(AGENPARL) – gio 16 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA n. 5/25
Lussemburgo, 16 gennaio 2025
Sentenza della Corte nella causa C-277/23 | Ministarstvo financija (Borsa Erasmus+)
Borsa Erasmus +: l’importo versato ad uno studente non deve essere preso
in considerazione ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito del genitore
che lo ha a carico
Uno studente croato ha ricevuto un aiuto alla mobilità a fini di istruzione nell’ambito del programma Erasmus + per
il suo soggiorno in un’università in Finlandia. L’amministrazione tributaria croata ha informato sua madre che la
maggiorazione della deduzione di base a carattere personale per un figlio a carico, che essa aveva sempre
percepito, è stata soppressa per l’anno corrispondente. Infatti, le soglie previste dalla legislazione croata sono state
superate per il fatto che suo figlio percepiva il sostegno alla mobilità nell’ambito del programma Erasmus +.
La Corte costituzionale croata, investita della controversia, si chiede se la normativa tributaria nazionale di cui
trattasi sia compatibile con il diritto dell’Unione. La Corte di giustizia risponde in senso negativo.
Essa rileva anzitutto che, una volta che uno Stato membro partecipa al programma Erasmus +, esso deve vigilare
affinché le modalità di assegnazione e di tassazione delle borse destinate a facilitare la mobilità dei beneficiari di
tale programma non creino una restrizione ingiustificata al diritto di libera circolazione e di soggiorno nel territorio
degli Stati membri.
Nel caso di specie, l’aiuto alla mobilità non era, in quanto tale, soggetto a tassazione in Croazia all’epoca dei fatti.
Tuttavia, esso veniva preso in considerazione ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito della madre, il che ha
svantaggiato quest’ultima.
La presa in considerazione dell’aiuto alla mobilità di cui un figlio a carico ha beneficiato al fine di determinare
l’importo della deduzione di base alla quale un genitore contribuente ha diritto per tale figlio, che comporti la
perdita del diritto alla maggiorazione di tale deduzione nell’ambito del calcolo dell’imposta sul reddito,
costituisce una restrizione al diritto di libera circolazione e di soggiorno.
La Corte dichiara che, in circostanze del genere, in considerazione, in particolare, dei legami economici che uniscono
il figlio al genitore, non solo il figlio a carico che ha esercitato la sua libertà di circolazione, ma anche il
genitore contribuente, direttamente svantaggiato dagli effetti di tale restrizione, possono far valere gli
effetti di tale restrizione.
Infine, la Corte ricorda che una restrizione al diritto di libera circolazione e di soggiorno può essere giustificata alla
luce del diritto dell’Unione solo se è fondata su considerazioni oggettive di interesse generale, indipendenti dalla
cittadinanza delle persone interessate. Inoltre, essa deve essere proporzionata all’obiettivo legittimamente
perseguito dal diritto nazionale. Segnatamente, essa deve essere idonea a garantire la realizzazione di tale obiettivo.
Per quanto riguarda più in particolare il rispetto del principio di proporzionalità, la Corte rileva che gli aiuti finanziari
nell’ambito del programma Erasmus + dovrebbero contribuire a coprire i costi supplementari che sarebbero
inesistenti in assenza di tale mobilità. Di conseguenza, essi non riducono le spese dei genitori contribuenti
nell’ambito del loro obbligo di mantenimento dei figli a carico né aumentano ulteriormente la capacità contributiva
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di detti genitori sul piano fiscale. Il trattamento fiscale di tali aiuti può comportare oneri fiscali più gravosi per tali
genitori contribuenti, senza che le risorse a loro disposizione siano state aumentate per farvi fronte. Di
conseguenza, la Corte afferma che la normativa nazionale di cui trattasi è persino idonea a produrre effetti inversi.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
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