
(AGENPARL) – lun 04 novembre 2024 *Legge Bilancio 2025, i commercialisti: “Non commissariare gli organi di
controllo”*
*/La nota di ADC, AIDC e UNGDCEC: “Inserimento rappresentante MEF limita
autonomia. Chiediamo immediata cancellazione della norma”/*
ROMA. “Il testo dell’art. 112, contenuto nella bozza di Legge di
Bilancio 2025, prevede l’inserimento di un rappresentante del MEF negli
organi di controllo delle società che ricevono contributi pubblici,
anche indiretti, superiori a 100 mila euro. Riteniamo che si tratti di
una norma fortemente limitativa dell’autonomia decisionale privata, che
desta molte perplessità sotto diversi aspetti e per la quale non
esistono soluzioni alternative all’eliminazione”. Lo affermano in una
nota congiunta *Maria Pia Nucera*, presidente ADC, *Edoardo Ginevra*,
presidente AIDC e *Francesco Cataldi*, presidente UNGDCEC.
“Preme sottolineare, anzitutto, che non si comprende la ratio della
norma: nel nostro ordinamento l’attività del Collegio Sindacale e del
Revisore Legale rappresenta, da sempre, una garanzia di indipendenza, di
vigilanza e di tutela degli interessi degli stakeholder e del mercato.
Al contrario, l’art. 112 induce a ritenere che il Governo abbia
individuato un vulnus nel comportamento di Sindaci e Revisori, tale da
rendere necessaria la nomina di un “tutore” che possa garantirne il
corretto funzionamento. È una norma che desta sgomento e
preoccupazione”, affermano i presidenti dei tre sindacati di categoria,
che rimarcano come “i profili di critica del dettato normativo sono
molteplici. Pensiamo alla violazione della libertà di nomina dei
componenti dell’organo di controllo da partedell’assemblea dei soci; al
contrasto normativo con il Codice Civile e potenziale scavalcamento dei
requisiti professionali previsti dall’art. 2397 c.c. e dall’art. 2 del
D.Lgs. 39/2010; all’introduzione di un potenziale e confuso doppio
binario nei doveri degli organi di controllo.?Le attività previste
dall’art. 112 non potranno sottrarre il Sindaco “ministeriale” da tutti
gli altri doveri del Collegio Sindacale o del Revisore, a cui si
aggiungono gli obblighi di segnalazione dal Codice della Crisi; alla
sperequazione dimensionale e per tipologie di società”.
Altrettanto incomprensibile appare, per Nucera, Ginevra e Cataldi, “il
comma 4 che impone ai soggetti destinatari della norma di non poter
effettuare a decorrere dall’anno 2025 «spese per l’acquisto di beni e
servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le
medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023» con buona
pace dei piani industriali, degli impegni contrattuali assunti e più in
generale della libera iniziativa economica. In definitiva l’articolo 112
appare una norma del tutto incoerente con il sistema normativo italiano,
presenta diversi profili di irragionevolezza e appare profondamente
limitativa della libera iniziativa economica. Gli strumenti per il
monitoraggio e il controllo della finanza pubblica già esistono e
risultano peraltro già direttamente nelle mani sia del MEF che del MIMIT
senza bisogno alcuno di introdurre un confuso e illogico meccanismo”.
Dr. Marco Caiazzo
Ufficio Stampa U.N.G.D.C.E.C.
Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Via Savoia, 72 – 00198 Roma