(AGENPARL) – mer 06 novembre 2024 COMUNICATO STAMPA
6 novembre 2024
TRENI: ITALO PERDE CAUSA CON IL CODACONS. CHIEDEVA 3,4 MILIONI DI EURO DI
DANNI MA DOVRA RISARCIRE LASSOCIAZIONE CON OLTRE 80MILA EURO
PER IL TRIBUNALE DI ROMA CRITICHE ALLA SOCIETA FERROVIARIA NON SONO
DIFFAMAZIONE. POSSIBILE AFFERMARE CHE ITALO PORTA SFORTUNA, RIENTRA NEL
GERGO CONSUMERISTICO
Italo chiedeva al Codacons 3,4 milioni di euro a titolo di risarcimento
danni, ma perde la causa per diffamazione intentata dinanzi al Tribunale di
Roma e dovrà indennizzare lassociazione con oltre 80mila euro. Lo ha deciso
il giudice Damiana Colla del Tribunale ordinario di Roma, con una clamorosa
sentenza che boccia punto per punto le richieste della società ferroviaria e
la condanna ad un pesante risarcimento delle spese processuali in favore del
Codacons e dei suoi presidenti.
La causa era stata promossa nel 2021 da Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori
S.p.a e si basava su tre comunicati stampa diffusi dal Codacons in data
trasporto ferroviario passeggeri allinizio della pandemia da Covid e di
rimborsi ai passeggeri, comunicati ritenuti diffamatori dalla società
ferroviaria.
Lamenta la società attrice che la notizia oggetto del comunicato sia falsa
in quanto incompleta e contenente omissioni, non avendo menzionato che
allepoca del primo e del secondo – comunicato non era ancora intervenuta
e che la società aveva quindi attuato spontaneamente una policy di rimborso
(sia pur coi limiti di cui al sito ed al primo comunicato, essendo riferita
ai soli biglietti per i viaggi in zone a rischio) si legge nella sentenza
del Tribunale – Erra, tuttavia, la società attrice nel considerare falsa la
notizia, laddove il comunicato non contiene una sola notizia di cronaca, per
quanto concerne la tipologia di rimborsi allepoca previsti da Italo, ma
anche, e soprattutto, di critica, con il conseguente onere più attenuato di
rispetto della verità, per la quale la notizia (vera nel suo nucleo
essenziale) del solo rimborso dei viaggi programmati nei comuni rientranti
nella zona rossa costituisce lo spunto del giudizio soggettivo
dellassociazione e della sua valutazione negativa sulla base della ritenuta
necessità di estendere i rimborsi a prescindere da qualsivoglia previsione
normativa (allepoca non ancora intervenuta) – a tutti i possessori di
biglietti di qualsiasi tratta ed a prescindere dalla destinazione in zona a
rischio, essendo il treno un luogo chiuso, in quanto tale possibile fonte di
contagio e diffusione del virus. [
] Lassociazione di consumatori ha dunque
esposto legittimamente il proprio giudizio critico sulla scelta effettuata
dalla società di rimborsare solo alcune tratte, valutazione peraltro esposta
con modalità pienamente continente e formalmente corretta, posto che in
alcun modo laggettivo assurdo e laffermazione porta sfortuna possono
essere considerate esorbitanti, ma al più unicamente espressione di un tono
aspro, pungente ed incisivo, tipicamente riconducibile al gergo
consumeristico, senza che contenga alcun attacco alla sfera morale della
società criticata ovvero trascenda in contumelie o in affermazioni
ingiuriose o in attacchi gratuitamente offensivi o inutilmente denigratori.
Il Tribunale non condivide nemmeno le censure relative al secondo
appare piena espressione critica circa la condotta della società attrice in
materia di rimborsi, iniziando con il chiarire lespressione sfortuna
utilizzata nel primo comunicato, da intendersi con riferimento alla
sfortunata coincidenza dellaumento dei contagi e quindi delle zone a
rischio alle quale dover estendere i rimborsi da parte di Italo.
Da ultimo, non possono essere condivise nemmeno le censure mosse avverso il
considerare falsa la notizia oggetto del terzo comunicato relativa al
mantenimento del servizio di trasporto da parte di Trenitalia a fronte del
suo pressoché integrale azzeramento da parte di Italo, laddove essa non si
configura solo quale notizia di cronaca, per quanto concerne la
rimodulazione dellofferta ferroviaria, ma anche, e soprattutto, di critica,
per la quale la notizia (vera) costituisce lo spunto del giudizio soggettivo
dellassociazione e della sua valutazione negativa
Per il Tribunale di Roma, quindi, nel complesso i tre comunicati in
contestazione configurano pieno esercizio del diritto di cronaca/critica da
parte del Codacons e degli altri convenuti nei confronti della società
attrice, in quanto rispettosi dei relativi parametri di elaborazione
giurisprudenziale e pertanto legittima espressione della libertà di
manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelata.
Per tali ragione il Tribunale ha condannato Italo – Ntv alla rifusione delle
spese processuali in favore del Codacons, complessivamente liquidate in euro
31.129; alla rifusione delle spese processuali in favore di Carlo Rienzi,
complessivamente liquidate in euro 24.668; alla rifusione delle spese
processuali in favore di Giuseppe Ursini, complessivamente liquidate in euro
24.668, per un totale di 80.465 euro.
Trending
- Öffentliche Anhörung des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zu in der EU nicht zugelassenen Pflanzenschutzmitteln
- Press Release – U.S. Election: The Transatlantic relationship is vital for Europe and the United States
- De Maria (PD). Esclusione dei Patronati per domande ingresso migranti. Presenterò interrogazione parlamentare
- Roma, M5S: “Serve mappatura occupazioni suolo pubblico, la chiediamo in tre Municipi”
- sCAMBIO COMUNE: i dipendenti di Cinisello Balsamo, Cesena e Pescara a Monza per condividere esperienze del metodo di lavoro – Comunicato Stampa
- XXXII Convegno Nazionale RAU: HUMAN TOUCH 2.0, OLTRE L’IA NELL’UNIVERSITA’ DI DOMANI
- Usa, Tajani: auguri di buon lavoro al 47^Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump
- Lombardia; Ronzulli (FI): con Ferretti perdiamo grande uomo e grande sindaco
- Öffentliche Anhörung des Rechtsausschusses zu Regelungen zum Bundesverfassungsgericht im Grundgesetz
- Plenarsitzung – Recht auf muttersprachlichen Unterricht (2), geschützte Werkstätten