
Alla data del 21 novembre 2024, il legale rappresentante della Fondazione Grande Oriente d’Italia ONLUS risulta essere Antonio Seminario. Tuttavia, la sua nomina a Gran Maestro, e di conseguenza alla presidenza del Grande Oriente d’Italia (GOI) e della Fondazione, è stata sospesa dal Tribunale di Roma. Già dal 28 ottobre 2024, il dott. Stefano Bisi, attraverso un comunicato stampa, aveva sottolineato la necessità di variare il legale rappresentante pro tempore, in virtù della cosiddetta “prorogatio imperi”.
Un aspetto interessante emerso riguarda la redazione del bilancio della Fondazione, che è stato predisposto secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Tuttavia, la Fondazione non risulta ancora iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), probabilmente in attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea sulle misure fiscali contenute nel decreto.
La comunicazione alla Prefettura di Roma
Secondo quanto riportato in un articolo di Agenparl (link), la Prefettura di Roma ha ricevuto dalla Fondazione Grande Oriente d’Italia ONLUS un aggiornamento sulla situazione economico-patrimoniale dell’Ente, in ottemperanza agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 5 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Dai documenti trasmessi, emerge che la Fondazione continua a operare applicando il regime previsto dal D.Lgs. 117/2017, pur non essendo ancora iscritta al RUNTS.
Questioni statutarie e mancata iscrizione al RUNTS
L’atto costitutivo della Fondazione stabilisce che il suo funzionamento è attualmente regolato dallo statuto allegato sotto la lettera “B” e che esso sarebbe stato sostituito da un nuovo testo (allegato sotto la lettera “C”) con l’entrata in vigore delle disposizioni del Codice del Terzo Settore. Tuttavia, il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 561 del 26 ottobre 2021 ha stabilito che il RUNTS è operativo dal 23 novembre 2021. Ne consegue che la Fondazione avrebbe già dovuto completare l’iscrizione nel Registro, oppure, in caso di rinuncia, avrebbe dovuto modificare l’atto costitutivo per eliminare ogni riferimento al Codice del Terzo Settore, rimanendo così iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma.
Alla data del 2 ottobre 2024, risulta che la Fondazione non ha ancora ottemperato a tale obbligo. Ciò comporta che essa ha continuato a operare in violazione della normativa vigente, applicando il regime del D.Lgs. 117/2017 senza aver formalizzato l’iscrizione al RUNTS.
Il ruolo dell’organo di controllo
Un ulteriore punto critico riguarda il ruolo dell’organo di controllo della Fondazione. Dal verbale del Consiglio della Fondazione del 29 aprile 2024 si evince che al Presidente del GOI è attribuita la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti di soggetti terzi, nonché l’autorizzazione a stipulare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Sorge quindi il dubbio: l’organo di controllo ha effettivamente svolto il proprio compito o è stato privato di qualsiasi potere?
Un’analoga problematica si pone per il Consiglio di Amministrazione, il quale appare svuotato di ogni funzione di controllo e indirizzo. Va segnalato che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto dalle stesse persone che fanno parte della Giunta Amministrativa del GOI, configurando una sorta di “lista bloccata” che potrebbe compromettere l’autonomia della Fondazione.
Alla luce di queste osservazioni, appare evidente la necessità di un chiarimento sulla gestione della Fondazione Grande Oriente d’Italia ONLUS. La mancata iscrizione al RUNTS, unita all’assenza di un controllo efficace da parte degli organi preposti, solleva dubbi sulla conformità della gestione alle normative vigenti. Resta da vedere se vi saranno interventi correttivi da parte delle autorità competenti per garantire il rispetto della legge e la trasparenza amministrativa dell’Ente.