(AGENPARL) – dom 15 dicembre 2024 Gentili deputati Pagano, Torto, Grimaldi e Del Barba,
mi riferisco alla Vostra email con la quale mi rappresentate “alcune rilevanti criticità” relative all’emendamento 2.62 dei relatori, presentato il 14 dicembre scorso e riferito al disegno di legge di bilancio, richiedendomi di valutare la inammissibilità del predetto emendamento.
La prima criticità cui fate riferimento attiene alla eterogeneità del testo che, contenendo una pluralità di disposizioni su diverse materie, determinerebbe, per conseguenza, la necessità di una pronuncia unitaria della Commissione su un testo molto articolato compromettendo la possibilità per i deputati di esprimersi distintamente sulle diverse partizioni.
Al riguardo tengo preliminarmente a ribadire che la Presidenza della Camera nei giorni scorsi ha già doverosamente rappresentato al Governo e ai relatori, d’intesa con il Presidente della Commissione Bilancio, e come del resto aveva già fatto nella sessione di bilancio del 2022, l’inammissibilità di un unico maxiemendamento volto a intervenire contestualmente sulla totalità o sulla gran parte del testo del disegno di legge di bilancio, attenendosi così alla prassi consolidata che esclude l’ammissibilità in Commissione di emendamenti interamente o in gran parte sostitutivi del testo di un provvedimento.
Di qui la presentazione dei tre emendamenti dei relatori depositati nella serata di sabato 14 dicembre, alcuni dei quali di contenuto indubbiamente ampio e trasversale, ma conformi (come lo sono del resto anche gli emendamenti del Governo da Voi citati) ai criteri di ammissibilità degli emendamenti dei relatori e del Governo stabiliti dalla prassi con riferimento al disegno di legge di bilancio, prassi che tiene conto della natura fisiologicamente eterogenea e comprensiva di interventi su vaste e svariate materie propria della legge di bilancio, tale da non consentire un’applicazione rigorosa dei criteri di omogeneità degli emendamenti ordinariamente seguiti per altri provvedimenti. A conferma di ciò rimando – in particolare e da ultimo, riscontrandosi infatti diversi precedenti in materia anche negli anni meno recenti – ai precedenti degli emendamenti, riferiti a più articoli del testo o aggiuntivi di più disposizioni, comunque eterogenei ma di estensione materiale compatibile con i principi sopra esposti, presentati il 18 e 19 dicembre 2022 (questi ultimi anch’essi derivati dallo “spacchettamento” di un originario maxiemendamento).
È certamente vero che l’utilizzo di questa modalità emendativa comporta di regola, ove non siano individuate specifiche soluzioni procedurali, la necessità dell’espressione di un voto unitario della Commissione sull’intero emendamento, con ciò escludendosi la possibilità di differenziare le posizioni politiche sulle singole partizioni del testo; ritengo tuttavia che a ciò possa ovviarsi, oltre che attraverso la presentazione e la votazione dei subemendamenti, con l’impiego dello strumento della votazione per parti separate, da declinare in concreto, ove ne venga fatta richiesta, con modalità -la cui individuazione è rimessa alla Presidenza della Commissione – idonee a salvaguardare l’obbligo della copertura finanziaria dei singoli interventi oggetto delle disposizioni da porre in votazione.
Un’altra criticità da Voi rappresentata attiene alla mancanza di una relazione tecnica allegata all’emendamento 2.62 dei relatori, al fine di verificarne con precisione le coperture finanziarie, l’efficacia delle misure e la coerenza normativa del testo. Al riguardo, come Vi è noto perché Vi sono state trasmesse, i relatori, hanno depositato nella giornata di domenica 15 dicembre articolate relazioni riferite agli emendamenti presentati nella seduta del 14 dicembre. Senza entrare nel merito del loro contenuto, faccio presente che resta ovviamente fermo che, nell’ambito dei lavori in sede referente, la Commissione potrà valutare gli elementi contenuti nelle suddette relazioni, anche avvalendosi dell’interlocuzione diretta con i relatori e con il rappresentante del Governo in seduta; ricordo, a tal fine, che l’articolo 79, commi 5 e 6, del Regolamento prevede la possibilità, disciplinandone la procedura, che la Commissione, ove lo reputi necessario, richieda al Governo “di fornire dati e informazioni, «anche» con la predisposizione di apposite relazioni tecniche, con ciò evidentemente significando che la relazione tecnica non costituisce l’unico modo tramite il quale può darsi seguito a tali richieste informative, “dovendosi anche tenere conto della fase in cui le stesse vengono formulate e dei tempi previsti per la conclusione dell’esame in sede referente” (così in una lettera del Presidente della Camera del 30 novembre 2020).
Sulla base di ciò non ritengo si possa modificare la valutazione di ammissibilità già operata sull’emendamento 2.62 dal Presidente della Commissione.
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