
(AGENPARL) – ven 29 novembre 2024 COMUNICATO N. 14/CIT – 29 NOVEMBRE 2024
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COPPA ITALIA SERIE C 2024–2025
GARE DEL 26 e 27 NOVEMBRE 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 26 e 27 Novembre 2024
OTTAVI DI FINALE
GRUPPO A
GIANA ERMINIO
TORRES
PRO VERCELLI
MILAN FUTURO
RIMINI
CALDIERO TERME
1-2 (d.t.s.)
AVELLINO
AREZZO
TRAPANI
TEAM ALTAMURA
5-6 d.t.r. (1-1 d.t.s.)
GRUPPO B
L.R. VICENZA
PADOVA
GRUPPO C
GIUGLIANO
PERUGIA
GRUPPO D
CATANIA
POTENZA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 27 e 28 Novembre 2024 ha adottato le
deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 26 e 27 NOVEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso degli ottavi di finale di Coppa Italia
Serie C i sostenitori delle Società AREZZO, AVELLINO, CATANIA, PERUGIA e TORRES
hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori
come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 400,00
AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, al 34° minuto del primo tempo, un fumogeno nel
recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3,
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate
conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in
applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.
c.c.).
CATANIA per avere i suoi sostenitori (80% circa), posizionati nel Settore Curva
Nord, intonato:
1. dal 26° al 27° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei
confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per dieci volte;
2. dal 27° al 28° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei
confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per sei volte;
3. dal 5° al 12° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle
Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
ANDREOLETTI MATTEO
(PADOVA)
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
ESPOSITO ANDREA
(TEAM ALTAMURA)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
PROIETTI GABRIELE
(TORRES)
per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto pronunciava frasi irriguardose nei suoi confronti per dissentire nei
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confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
DIAKITE ADAMA
(TORRES)
per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento ma senza contesa del pallone, lo
colpiva con una gomitata di alta intensità al volto, provocandogli la fuoriuscita di sangue dalle
labbra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le
modalità complessiva della condotta, considerate la natura del gesto, la sua pericolosità, le
conseguenze provocate all’avversario e l’impossibilità di giocare il pallone (r. Assistente
Arbitrale n. 2).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DELLI CARRI FILIPPO
(PADOVA)
per avere, al 4° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CAPELLI ALESSANDRO JULI
GRANDE MICHELE
(PADOVA)
(TEAM ALTAMURA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II
INFR)
CHIOSA MARCO
MAZZOLO FRANCESCO
MASELLI SERGIO
FANTONI NICHOLAS
VERRENGIA BRUNO
D’AMICO FELICE
(AREZZO)
(CALDIERO TERME)
(GIUGLIANO)
(L.R. VICENZA)
(POTENZA)
(TEAM ALTAMURA)
AMMONIZIONE (I INFR)
GIGLI NICOLO’
TAVERNELLI CAMILLO
TRIBUZZI ALESSIO
VANO MICHELE
MOLNAR IVO
QUAGGIO ALESSIO
ALLEGRA OSCAR SANTO
CARPANI GIANLUCA
CINIERO ERMANNO
QUAINI ALESSANDRO
(AREZZO)
(AREZZO)
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(CALDIERO TERME)
(CALDIERO TERME)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CATANIA)
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CAFERRI LORENZO
PIAZZA ANDREA
DE PAOLI ANDREA
CESTER STEFANO
LONGO SAMUELE
MALASPINA MATTIA
NAVA LAPO FRANCESCO
STALMACH DARIUSZ PIOTR
TURCO NICOLO
DI MAGGIO LUCA
GIUNTI GIOVANNI
SYLLA CHEIKH YOUSSOUP
CASTORANI MANUELE
FERRO LORENZO
CLEMENTE GIANLUCA
CERNIGOI IACOPO
FIORINI MATTIA
NANNI NICOLA
VARELA DJAMANCA MUHAMED
SERIFO
CARRARO FEDERICO
(GIANA ERMINIO)
(GIANA ERMINIO)
(GIUGLIANO)
(L.R. VICENZA)
(MILAN FUTURO)
(MILAN FUTURO)
(MILAN FUTURO)
(MILAN FUTURO)
(MILAN FUTURO)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(POTENZA)
(POTENZA)
(PRO VERCELLI)
(RIMINI)
(RIMINI)
(TORRES)
(TORRES)
(TRAPANI)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi
con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 29 Novembre 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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