
(AGENPARL) – Wed 19 March 2025 https://www.aduc.it/articolo/spese+assistenza+persone+disabili+cassazione_38958.php
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Spese assistenza persone disabili. Cassazione: deducibili integralmente
L’Ordinanza n. 449/2025 della Corte di Cassazione (1) ha chiarito che le spese per l’assistenza a persone con disabilità grave e permanente sono deducibili integralmente ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera b) del TUIR, indipendentemente dalla qualifica professionale degli assistenti.
Il caso riguardava un contribuente che aveva dedotto le spese per l’assistenza alla moglie invalida al 100%, contestate dall’Agenzia delle Entrate, che riteneva deducibili solo quelle sostenute per personale qualificato. Dopo un iter giudiziario complesso, la Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia, stabilendo che il criterio determinante per la deducibilità non è la qualifica dell’assistente, ma la finalità assistenziale.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il concetto di “assistenza specifica” deve essere inteso in relazione alla finalità dell’attività svolta, ossia il sostegno a una persona in condizioni di disabilità grave e permanente, a prescindere dalla qualifica professionale del prestatore d’opera.
Di conseguenza, anche le spese per l’assistenza fornita da collaboratrici domestiche risultano deducibili integralmente, purché la persona assistita sia riconosciuta come disabile grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 e le spese siano debitamente documentate e finalizzate a garantire la cura continuativa del soggetto disabile.
L’ordinanza evidenzia altresì la distinzione tra le due distinte disposizioni fiscali in materia.
Da un lato l’Articolo 10, comma 1, lettera b) del TUIR che consente la deduzione integrale delle spese di assistenza per soggetti con disabilità grave e permanente, senza limitazioni legate alla qualifica degli assistenti, rispetto al diverso disposto dell’Articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR che prevede una detrazione d’imposta del solo 19% per le spese di assistenza a soggetti non autosufficienti, soggetta a limiti di importo e di reddito.
Dunque, ad avviso della Corte non è corretto assimilare le spese per l’assistenza a disabili gravi a quelle per soggetti non autosufficienti, poiché il TUIR prevede un trattamento fiscale più favorevole per le persone con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992.
E’ tutto da vedere se l’Agenzia delle Entrate recepirà o meno questo indirizzo giurisprudenziale pro cittadino, ma di certo è un punto di partenza che mira ad estendere gli effetti favorevoli di una fiscalità che tenga conto davvero di cosa significhi, anche economicamente, l’assistenza a persone con disabilità.
1 – https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2025/marzo/Cassazione-ordinanza-n.-449-2025.pdf
Claudia Moretti, legale, consulente Aduc
COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC
URL: http://www.aduc.it
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