
Il Tribunale di Roma, Sezione XVI civile, ha emesso un’ordinanza in composizione collegiale (R.G.N. 48471/2024) riguardante il reclamo proposto da SC e IS, membri attivi del Rito Scozzese Antico ed Accettato, di cui uno è avvocato in pensione di una provincia meridionale, contro una precedente decisione. Il reclamo riguardava la richiesta di esibizione del verbale di una riunione interna, svoltasi il 09/06/2024, e la sospensione cautelare di una delibera associativa.
I ricorrenti contestavano la loro sospensione, avvenuta in data 08/06/2024, sostenendo che il provvedimento fosse invalido e non impedisse l’esercizio dei loro diritti associativi. Tuttavia, il Tribunale di Roma ha confermato che la sospensione, anche se eventualmente contestabile, rimane produttiva di effetti fino a una sua espressa revoca.
Inoltre, il reclamo sollevava obiezioni sulla modalità di convocazione della riunione, ritenendo che l’avviso fosse stato inviato in modo irregolare e con contenuti generici. Tuttavia, il giudice ha stabilito che solo chi aveva diritto a partecipare poteva contestare tali aspetti, e i reclamanti, essendo sospesi, non rientravano in questa categoria.
Per quanto riguarda la validità della delibera impugnata, il Tribunale di Roma ha confermato che il quorum deliberativo era stato correttamente raggiunto, anche tenendo conto delle sospensioni di alcuni membri. La decisione finale ha quindi respinto il reclamo e confermato l’ordinanza impugnata, ribadendo che le misure adottate dall’associazione erano conformi alle sue regole interne.
Infine, il Tribunale di Roma ha disposto il versamento di un ulteriore contributo unificato da parte dei reclamanti e ha rinviato le spese al giudizio di merito. Questa decisione conferma il principio secondo cui i provvedimenti interni di un’associazione producono effetti fino a una loro eventuale revoca, e che la sospensione di un membro limita anche la possibilità di impugnare le decisioni adottate dall’organo associativo.