(AGENPARL) – ven 20 dicembre 2024 FIRMATE LE ORDINANZE PER LE FESTE NATALIZIE
CON DIVIETI DI VENDITA E UTILIZZO DI FUOCHI D’ARTIFICIO, SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN VETRO E DJ SET NEGLI SPAZI ESTERNI
In prossimità delle festività natalizie l’amministrazione comunale, in continuità con quanto avvenuto negli anni precedenti e a seguito della circolare della Prefettura di Bari del 05/12/2024 avente ad oggetto “Utilizzo di prodotti pirotecnici in occasione delle festività natalizie 2024. Attività di sensibilizzazione”, nella quale si invitano le autorità locali a tenere nella dovuta considerazione la possibilità di aumento dei rischi legati a fenomeni di forte aggregazione sociale che porta spesso a un eccessivo consumo di bevande alcoliche con conseguenze non controllabili, ha emanato un’ordinanza utile a rafforzare l’impianto normativo già esistente in materia di sicurezza urbana, adeguandolo alla specificità degli eventi che sono soliti verificarsi in concomitanza con il periodo natalizio e negli ultimi giorni dell’anno.
In particolare, in occasione di manifestazioni e/o eventi organizzati presso i pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, si sono spesso verificati evidenti episodi in contrasto con il rispetto della pubblica quiete, la sicurezza urbana e il decoro dei luoghi dovuti a comportamenti dei singoli sfociati in atti contrari alla legge e al senso civico nonché pericolosi per l’incolumità stessa delle persone, come purtroppo più volte registrato dai fatti di cronaca.
A questa condizione si aggiungono i pericoli derivanti dall’utilizzo improprio di petardi e botti che genera inevitabilmente una serie di conseguenze rischiose che minacciano l’incolumità pubblica e incidono sulla sicurezza urbana, oltre a provocare danni all’integrità fisica delle persone e degli animali oltreché pregiudizio materiale ed economico a beni pubblici e privati.
Si ricorda, infatti, che, tra le categorie più esposte ai rischi legati all’incontrollato impiego di prodotti pirotecnici, vi sono i minori cui deve essere riservata speciale tutela, soprattutto di tipo preventivo. Inoltre è verificato che l’utilizzo dei fuochi d’artificio, fumogeni e altri prodotti affini è causa non solo di pericolo per la vita delle persone, inevitabilmente esposte a panico e stress anche acustico, ma determina anche forti concentrazioni di inquinamento da polveri PM10 in grado di veicolare, come da evidenze scientifiche, virus e batteri, senza contare gli ulteriori e ingenti danni economici che possono determinarsi a carico di beni pubblici e privati in relazione al pericolo d’incendio connesso all’accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, specie se tali effetti sono associati a razzi (es. danni ai cassonetti, agli arredi pubblici, ai veicoli privati, ecc.).
Alla luce di ciò si ritiene necessario perseguire specifiche e contingenti politiche di sicurezza e di prevenzione idonee e mirate, da cui derivino provvedimenti specifici preordinati a garantire la tutela e l’incolumità di tutte le persone presenti sul territorio di Bari, dando seguito alle indicazioni pervenute nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, tenutasi il 18 dicembre, in merito ai provvedimenti sindacali da adottare con riferimento alle esigenze rappresentate per il periodo delle festività dicembrine.
Pertanto questa mattina è stata firmata e pubblicata sull’albo pretorio l’ordinanza sindacale che vieta dalle ore 12 alle 24 dei giorni 23 e 24 e dalle ore 12 del 31 dicembre alle 5 del 1 gennaio 2025, in tutto il territorio comunale:
di diffondere musica all’esterno e negli spazi antistanti gli esercizi pubblici e le attività commerciali in genere mediante diffusori acustici o altre apparecchiature sonore, fatte salve le manifestazioni ed attività preventivamente autorizzate e purché non si crei comunque disturbo alla quiete pubblica; è invece consentita la diffusione di musica dal vivo in “modalità acustica” senza ausilio di altoparlanti o altri dispositivi di diffusione negli spazi esterni di pertinenza degli esercizi pubblici, purché avvenga nel rispetto della vigente disciplina di settore anche con riferimento alla regolamentazione ed alle disposizioni locali, anche con riferimento alle ordinanze contingibili e urgenti nn. 3933/2024 e 3905/2024.
di somministrare, per asporto, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro, compresa la vendita attraverso i distributori automatici aperti ad un pubblico indiscriminato (tipo open-shop);
di svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica in forma itinerante, se non autorizzata;
di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto su aree pubbliche;
di appiccare fuochi di qualsiasi genere e a qualsiasi scopo;
di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.
Il Corpo di Polizia locale e le altre Forze di Polizia potranno procedere al sequestro degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.
Le violazioni alle suddette disposizioni, fatte salve eventuali ulteriori e diverse responsabilità penali e amministrative accertate, saranno punite:
ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 ad € 500;
con la sanzione prevista dagli artt. 650, 659, 678, 703 del C.P., artt.17 co. 2 e 57 del R.D. 773/1931 T.U.LL.P.S., secondo la fattispecie ricorrente.
Per le violazioni alla presente ordinanza commesse dai titolari di licenza/autorizzazioni amministrative, è prevista altresì la sospensione del titolo abilitativo per un periodo fino a cinque giorni.
Per quanto riguarda invece l’ordinanza recante il divieto di vendita, in forma ambulante e non, di alcune categorie di fuochi d’artificio, si ordina:
il divieto di vendita, in forma ambulante e non, a far data dal 23/12/2024 e fino a tutto il 01/01/2025, di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria F2 e F3, di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) con massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all’Allegato I, lettera A), numero 1, lett. a), comma 4 del Decreto di cui sopra, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose;
il divieto di utilizzo, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123, di ogni tipo di fuoco d’artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato nel corso della notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio 2025, a partire dalle ore 20 del 31 dicembre e fino alle 7 del giorno successivo;
il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS, nel corso della notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, a partire dalle ore 20 del 31 dicembre e fino alle 7 del giorno successivo;
il divieto di cessione di articoli pirotecnici di categoria F3 e F4 definiti articoli pirotecnici di uso professionale e destinati all’uso da persone con conoscenze specialistiche, così come i prodotti pirotecnici del tipo “petardo” con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 (es.: cobra, lupo 26, black thunder, bomber 77 e similari) e del tipo “razzo” limiti superiori a quelli previsti dal comma 6 del d. lgs. 29 luglio 2015 n.123 a soggetti non in possesso delle abilitazioni di cui all’art. 101 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica ed essere titolari della licenza di cui all’art. 47 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 o del nulla osta del Questore di cui all’art. 55, terzo comma, del medesimo testo unico, quindi solo in spettacoli pirotecnici autorizzati dall’autorità di pubblica sicurezza;
il divieto di cessione a qualsiasi titolo o di utilizzo in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 di fuochi di categoria F1 e superiori, e ai minori di anni 18 di fuochi di categoria F2 e F3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati esclusivamente agli operatori professionali muniti di licenza o nulla osta;
il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentire a chiunque l’uso di dette aree per l’utilizzo degli spari vietati dalla presente ordinanza;
il divieto di impiego, nei luoghi pubblici e privati a partire dal 23/12/2024 e fino a tutto il 01/01/2025, di articoli pirotecnici teatrali, nonché di altri articoli pirotecnici, per scopi diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge.
Le violazioni alle suddette disposizioni saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500.I trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli artt. 650, 678, 703 del C.P., artt.17 co. 2 e 57 del R.D. 773/1931 T.U.LL.P.S., secondo la fattispecie ricorrente.
Alle sanzioni amministrative e penali di cui sopra, e fatta salva la concorrenza di ulteriori violazioni di diverse disposizioni di legge, conseguirà il sequestro dei fuochi d’artificio e degli articoli pirotecnici illegalmente posti in vendita, come da disciplina di settore.
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