(AGENPARL) – mer 06 novembre 2024 COMUNICATO STAMPA n. 187/24
Lussemburgo, 6 novembre 2024
Sentenza del Tribunale nella causa T-827/22 | Wizz Air Hungary / Commissione (TAROM II; Covid-19)
Aiuti di Stato: il Tribunale respinge il ricorso della Wizz Air in merito a un
aiuto concesso dalla Romania alla compagnia aerea nazionale TAROM per
compensare i danni subiti a causa della pandemia di COVID-19
Tale aiuto, pari a quasi 2 milioni di euro, è compatibile con il mercato interno
Il 3 febbraio 2022 la Romania ha notificato alla Commissione un aiuto individuale di quasi 2 milioni di euro, sotto
forma di aumento di capitale, destinato alla compagnia aerea rumena TAROM. Tale aiuto è finanziato dal bilancio
generale della Romania e mira a indennizzare la TAROM per i danni subiti su quattordici collegamenti internazionali
specifici nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, a causa delle restrizioni di viaggio connesse alla
pandemia di COVID-19.
Il 29 aprile 2022 la Commissione ha dichiarato tale aiuto compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107,
paragrafo 2, lettera b), TFUE, senza avviare un procedimento d’indagine formale.
La compagnia aerea concorrente Wizz Air ha contestato tale decisione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, che
respinge il suo ricorso in data odierna.
Il Tribunale ricorda, in particolare, che gli aiuti che compensano i danni causati da eventi eccezionali, come la
pandemia di COVID-19, sono autorizzati e che la misura in questione mirava a compensare la TAROM dei danni che
essa avrebbe subito tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 a causa delle restrizioni di viaggio connesse a detta
pandemia che erano in vigore durante tale periodo.
Il Tribunale conferma poi che la Commissione ha correttamente valutato la proporzionalità dell’aiuto concesso alla
TAROM e che la misura di cui trattasi non era all’origine di una sovracompensazione. A tal riguardo, il Tribunale ha
considerato, in particolare, che la Commissione aveva calcolato con precisione, e sulla base di un adeguato scenario
controfattuale, le perdite subite dalla TAROM direttamente causate dalle restrizioni di viaggio in vigore durante il
periodo in questione e che essa aveva effettivamente verificato che la TAROM avesse adottato misure ragionevoli
per limitare i danni durante tale periodo.
Inoltre, il Tribunale respinge altresì gli argomenti della Wizz Air secondo i quali la Commissione non avrebbe preso
in considerazione l’aiuto per il salvataggio concesso in precedenza alla TAROM ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3,
lettera c), TFUE e che la Commissione avrebbe sottovalutato il vantaggio concorrenziale ottenuto dalla TAROM. Da
un lato, l’aiuto precedente nonché la misura in questione sono distinti e non coprono gli stessi costi e, dall’altro, la
Commissione non è tenuta a prendere in considerazione un eventuale vantaggio di cui la TAROM avrebbe
indirettamente beneficiato, come il vantaggio concorrenziale addotto dalla Wizz Air.
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IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto
dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di
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interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.
IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e
dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.
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Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
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