Il Tribunale Civile di Roma, Sezione Sedicesima, ha emesso un’ordinanza, presieduta dal Giudice Unico Dott. Maurizio Manzi, nella procedura R.G. n° 31136-1/2024. La controversia oppone i ricorrenti, Semeraro Cesare e Iafrate Santino, rappresentati dagli avvocati Giovanna e Attilio Sebastio, all’associazione non riconosciuta Rito Scozzese Antico ed Accettato (RSAA), rappresentata dall’Avv. Daniele D’Elia e dal Sovrano Gran Commendatore Dott. Giulio Nigro.
Oggetto della controversia
La questione giuridica si è incentrata sulla richiesta, avanzata dai ricorrenti, di un provvedimento cautelare ex art. 23, 3° comma, c.c., e art. 700 c.p.c. Tale richiesta mirava alla sospensione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo dell’associazione RSAA il 9 giugno 2024, che prevedevano modifiche statutarie. I ricorrenti hanno inoltre chiesto al Tribunale di ordinare all’associazione l’esibizione del verbale dell’assemblea in cui erano state assunte le delibere, al fine di verificare la legittimità delle decisioni.
Istanza dei ricorrenti
I ricorrenti hanno lamentato che la comunicazione ricevuta dall’associazione non riportava integralmente il verbale della riunione, bensì solo un estratto, limitando il loro accesso alle informazioni necessarie per impugnare le modifiche statutarie. Essi hanno quindi richiesto sia la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni, sia un’ordinanza che obbligasse l’associazione a fornire copia integrale del verbale della riunione.
Difese del resistente
Il RSAA, rappresentato dall’Avv. Daniele D’Elia, ha eccepito la mancanza di legittimazione attiva da parte dei ricorrenti. A sostegno della sua posizione, ha sottolineato che i ricorrenti erano stati sospesi dall’associazione a decorrere dall’8 giugno 2024, motivo per cui non potevano esercitare diritti associativi durante il periodo di sospensione. L’associazione ha inoltre precisato che il verbale richiesto era ancora soggetto a ratifica, da completare al successivo Gran Convento (Consiglio Direttivo), e che pertanto non era stato necessario trasmetterlo integralmente.
Decisione del giudice
Il Giudice Dott. Manzi ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva, accogliendo l’eccezione preliminare avanzata dal resistente. Nel dispositivo, il Giudice ha osservato che, alla data di presentazione del ricorso, i ricorrenti si trovavano in uno stato di sospensione dall’associazione e, quindi, erano privi del diritto di esercitare i propri diritti associativi, incluso il diritto di impugnare le modifiche statutarie.
Considerazioni del giudice
Nel motivare l’ordinanza, il Giudice ha sottolineato i seguenti aspetti:
- Inammissibilità della richiesta cautelare: La sospensione degli associati, in corso dal giugno 2024, escludeva la legittimazione a presentare istanze in merito alle decisioni dell’associazione, rendendo inammissibili le richieste cautelari dei ricorrenti.
- Esclusione del diritto all’accesso documentale: La sospensione associativa comporta l’esclusione dei diritti di partecipazione e di accesso agli atti associativi, in linea con quanto previsto dallo statuto RSAA, il quale limita i diritti degli associati durante la sospensione.
- Spese del procedimento: Le spese processuali saranno liquidate secondo il principio della soccombenza, al termine del giudizio di merito.
Dispositivo
Il Tribunale Civile di Roma, Sezione Sedicesima, ha così disposto:
- Inammissibilità del ricorso: Dichiara inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.
- Spese processuali: Riserva la liquidazione delle spese alla fase di merito del procedimento.
L’ordinanza costituisce un atto interlocutorio e sarà seguita dalla valutazione del merito nella fase di primo grado del giudizio.