata efficacia anche nei confronti dei privati delle “disposizioni di cui all’articolo 15, primo comma, lettera a), […] della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78” sin dalla sua entrata in vigore, anziché dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 15 del 1991»; in via subordinata e condizionatamente all’esegesi che se ne dia, l’articolo 23 della legge della Regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive), che, limitatamente alla Regione Siciliana, ha sostituito gli articoli 32 e 33 della legge n. 47 del 1985 con l’unico articolo 32-33, prevedendo – all’undicesimo comma, seconda parte, di tale art. 32-33 – che «restano altresì escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell’art. 15, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ad eccezione di quelle iniziate prima dell’entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976».
5) l’art. 6 del decreto-legge numero 131 del 2023 (Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio), convertito, con modificazioni, nella legge numero 169 del 2023, nella parte in cui, con norma che si qualifica d’interpretazione autentica, introduce anche per il passato nuovi limiti di applicabilità della disciplina dettata dall’articolo 2112 del codice civile, condizionando l’esito dei giudizi ancora in corso.
Nell’Udienza pubblica del 26 marzo la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
6) l’articolo 580 del codice penale «nella parte in cui prevede la punibilità della condotta di chi agevola l’altrui suicidio nella forma di aiuto al suicidio medicalmente assistito di persona non tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, e che abbia manifestato la propria decisione, formatasi in modo libero e consapevole, di porre fine alla propria vita»;
7) l’art. 13 del decreto-legge numero 201 del 2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito nella legge numero 214 del 2011, nella parte in cui, al comma 1, prevede, per l’anno 2012, che costituisce presupposto d’imposta il possesso di immobili e che sono soggetti passivi dell’imposta, visto il rinvio operato dal suddetto art. 13, comma 1, all’art. 9 del decreto legislativo numero 23 del 2011, “il proprietario di immobili… ivi compresi quelli… alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa….” (c.d. beni merce) e al contempo prevede, al comma 9-bis, una esenzione per tali beni a partire dal 2014;
8 e 9) l’articolo 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge numero 19 del 2024 (Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come convertito, nella parte in cui dispone che «[g]li investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, già finanziati a carico del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ad esclusione di quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del finanziamento di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67»;
10) l’intera legge della Regione Puglia numero 21 del 2024, recante «Istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM)», e, in particolare, gli articoli 1, 3 e 4, comma 2 nella parte in cui: a) prevedono il passaggio ad una gestione interamente pubblica, affidata alla ASL di Brindisi, del centro di riabilitazione di Ceglie Messapica – fino a quel momento gestito da un soggetto di diritto privato quale la Fondazione San Raffaele – senza la preventiva comunicazione ai Ministeri della salute e dell’economia e con modalità tali da determinare un «sensibile incremento della spesa sanitaria in contrasto con gli impegni assunti nel Piano di rientro approvato con l’Accordo del 2010».
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Roma, 22 marzo 2025