(AGENPARL) – mer 18 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA n. 199/24
Lussemburgo, 18 dicembre 2024
Sentenza del Tribunale nella causa T-776/22 | TP / Commissione
Per escludere una società dalle procedure di aggiudicazione di appalti
pubblici e di concessione di sovvenzioni dell’Unione, l’ordinatore deve
valutare il comportamento dell’operatore chiamato in causa in modo
concreto e individualizzato
Nel 2009 la Commissione europea ha avviato una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori per la
modernizzazione di un’opera. Essa ha affidato tale appalto a due società, tra cui TP, che avevano precedentemente
concluso un contratto di consorzio tra loro. Al termine dei lavori, avendo constatato talune disfunzioni dell’opera, la
Commissione ha inviato loro una notifica di risoluzione anticipata del contratto. Essa ha inoltre avviato un
procedimento arbitrale sotto l’egida della Camera di commercio internazionale (CCI). Il Tribunale arbitrale ha
condannato le due società a pagare congiuntamente e in solido all’Unione europea un importo corrispondente ai
costi necessari per riparare l’opera. Esso ha altresì qualificato la condotta del consorzio come negligenza grave.
Nell’ottobre del 2022 la Commissione ha adottato una decisione in base alla quale la società TP è stata esclusa
per un periodo di due anni dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e di
concessione di sovvenzioni. Al riguardo, il regolamento finanziario 2018 1 prevede che l’ordinatore responsabile
possa escludere una persona o un’entità, in particolare, qualora essa abbia gravemente mancato ad obblighi
essenziali nell’esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio dell’Unione. Per constatare l’esistenza di un
siffatto inadempimento, la Commissione si è basata sulla responsabilità congiunta e solidale della società TP in
quanto membro del consorzio.
TP ha adito il Tribunale dell’Unione europea chiedendo l’annullamento di tale decisione.
Anzitutto, il Tribunale ritiene che non esista un nesso di automaticità tra la constatazione di un inadempimento
degli obblighi contrattuali e l’adozione di una misura di esclusione da parte dell’ordinatore responsabile.
Esso afferma poi che l’ordinatore responsabile, prima dell’adozione di una misura di esclusione nei confronti di una
persona o di un’entità chiamata in causa, deve valutare il suo comportamento in modo concreto e
individualizzato, alla luce di tutti gli elementi pertinenti.
Orbene, poiché, nel caso di specie, la Commissione si è limitata a fondarsi sulla responsabilità congiunta e
solidale della società TP, in quanto membro del consorzio, senza prendere in considerazione il suo
comportamento individuale, il Tribunale annulla la decisione della Commissione.
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto
dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire, a seconda
dei casi, la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto viene
annullato. L’istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.
IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e
dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna il Tribunale.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Restate in contatto!
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al
bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Direzione della Comunicazione
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