(AGENPARL) – gio 14 novembre 2024 *EMILIANO: “LEGGE CALDEROLI SOSTANZIALMENTE NON ESISTE PIÙ. VITTORIA DELLA
PUGLIA E DELLE ALTRE REGIONI RICORRENTI IN DIFESA DELLA COSTITUZIONE,
DELL’UNITÀ DELLA REPUBBLICA, DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA DI TUTTI I
CITTADINI”.*
“Il decreto Calderoli è stato completamente smontato dalla Corte
Costituzionale, pezzo per pezzo. Sono particolarmente soddisfatto perché la
Corte ha ribadito che l’articolo 116 comma 3 della Costituzione deve
comunque essere orientato all’efficientamento del sistema politico delle
regioni, ma non può violare l’unità dello Stato e il principio di
solidarietà.
La legge Calderoli sostanzialmente non esiste più, alla luce delle nostre
aspettative, la vittoria della Regione Puglia e delle altre regioni che
avevano proposto ricorso alla Corte Costituzionale, è una vittoria direi
totale che ripristina il rispetto della Costituzione, il principio
dell’unità della Repubblica e soprattutto il principio di uguaglianza di
tutti i cittadini di fronte alla legge, connesso alla solidarietà che
ciascun italiano deve a tutti gli altri”. Lo dichiara il presidente della
Regione Puglia Michele Emiliano. La Puglia è stata la prima Regione a
ricorrere alla Corte Costituzionale contro la Legge Calderoli.
Per il presidente Emiliano la Corte Costituzionale ha condiviso le tesi
delle regioni ricorrenti Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, sulla
necessità che l’autonomia non può riguardare intere materie, ma solo
funzioni legislative e amministrative il cui trasferimento deve essere
giustificato per ogni singola singola regione.
È incostituzionale aver messo nelle mani del governo la determinazione dei
LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, concernenti i diritti civili e
sociali, in mancanza di idonei criteri direttivi, così limitando il ruolo
costituzionale del Parlamento.
È incostituzionale che debba essere un decreto del presidente del Consiglio
dei ministri a determinare l’aggiornamento dei Lep.
E pertanto è incostituzionale ricorrere alla procedura prevista dalla Legge
di Bilancio per il 2023 per la determinazione dei Lep mediante un decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
La Corte ha interpretato in modo costituzionalmente orientato le altre
previsioni della legge nel senso voluto dalle Regioni ricorrenti, in quanto
una legge che attribuisce l’autonomia non può essere di mera approvazione
dell’intesa tra il Governo e la singola regione, ma deve consentire alle
Camere di emendarla con conseguente obbligo di rinegoziazione.
La distinzione tra le materie “LEP” e “non LEP” va intesa nel senso che se
una materia è considerata “non LEP” i trasferimenti dallo Stato alla
Regione non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni
concernenti diritti civili e sociali.
Le risorse destinate alle funzioni trasferite non potranno essere
determinate sulla base della spesa storica.
Infine, dovrà essere il Parlamento a riscrivere la legge in conseguenza dei
vuoti derivati dall’accoglimento delle questioni sollevate dalle Regioni
ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali.
La Corte è sempre competente a vagliare la costituzionalità delle singole
leggi che potranno attribuire l’autonomia alle singole regioni qualora
venissero censurate dalle altre regioni sia in via principale che in via
incidentale.
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