
(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 MODIFICHE REGOLAMENTO POLIZIA URBANA CON NUOVO ARTICOLO
13 BIS: NUOVE MISURE SANZIONATORIE E DI PREVENZIONE PERSONALE PREORDINATE A TUTELARE L’ACCESSIBILITÀ E LA FRUIBILITÀ DEI LUOGHI NEVRALGICI PER LA VITA CITTADINA
Questo pomeriggio l’assessora alla Vivibilità urbana e ai controlli, Carla Palone, ha illustrato al Consiglio comunale le modifiche previste al regolamento comunale di Polizia urbana che sarà integrato con l’articolo 13 bis “INDIVIDUAZIONE AREE URBANE DI CUI ALL’ART. 9 DELLA L. n. 48/2017”.
Il nuovo articolo richiama la legge del 18 aprile 2018 che recepisce il decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017, che ha introdotto nuove misure sanzionatorie e di prevenzione personale preordinate a tutelare l’accessibilità e la fruibilità dei luoghi nevralgici per la vita cittadina.
Dopo attenta e complessa istruttoria condotta dalla Polizia locale al fine di selezionare nell’ambito urbano le aree interessate da episodi di degrado e di microcriminalità diffusa e predatoria, in cui applicare le previsioni contenute nel d.l. 14/2017, è stato convocato presso la Questura di Bari un tavolo tecnico per la modifica del Regolamento di Polizia Urbana attraverso l’introduzione dell’articolo 13 bis rubricato “Individuazione aree urbane di cui all’articolo 9 della Legge n. 48/2017”, al fine di effettuare una nuova valutazione sulle aree da indicare nell’adottando testo.
In tali aree, ulteriori rispetto a quelle in cui de plano si applicano le previsioni dell’art. 9 d.l. 14/2017, in linea con il programma di mandato e con le linee strategiche dell’azione amministrativa, sarà essenziale svolgere un’attività di prevenzione e repressione volta a garantire la sicurezza intesa quale diritto primario dei cittadini, bene primario per promuovere la coesione sociale e lo sviluppo della comunità locale improntato ai principi della legalità.
Nelle zone urbane selezionate, fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 c.p. (ubriachezza), 726 c.p. (atti contrari alla pubblica decenza), dall’art. 29 del D.lgs 114/98 (commercio abusivo) nonché dall’art. 7 comma 15- bis del Codice della Strada (esercizio abusivo di attività di parcheggiatore/guardiamacchine), è previsto anche il provvedimento di allontanamento da intimare per iscritto al trasgressore con efficacia di 48 ore. Immediatamente una copia viene trasmessa la Questore con segnalazione ai servizi socio sanitari comunali.Tale provvedimento, i cui effetti positivi sono stati evidenziati dai dati raccolti su scala nazionale, è uno strumento particolarmente efficace per il contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, malcostume diffuso che ha costituito lo schema di partenza dell’attività istruttoria destinata all’individuazione degli ulteriori siti.
“Questa modifica, con l’introduzione dell’articolo 13 bis, nel regolamento di Polizia urbana, è frutto di un lungo lavoro di analisi, istruttoria, operazioni sul campo, collaborazione istituzionale con Questura e Prefettura e approfondimenti normativi condotto dalla nostra Polizia locale – spiega l’assessora Palone -. Il nostro obiettivo non è la repressione ma la promozione di condizioni di vivibilità per la nostra città, dove ogni giorno transitano migliaia di cittadini e turisti. Sappiamo che l’estorsione e l’accattonaggio sono reati che influiscono non solo sulla sicurezza dei cittadini ma aumentano la percezione di degrado fisico e sociale di un’area. Per questo abbiamo ampliato le zone di applicazione della legge nazionale ai siti sensibili ma anche a tutti quei luoghi oggetto di sviluppo della città, come ad esempio i litorali”.
Di seguito il testo integrale dell’articolo 13 bis-Regolamento P.U. Comune di Bari e l’elenco delle aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e2 dell’articolo stesso. Tali aree sono individuate in considerazione della loro ubicazione in ambito urbano e della loro prossimità a immobili e siti sensibili, per la determinazione della quale è da ritenersi adeguata una distanza di circa 300 metri dai siti da tutelare, così come individuati dall’art. 5, comma 2, lett. C) del D.L. n.14/2017 nonché delle proprie caratteristiche in termini di conformazione dei luoghi e contesti urbani.
STRADE: Corso Cavour (Murat), piazza Aldo Moro (Murat), Molo San Nicola (Murat), piazza Massari Giuseppe (Murat), Lungomare di Crollalanza Araldo (Murat), piazza Eroi del Mare (Murat), corso Vittorio Veneto Marconi – S. Girolamo – Murat), piazza della Libertà (San Nicola), via Verdi Giuseppe (Marconi- S. Girolamo – Fesca), viale Mercadante Saverio (Marconi), via di Maratona (Marconi – S. Girolamo – Fesca), corso Giuseppe Mazzini (Libertà), via Tommaso Fiore (Libertà), via Natzariantz Hrand (Libertà), piazzale dell’Exultet (Libertà), largo Giannella Luigi (Madonnella), c.so Trieste (Japigia), via Peucetia (Japigia), via Di Cagno Abbrescia (Japigia), via Caldarola (Japigia), viale Archimede (Japigia), via La Pira Giorgia (Japigia), via Giustina Rocca (Japigia),via Paolo Aquilino (Japigia), Viale Archimede (Japigia), via Raffaele Bovio (San Pasquale), via Pietro Sette (San Pasquale), via Hahnemann Samuel (San Pasquale), via Amendola Giovanni (San Pasquale), via Tridente Nicola (San Pasquale), via Pappacena Enrico(Picone-Poggiofranco), strada Torre Tresca (Picone), via Bitritto (picone), Viale Pasteur Louis (Picone), Via delle Murge (Picone), Strada San Giorgio Martire (Picone – Stanic), Strada Santa Caterina (Picone-Stanic), Via Glomerelli ((Stanic), Via Bruno Buozzi (Stanic) largo Lombardi Pietro (rotatoria sud zona stadio – Carbonara), viale Ludwig Floriano e rondò di collegamento (Carbonara), Largo Ugo Stecchi (Rotatoria Centro zona Stadio da F. Ludwig a Torrebella – Carbonara), viale Nicola Vernola (Carbonara), strada delle Canestrelle (Carbonara), strada Torrebella (o Modugno Carbonara), strada Carbonara Modugno (Carbonara), raccordo Giuseppe Rossi (Carbonara), via Vittorio Positano (Torre a Mare), via Paolo Gargano(Torre a Mare), via Lama di Giotta (Torre a Mare), Lungomare Alfredo Giovine (Japigia-Torre a Mare), conplanare Est S.S. 16 SUD (Japigia – Torre a Mare), complanare Ovest S.S. 16 SUD (Japigia – Torre a Mare), Piazza Vittorio Veneto (S. Spirito)
LITORALI: Corso Trieste (Pane e Pomodoro- Torre Quetta); Lung. Di Cagno Abbrescia – A. Giovine; Strada della Marina ( San Giorgio); Viale Grotte della Regina- Via Trulli litorale(Torre a Mare).
UNIVERSITÀ: Università degli Studi di Bari Aldo Moro piazza Umberto I, 1; Politecnico di Bari via Edoardo Orabona, 4; Dipartimento di Economia e Finanza (Uniba) largo Abbazia Santa Scolastica (già via Camillo Rosalba, 53); Campus x Bari Via Giovanni Amendola, 184; Politecnico di Bari Campus via Re David, 200; Campus Universitario Politecnico di Bari via Gaetano Salvemini 1-3.
ISTITUTI SCOLASTICI: Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Guglielmo Marconi” piazza Poerio n. 2; Istituto Liceo Classico Statale “Orazio Flacco” corso Vittorio Veneto n. 10; Istituto Liceo Classico “Socrate” via Tommaso d’Aquino.
Chiunque ponga in essere condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione delle citate aree, anche mediante l’attività illecita di parcheggiatore e/o guardiamacchine, e/o mediante atti contrari alla pubblica decenza compiuti in luogo pubblico o esposto al pubblico, e/o versi in stato di ubriachezza, e/o mediante l’esercizio del commercio su aree pubbliche o demaniali marittime senza il prescritto titolo o permesso, fatta salva l’applicazione della sanzione prevista per legge, è soggetto alla misura dell’allontanamento previsto dalla normativa in vigore.
La violazione dell’art.9 della legge n. 48/2017 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00 fermo restando eventuali e ulteriori nuove disposizioni normative sulla materia. Contestualmente all’accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 10 del D.L. n. 14/2017 convertito, con modificazioni, in Legge n. 48/2017, l’allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.