
Il presente articolo prende avvio da una serie di riflessioni. In primis vi è l’articolo 90, comma 2, del d.p.R. 16 maggio 1960, n. 570, nonché il reato di alterazione del risultato elettorale previsto dall’articolo 96 dello stesso decreto.
Quando il voto viene espresso attraverso forme illecite si verifica una grave violazione della libertà di espressione della volontà dell’elettorato. Questo determina un fenomeno di etero direzione o etero imposizione, che mette in dubbio la legittimità dell’elezione di chi ha beneficiato di tali pratiche. In questi casi, gli eletti potrebbero non essere espressione autentica della volontà degli elettori, ma piuttosto rappresentare gli interessi di coloro che hanno manipolato il voto per fini personali o di gruppo.
Il caso delle elezioni nel Grande Oriente d’Italia
La decisione della Commissione Elettorale Nazionale (CEN) del Grande Oriente d’Italia di annullare le schede con il tagliando antifrode attaccato ha suscitato polemiche e sollevato dubbi sulla validità del processo elettorale, soprattutto in merito al principio fondamentale della salvaguardia del voto dell’elettore sancito dalla legge italiana.
La questione assume una particolare rilevanza alla luce delle recenti dichiarazioni del Gran Maestro Stefano Bisi, che ha annullato le elezioni del Grande Oriente d’Italia per “vizi e irregolarità”, attraverso il Decreto N. 506/SB. In tale decreto, Bisi ha riconosciuto che le precedenti elezioni, indette dallo stesso con il Decreto N. 451/SB, erano viziate da irregolarità tali da rendere necessaria la loro revoca e ripetizione. Tuttavia, il problema principale risiede nell’assenza di provvedimenti concreti per individuare i responsabili di tali irregolarità.
Le domande sorgono spontanee:
- Perché non sono stati presi provvedimenti concreti?
- Perché nessuno ha risposto in sedi opportune?
- Perché tutto si è risolto con un semplice annullamento senza accertare responsabilità?
Se un’invalidazione è stata decretata a causa di irregolarità elettorali, allora è doveroso individuare i responsabili e garantire che la legalità venga ristabilita. Il fatto che un simile episodio si concluda senza conseguenze concrete alimenta dubbi sulla trasparenza e sulla coerenza del sistema.
Il rapporto tra Massoneria e ordinamento giuridico italiano
Un ulteriore punto critico riguarda il rapporto tra le regole interne del Grande Oriente d’Italia e l’ordinamento giuridico dello Stato italiano. La legge ordinaria rappresenta il fondamento della nostra democrazia, ma il sistema autoreferenziale della Massoneria solleva dubbi sulla compatibilità tra le sue norme interne e la legalità democratica.
Il concetto di “eversione dell’ordine democratico” fa riferimento a tentativi di sovvertire l’assetto costituzionale attraverso il disordine sociale. In questo contesto, è lecito domandarsi se la Massoneria stia cercando di anteporre le proprie regole a quelle dello Stato, mettendo in discussione la legittimità del suo operato. La libertà di associazione è un diritto sancito dalla Costituzione, ma essa deve operare nel rispetto delle leggi statali.
Le implicazioni giuridiche
Le imminenti sentenze del Tribunale di Roma potrebbero rappresentare un punto di svolta nella vicenda. La Magistratura dovrà stabilire se il sistema elettorale interno del Grande Oriente d’Italia sia compatibile con le normative italiane o se siano necessarie misure correttive per garantire il rispetto della legalità.
L’audizione in Commissione Antimafia e in Commissione Giustizia
Considerata la gravità della questione, sarebbe opportuno che la Commissione Antimafia e la Commissione Giustizia della Camera e del Senato convocassero in audizione il Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia, i membri della Commissione Elettorale Nazionale e i candidati delle scorse elezioni. Inoltre, la relazione morale del Grande Oratore dovrebbe essere acquisita come elemento di valutazione, così come il Decreto N. 506/SB emanato dallo stesso Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia.
L’obiettivo deve essere garantire la trasparenza e il rispetto della legalità democratica, evitando che un sistema autoreferenziale possa operare al di sopra delle leggi dello Stato. In una democrazia, nessuna realtà, per quanto antica e strutturata, può sottrarsi ai principi di giustizia e trasparenza.
Cosa sta aspettando la Commissione Antimafia e la Commissione Giustizia a fissare la data dell’audizione? Cosa stanno aspettando le Istituzioni ed in particolare il CSM ad intervenire? Ah, a saperlo…