(AGENPARL) – sab 21 dicembre 2024 **Nuovo Testo unico turismo, i punti principali**
/Scritto da Federico Taverniti, sabato 21 dicembre 2024 alle 09:00/
Il nuovo Testo unico definisce un sistema organico per la regolamentazione
del turismo in Toscana, includendo la governance, le strutture ricettive,
le locazioni turistiche, le professioni turistiche, il trasporto turistico
e i sistemi di informazione e promozione. Ecco nel dettaglio i punti
principali.
Governance. Viene rafforzato il ruolo dei Comuni aggregati quali principali
attori a livello locale sia per l’esercizio delle funzioni amministrative
che per la progettazione delle azioni di promozione da realizzare con
l’agenzia regionale, portando a compimento la valorizzazione del ruolo
degli Ambiti – istituiti con la legge del 2016 – che assumono il nome di
Comunità di ambito turistico, per sottolinearne la valenza di soggetto non
solo aggregatore di Comuni ma anche di luogo aperto alla partecipazione e
al confronto con le realtà locali, pubbliche e private. Si prevede che le
funzioni di informazione e accoglienza turistica, nonché quelle di livello
locale relative al sistema informativo regionale del turismo siano
esercitate dalle Comunità di ambito, fermo restando che tutte le altre
funzioni amministrative di livello locale in materia sono attribuite ai
singoli comuni, che potranno però scegliere di esercitarle a livello di
Comunità di ambito. Vengono sottratte ai Comuni capoluogo e alla Città
Metropolitana le residue funzioni loro spettanti – in materia di agenzie di
viaggio e turismo, riconoscimento delle associazioni pro-loco e
classificazione delle strutture ricettive – derivate dalla soppressione del
ruolo delle Province e finora esercitate, in via eccezionale, per l’intera
circoscrizione provinciale/metropolitana, per conferirle ai Comuni, i
quali, specie se minori, potranno esercitarle a livello di Comunità di
ambito.
Sistema informativo regionale del turismo, banche dati, promozione
turistica. La promozione turistica compete alla Regione, che la effettua
avvalendosi delle agenzie regionali: Toscana Promozione Turistica (TPT) e
Fondazione Sistema Toscana (FST). Rafforzati e delineati più efficacemente
i margini di azione della promozione turistica, in particolare di
promozione e marketing turistico digitale, definendo anche l’ecosistema
digitale del turismo, quale ambiente in cui gli operatori pubblici e
privati interagiscono attraverso le infrastrutture e le piattaforme
digitali, gestite da FST, e prevedendo la legificazione del neo-costituito
Osservatorio regionale sul turismo (ORT), gestito da TPT, strumento di
condivisione e analisi di dati e informazioni provenienti da banche dati
sia pubbliche che private.
Prodotto turistico omogeneo (PTO). Si opera una decisa revisione, volta a
chiarire gli elementi costitutivi e la natura regionale del prodotto
stesso, intervenendo e modificando radicalmente la fase di costruzione del
PTO e rafforzando il coinvolgimento degli operatori, prevedendo che la
proposta di riconoscimento nasca dagli operatori stessi, che dovranno
aggregare le componenti pubbliche e private ai fini della promozione del
PTO. Sarà poi TPT a gestirne le attività, in collaborazione con i
soggetti pubblici e privati che aderiscono al Prodotto.
Strutture alberghiere. Ampliata la gamma dei servizi offerti, con la
possibilità di mettere a disposizione degli ospiti attrezzature per
attività ludico-motorie e fitness, predisponendo locali per attività
temporanee di smart working. Possibilità di aumentare, entro limiti
definiti dal Comune, la propria capacità ricettiva, con possibilità di
associare nella gestione civili abitazioni che sono nella disponibilità e
nelle vicinanze della struttura alberghiera, a patto che si proceda al
mutamento della destinazione d’uso e che sia garantito non solo l’utilizzo
dei servizi della struttura alberghiera, ma anche lo standard qualitativo
corrispondente al livello di classificazione dell’albergo.
Academy hotel. Ispirandosi a quanto avviene in Svizzera, che vanta le
migliori accademie di hotellerie e le migliori professionalità nel campo
dell’accoglienza, gli alberghi con 4 o 5 stelle possono organizzare
attività didattiche e formative in materia di accoglienza e ospitalità,
rispettando le disposizioni ed i requisiti di legge in materia di
istruzione, formazione e lavoro. L’attività dovrà essere localizzata
nelle aree comuni della struttura, sempre che lo svolgimento di tali
attività sia compatibile con i servizi offerti dalla struttura stessa e
non rechi pregiudizio al livello qualitativo degli stessi.
Affittacamere e bed and breakfast. Viene scelto di disciplinare nella legge
solo le attività ricettive esercitate in forma imprenditoriale. Quindi per
le attività di affittacamere e b&b non imprenditoriali (ovvero quelle
esercitate nell’abitazione ove il gestore ha sia la residenza che il
domicilio) vengono escluse dal TU. Quelle imprenditoriali dovranno
esercitarsi in unità immobiliari, immobili e unità immobiliari con
destinazione d’uso turistico-ricettiva. Per gli esercizi esistenti, il
mutamento di destinazione d’uso deve avvenire entro il 31/12/ 2025 e sarà
agevolato dal fatto che, se avviene in assenza di opere edilizie, sarà
sgravato dalla corresponsione del contributo per gli oneri di
urbanizzazione. Le strutture non professionali esistenti potranno
continuare ad esercitare, anche se non si convertiranno alla forma
imprenditoriale.
Albergo diffuso. Viene anzitutto chiarito che – a dispetto del nome – non
fa parte delle strutture ricettive alberghiere: conseguentemente è cassata
la previsione per cui può essere composto anche da una struttura
ricettiva, alberghiera o extra alberghiera, alla quale si dovrebbe
continuare ad applicare la disciplina prevista per la rispettiva tipologia.
Una norma che ha ingenerato confusione, dal momento che dispone
dell’eventualità che la struttura ricettiva dell’albergo diffuso “si
innesti” su un’altra struttura ricettiva, creando una duplicazione
difficile da gestire. È stata riformulata pertanto la norma in modo che
non vi sia equivoco sul fatto che l’albergo diffuso è una peculiare
“struttura a rete”, che aggrega alloggi di natura residenziale, anche
per sopperire alla carenza di altre forme di ospitalità nei nuclei abitati
di piccole dimensioni.
Locazioni turistiche. I comuni a più alta densità turistica potranno
adottare un regolamento in cui individuare criteri e limiti allo
svolgimento dell’attività di locazione breve per finalità turistiche, per
perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico,
artistico e culturale e la preservazione del tessuto sociale. Con
l’obiettivo di contrastare la scarsità di alloggi a canoni accessibili
destinati alla locazione a lungo termine ed in coerenza con i recenti
pronunciamenti della Corte di Giustizia dell’Unione europea (v. sentenza 22
settembre 2020, cause riunite C-724/18 e C-727/18, Cali Apartments), nei
comuni che adottano tale regolamento l’esercizio dev’essere subordinato al
rilascio di una specifica autorizzazione.
Stabilimenti balneari. Puntando alla destagionalizzazione, si attribuisce
natura di attività principale, allo stesso modo della balneazione, sia al
trattamento elioterapico che alla talassoterapia, in modo da consentire di
prolungare il periodo di apertura degli stabilimenti.
Agenzie di viaggio e turismo. Se ne razionalizza e semplifica la
disciplina, in particolare riguardo ai requisiti e agli obblighi per
l’esercizio dell’attività. Novità anche per la disciplina della
comunicazione al Comune sul rinnovo delle polizze assicurative per
responsabilità civile e della prestazione di garanzia per i casi di
insolvenza e fallimento. Per quelle online è stabilito che siano soggette
all’osservanza di tutte le disposizioni in materia di agenzia di viaggio,
ad eccezione della disponibilità di un locale per l’esercizio
dell’attività.
Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo. Adeguate le previsioni
della legge regionale alla sopravvenuta normativa statale, specificando che
la competenza al rilascio dell’abilitazione è dei Comuni.
Trasporto turistico. Attribuita ai comuni a più alta densità turistica la
facoltà di individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti
specifici per le attività di trasporto turistico, per salvaguardare una
corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale,
sempre nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non
discriminazione.
Professioni turistiche. Essendo materia in regime di competenza
concorrente, si è reso necessario l’aggiornamento della disciplina della
guida turistica, per conformare le disposizioni regionali alla riforma
recentemente approvata dallo Stato (legge 190/2023). Confermate le
discipline vigenti in materia di accompagnatore turistico, guida
ambientale, maestro di sci e guida alpina, per le quali non vi sono stati
interventi da parte del legislatore statale.
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