
(AGENPARL) – ven 22 novembre 2024
Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda dal 25 novembre al 1 dicembre 2024
Mercoledì 27 novembre 2024 – h. 09.30
Sentenza nella causa T-526/19 RENV Nord Stream 2 / Parlamento e Consiglio (EN)
(Energia – Mercato interno del gas naturale – Ricorso di annullamento)
Nell’aprile 2019, mediante l’adozione di una direttiva (la direttiva di modifica), il legislatore dell’Unione ha modificato la direttiva sul gas al fine di assicurare che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri siano applicabili, all’interno dell’Unione europea, anche ai gasdotti di trasporto da e verso i paesi terzi. Tali norme prevedono, in particolare, l’effettiva separazione delle strutture di trasporto da quelle di produzione e fornitura, nonché l’accesso di terzi alle reti di trasporto. Tuttavia, per quanto riguarda i gasdotti tra uno Stato membro e un Paese terzo completati prima della data di entrata in vigore della direttiva di modifica, ossia il 23 maggio 2019, la direttiva di modifica prevede che lo Stato membro nel cui territorio si trova il primo punto di connessione di tale gasdotto alla rete di tale Stato membro possa decidere di derogare alle norme sopra citate per le sezioni di tale gasdotto situate nel suo territorio e nel suo mare territoriale.
La Nord Stream 2 AG, una controllata svizzera della Gazprom, è responsabile della progettazione, della costruzione e della gestione del gasdotto «Nord Stream 2». Essa ha impugnato la direttiva di modifica dinanzi al Tribunale dell’Unione europea che, con ordinanza del 20 maggio 2020 (T-526/19), ha respinto il ricorso della società in quanto irricevibile. Nord Stream 2 AG ha successivamente presentato ricorso alla Corte di giustizia contro l’ordinanza del Tribunale.
Con sentenza del 12 luglio 2022 (C-348/20 P), la Corte ha ritenuto che l’impugnazione di Nord Stream 2 AG fosse parzialmente ammissibile: ha annullato, nel merito, l’ordinanza e rinviato la causa al Tribunale affinché si pronunci sul merito dell’impugnazione.
Mercoledì 27 novembre 2024 – h. 09.30
Sentenza nella causa T-561/21 HSBC Holdings e.a. / Commissione (EN)
(Concorrenza – Intese – Mercato dei derivati sui tassi d’interesse – Ricorso di annullamento)
Nella sentenza del 24 settembre 2019 ( T-105/17), il Tribunale dell’Unione europea ha ampiamente confermato la conclusione della Commissione secondo cui HSBC aveva partecipato a una violazione del diritto della concorrenza. Tuttavia, ha annullato l’ammenda inflitta per insufficienza di motivazione. La Commissione (C-806/19 P) e HSBC (C-883/19 P) hanno presentato ricorso contro tale sentenza.
Nella sentenza del 12 gennaio 2023 (C-883/19 P), la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale (T-105/17) nella parte in cui respingeva il ricorso presentato dalla HSBC. Nel pronunciarsi sul ricorso della HSBC, la Corte lo ha respinto. La sentenza impugnata sopravvive tuttavia nella parte in cui annulla l’ammenda inflitta al gruppo HSBC, annullamento che la decisione del 2021 intendeva sanare.
L’8 settembre 2021 HSBC ha presentato il presente ricorso al Tribunale contro la nuova decisione. Essa chiede, da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione e, dall’altro, la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta con la decisione impugnata. Il procedimento in questa causa è stato sospeso in attesa della sentenza nella causa C-883/19 P.
Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea