
(AGENPARL) – mar 29 ottobre 2024 Mercati, infrastrutture, sistemi di pagamento
(Markets, Infrastructures, Payment Systems)
Revisione della PSD2 e coordinamento con il MiCAR:
evoluzione o rivoluzione della disciplina sui servizi di pagamento?
Numero
Ottobre 2024
di Mattia Suardi
Mercati, infrastrutture, sistemi di pagamento
(Markets, Infrastructures, Payment Systems)
Revisione della PSD2 e coordinamento con il MiCAR:
evoluzione o rivoluzione della disciplina sui servizi di pagamento?
di Mattia Suardi
Numero 54 – Ottobre 2024
I lavori pubblicati nella collana “Mercati, infrastrutture, sistemi di pagamento”
presentano documentazioni e studi su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali
della Banca d’Italia in tema di monitoraggio dei mercati finanziari e del sistema dei
pagamenti, nonché di sviluppo e gestione delle relative infrastrutture. L’intento è quello
di contribuire alla diffusione della conoscenza su questi argomenti e di favorire il
dibattito tra le istituzioni, gli operatori economici, i cittadini.
I lavori pubblicati riflettono le opinioni degli autori, senza impegnare la responsabilità
dell’Istituto.
La serie è disponibile online sul sito http://www.bancaditalia.it.
Copie a stampa possono essere richieste alla casella della Biblioteca Paolo Baffi:
Comitato di redazione: Stefano Siviero, Massimo Doria, Giuseppe Zingrillo, GuerinoArdizzi,
Paolo Libri, Paolo Bramini, Luca Filidi, Tiziana Pietraforte, Antonio Sparacino.
Segreteria: Yi Teresa Wu.
ISSN 2724-6418 (online)
ISSN 2724-640X (stampa)
Banca d’Italia
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – Italia
Grafica e stampa a cura della Divisione Editoria e stampa della Banca d’Italia
Revisione della PSD2 e coordinamento con il MiCAR:
evoluzione o rivoluzione della disciplina sui servizi
di pagamento?
di Mattia Suardi*
Sintesi
Il lavoro analizza le prospettive evolutive del perimetro di applicazione della disciplina dell’Unione
europea sui servizi di pagamento nel contesto dell’attuale processo di revisione della Payment
Services Directive (PSD2), basato sulle proposte di una nuova direttiva (PSD3) e di un regolamento
(PSR) pubblicate dalla Commissione europea il 28 giugno 2023. Una specifica attenzione è
rivolta alle diverse opzioni di policy per il legislatore europeo rispetto alla possibile estensione
del campo applicativo del pacchetto PSD3/PSR a nuovi soggetti (tra cui, in particolare, i fornitori
di servizi tecnici) e a nuovi servizi (ad esempio il cash-in-shop). Altra questione rilevante riguarda
il coordinamento della revisione della PSD2 con altre discipline settoriali dell’UE, in particolare
il MiCAR, il nuovo regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività, distinguendo tra le diverse
categorie di strumenti (token di moneta elettronica, token collegati ad attività, altre cripto-attività) e
tenendo conto della loro idoneità o meno ad assolvere a una funzione di pagamento.
Classificazione JEL: E42, G28, K23, O33.
Parole chiave: servizi di pagamento, prestatori di servizi tecnici, wallet digitali, moneta elettronica,
cripto-attività, PSD2, MiCAR, regolazione.
Abstract
This paper analyses the prospects for changes in the scope of the European Union’s payment services
legislation in the context of the current Payment Services Directive (PSD2) review process, based on
the proposals for a new directive (PSD3) and regulation (PSR) published by the European Commission
on June 28, 2023. Specific attention is paid to the different policy options for the EU legislator
concerning the possible extension of the scope of the PSD3/PSR package to new entities (including
technical service providers) and new services (e.g. cash-in-shop). Another important issue is the
coordination of the PSD2 review with other EU sectoral legislation, particularly MiCAR, the new
regulation on markets in crypto-assets, distinguishing between the different categories of instruments
(e-money tokens, asset-referenced tokens and other crypto-assets) and taking into account whether
or not they are suitable for performing a payment function.
Banca d’Italia, Dipartimento Circolazione monetaria e pagamenti al dettaglio.
INDICE
Introduzione…………………………………………………………………………………………………………………. 7
1. Ambito di applicazione del pacchetto PSD3/PSR……………………………………………………………. 9
2. Negative scope o estensione “mirata”?………………………………………………………………………… 10
3. Il coordinamento con il MiCAR. Il grande assente?……………………………………………………….. 17
3.1. EMT e servizi di trasferimento………………………………………………………………………… 21
3.2. L’utilizzo degli ART come mezzo di scambio……………………………………………………. 23
3.3. Crypto other than: quale rapporto con il settore dei pagamenti?…………………………… 24
Conclusioni…………………………………………………………………………………………………………………. 25
Riferimenti bibliografici………………………………………………………………………………………………… 28
Introduzione1
Il presente lavoro intende fornire un’analisi dell’evoluzione del perimetro applicativo della
disciplina sui servizi di pagamento, con specifico riguardo alla necessità di assicurare l’aderenza agli
sviluppi nel settore. La premessa è rappresentata dal processo di revisione della direttiva UE
2015/2366 (Payment Services Directive 2 – PSD2) relativa ai servizi di pagamento e dalla
conseguente opportunità di valutarne l’effettivo portato innovativo rispetto alla capacità di
intercettare detti sviluppi.
Dal momento dell’adozione della PSD2 nel novembre del 2015 il mercato dei servizi di
pagamento al dettaglio ha infatti registrato rilevanti cambiamenti. Si assiste a un progressivo
incremento dei pagamenti online e a un sempre maggiore utilizzo delle carte e di altri strumenti di
pagamento digitali, nonché alla crescente presenza di nuovi operatori nel mercato, con particolare
riguardo ai fornitori di portafogli digitali (digital wallet provider) che consentono tra l’altro la
tokenizzazione delle carte di pagamento per l’utilizzo su dispositivi mobili nei pagamenti online e
contactless2. In una prospettiva di interrelazione tra il settore dei pagamenti e quello delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (Information and Communication Technologies – ICT), la
diffusione dei wallet digitali è indice del crescente ruolo delle grandi imprese tecnologiche (le
cosiddette BigTech), oltre che nella fornitura di tecnologie a supporto, anche nell’offerta diretta di
soluzioni di pagamento agli utilizzatori finali, con potenziali effetti dirompenti sul settore dei
pagamenti3. Peraltro, l’importanza delle infrastrutture e dei servizi tecnici, quali la fornitura di servizi
per il trattamento e la conservazione dei dati, a supporto dei pagamenti digitali determina un rapporto
di integrazione che, ad esempio nel caso dei wallet, può rendere particolarmente complesso tracciare
una netta linea di confine tra servizi di pagamento e servizi tecnici.
Inoltre, se negli ultimi anni si è assistito a una crescita dell’utilizzo di strumenti di pagamento
digitale, è pur vero che il contante rimane largamente impiegato nelle transazioni presso i punti
vendita4. Anche a fronte della progressiva riduzione delle reti territoriali degli istituti bancari e degli
sportelli automatici, va posta particolare attenzione allo sviluppo di canali alternativi per l’accesso al
contante, come ad esempio l’offerta di servizi di fornitura di contante nei negozi fisici da parte degli
esercenti commerciali (c.d. cash-in-shop).
Un altro sviluppo ricollegabile alla digitalizzazione è rappresentato dalla crescita dei mercati
delle cripto-attività e dalla loro diffusione presso il pubblico al dettaglio. In ragione della pluralità di
casi d’uso e di servizi aventi a oggetto le cripto-attività, questo sviluppo apre alla possibilità che le
Si ringraziano Massimo Doria, Paola Giucca, Michele Lanotte, Francesca Provini, Andrea Nobili, Rossella Pascale,
Alessandra Grasso e due referee anonimi per gli utili commenti forniti. Eventuali errori sono attribuibili solo all’autore.
Cfr. Commissione europea (2023e).
Il modello di business delle BigTech si fonda infatti sul ciclo “dati-rete-attività”, con la raccolta di una grande quantità
di dati degli utenti per offrire servizi che sfruttano effetti di rete in virtù dei quali più soggetti utilizzano un certo prodotto
o servizio, più il suo valore aumenta, generando in tal modo ulteriori attività degli utenti. Il ciclo si auto-rinforza poiché
l’aumento dell’attività degli utenti genera altri dati, che possono essere nuovamente sfruttati dalle BigTech. Cfr. James e
Quaglia (2024).
BCE (2022), secondo cui, confrontando il 2019 con il 2022, si assiste a un aumento dal 6% al 17% in termini di volume
e dal 14% al 28% in termini di valore della quota di pagamenti online sul totale dei pagamenti non ricorrenti nell’area
euro. Passando alle transazioni presso i punti vendita (point of sale – POS) in termini di valore nel 2022 si assiste per la
prima volta al sorpasso della quota rappresentata dalle carte di pagamento (46%) rispetto al contante (42%), benché la
quota riferita al contante (59%) resti maggiore rispetto alle carte (34%) guardando invece ai volumi di transazioni, indice
di un maggior utilizzo del contante per operazioni di importo tendenzialmente più contenuto. Anche per l’Italia nel 2022
il contante, pur rimanendo il metodo di pagamento più utilizzato al POS in termini di volumi (69%, contro il 26% delle
carte) e di valore delle transazioni (49%, contro il 43% delle carte), ha subito una diminuzione rispetto al 2019 (-13 p.p.
per volumi, -9 p.p. per valore).
stesse siano utilizzate anche con finalità di scambio, con le relative difficoltà applicative che sorgono
ove si tenti di inquadrare le transazioni in cripto-attività entro i tradizionali concetti di “pagamento”
e di “investimento” soprattutto, come si vedrà, laddove si tratti di assicurare il coordinamento della
revisione della PSD2 con il quadro regolamentare per le cripto-attività stabilito dal MiCAR. Va
tuttavia segnalato che, almeno per il momento, non si è assistito a un utilizzo su scala significativa
delle cripto-attività nei pagamenti al dettaglio5.
Come evidenziato sia nella strategia per la finanza digitale che nella strategia in materia di
pagamenti al dettaglio per l’UE pubblicate dalla Commissione europea nel settembre 2020, a fronte
di tali evoluzioni si pone l’esigenza di una revisione complessiva della PSD2 per valutare se sia ancora
adatta allo scopo rispetto agli sviluppi del mercato6. Analoga esigenza è stata successivamente
espressa dal Consiglio nelle conclusioni alla strategia in materia di pagamenti al dettaglio, nelle quali
si auspicava un riesame globale della PSD2 focalizzato, tra l’altro, sulla valutazione dell’adeguatezza
dell’ambito di applicazione anche rispetto ai fornitori di servizi tecnici e sul suo impatto sulla
concorrenza, compreso il ruolo crescente delle imprese BigTech e FinTech7. In relazione al FinTech,
inteso come innovazione finanziaria abilitata dalla tecnologia8, è opportuno notare che l’impatto sul
settore dei pagamenti può assumere diverse forme, portando sia all’offerta di prodotti e servizi del
tutto nuovi (come nel caso delle cripto-attività) sia alla prestazione di servizi “tradizionali” con
modalità innovative (come avviene per i pagamenti mobili), anche attraverso forme di collaborazione
con banche e altri intermediari finanziari9.
Il riesame della PSD2 effettuato nel corso del 2022 ha portato alla decisione della Commissione
di proporre modifiche alla direttiva per migliorare il funzionamento del mercato dei pagamenti10,
confluite nella proposta pubblicata il 28 giugno 202311 che comprende due atti legislativi che
sostituiranno la precedente direttiva del 2015 (cosiddetto decoupling):
una direttiva (PSD3) recante le disposizioni per l’accesso alla prestazione di servizi di
pagamento e di moneta elettronica all’interno dell’UE da parte degli istituti di pagamento,
nonché i poteri e gli strumenti per la vigilanza su questi soggetti;
un regolamento (Payment Services Regulation – PSR) con le disposizioni in materia di
prestazione dei servizi di pagamento, tra cui la trasparenza delle condizioni e i requisiti
informativi, i diritti e gli obblighi in relazione alla prestazione di detti servizi, nonché le norme
volte a presidiare i rischi operativi e di sicurezza.
Commissione europea (2023e), p. 4; BCE (2022), p. 56.
Commissione europea (2020a); Commissione europea (2020b).
Consiglio dell’Unione europea (2021), p. 11.
Per operatori del settore FinTech si intendono i soggetti le cui attività sono volte al perseguimento, mediante nuove
tecnologie, dell’innovazione di servizi e di prodotti nei settori bancario, finanziario, assicurativo (cfr. la definizione di
FinTech di cui all’art. 1 del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 100 del 30 aprile 2021 – Regolamento
recante attuazione dell’articolo 36, commi 2-bis e seguenti, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla disciplina del Comitato e della sperimentazione FinTech, c.d.
sandbox regolamentare). Le BigTech differiscono dalle FinTech in quanto, mentre queste ultime operano principalmente
nei servizi finanziari, le BigTech offrono tali servizi come estensione di una serie più ampia di attività commerciali tra
loro integrate; cfr. James e Quaglia (2024).
Pala (2022); Enriques e Ringe (2022).
Commissione europea (giugno 2023b).
https://finance.ec.europa.eu/publications/financial-data-access-and-payments-package_en. La proposta di revisione
della PSD2 è stata pubblicata unitamente a una proposta di regolamento UE relativo a un quadro per l’accesso ai dati
finanziari (cosiddetto FIDA – Financial Information Data Access), volto a estendere l’accesso e l’utilizzo dei dati
finanziari a più servizi finanziari oltre ai conti di pagamento (cosiddetto open finance).
La scelta di effettuare il decoupling introducendo a fianco di una nuova direttiva anche un
regolamento, in quanto tale direttamente applicabile, è stata motivata dalle difformità tra Stati membri
nella trasposizione e nell’enforcement della PSD212.
Come specificato dalla Commissione europea13, le modifiche proposte nel pacchetto PSD3/PSR
rappresentano “un’evoluzione e non una rivoluzione” del quadro della disciplina sui servizi di
pagamento e rispondono alle seguenti finalità: i) rafforzare le misure di contrasto alle frodi nei
pagamenti; ii) consentire ai prestatori di servizi di pagamento (PSP) non bancari l’accesso ai sistemi
di pagamento nell’UE, nell’ambito di appropriate salvaguardie; iii) migliorare il funzionamento del
cosiddetto open banking14; iv) facilitare l’applicazione delle norme chiarendone, ove necessario, gli
aspetti di rilievo e rafforzare i poteri di enforcement delle autorità nazionali competenti; v) rafforzare
ulteriormente le informazioni per gli utenti dei servizi di pagamento e i loro diritti; vi) migliorare la
disponibilità del contante; vii) fondere le discipline della moneta elettronica e dei servizi di
pagamento.
Alla luce di questi sviluppi, il presente lavoro analizza l’ambito di applicazione delle proposte
PSD3/PSR rispetto alla PSD2 (paragrafo 1), tema che viene poi elaborato in relazione alla possibile
estensione dell’ambito applicativo della disciplina sui servizi di pagamento a nuove categorie di
soggetti e servizi (paragrafo 2)15. Altra questione rilevante è il coordinamento della revisione della
PSD2 con il MiCAR, il nuovo regolamento europeo relativo ai mercati delle cripto-attività, trattato
distinguendo tra le diverse categorie di cripto-attività con riferimento alla loro idoneità o meno ad
assolvere a una funzione di pagamento (paragrafo 3).
1. Ambito di applicazione del pacchetto PSD3/PSR
Da una disamina delle iniziali proposte PSD3/PSR si evince che l’ambito di applicazione della
nuova disciplina sui servizi di pagamento si mantiene in continuità con la PSD2, a riprova di quel
carattere di “evoluzione” e non di “rivoluzione” che ha ispirato la Commissione europea. Questa
continuità emerge anzitutto dall’elenco dei servizi di pagamento allegato alle due proposte
PSD3/PSR, che rimane sostanzialmente invariato rispetto al corrispondente elenco di cui alla PSD2,
seppur con alcuni affinamenti16. Un’ulteriore conferma di questa continuità è rappresentata
Commissione europea (2023e), p. 32.
Commissione europea (giugno 2023b).
Per open banking si intende la condivisione, in modo sicuro, di dati finanziari tra banche e prestatori di servizi terzi
(third party provider – TPP). Nella PSD2 sono ascrivibili all’open banking i due servizi di disposizione di ordini di
pagamento e di informazione sui conti.
L’analisi riportata nel presente lavoro si basa sulle proposte PSD3/PSR pubblicate dalla Commissione europea il 28
giugno 2023 e viene integrata, ove rilevante, da quanto emerso nel contesto dei lavori della Presidenza spagnola del
Consiglio dell’UE durante il semestre 1º luglio – 31 dicembre 2023. Per un sunto dei contenuti, Consiglio dell’Unione
europea (dicembre 2023), p. 11. Il contenuto dei futuri atti legislativi, anche in termini di perimetro di applicazione degli
stessi, potrà naturalmente subire delle variazioni alla luce del negoziato in corso.
In particolare, nel pacchetto PSD3/PSR il servizio n. 5 di cui all’All. I della PSD2 (“Emissione di strumenti di
pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento”) viene scisso in due distinti servizi, ossia l’emissione di
strumenti di pagamento (nuovo n. 3) e il convenzionamento di operazioni di pagamento (n. 4). Lo scopo è chiarire che «i
servizi di emissione e quelli di convenzionamento possono essere offerti dai prestatori di servizi di pagamento
separatamente» (considerando 7, PSD3). Al n. 1 del nuovo elenco sono previsti i “servizi che permettono di depositare il
contante su un conto di pagamento e/o di prelevare contante da un conto di pagamento” in relazione ai quali verrebbe
eliminata la specifica che, nell’elencazione della PSD2, unisce a tali servizi anche la prestazione di “tutte le operazioni
richieste per la gestione di un conto di pagamento”. Questa eliminazione si spiega alla luce dell’opportunità di «dissociare
il servizio che permette prelievi di contante da un conto di pagamento dall’attività di prestazione di servizi di pagamento
di radicamento del conto, in quanto i prestatori di servizi di prelievo di contante possono non prestare servizi di
pagamento di radicamento del conto». Infine, l’esecuzione di operazioni di pagamento – che nell’elencazione di cui alla
dall’elencazione delle esclusioni, che riprende l’impostazione della direttiva del 201517. Al tempo
stesso, pur nel segno di questa continuità, il pacchetto PSD3/PSR presenta alcune novità rispetto alla
PSD2 che possono ascriversi alla necessità di assicurare l’aderenza della legislazione dell’Unione
europea in materia di servizi di pagamento agli sviluppi di mercato. È il caso, come si vedrà, delle
novità volte a tenere conto del ruolo che i gestori di wallet digitali svolgono nella cosiddetta
tokenizzazione di strumenti di pagamento. Nelle proposte PSD3/PSR pubblicate dalla Commissione
queste novità non si traducono sempre in un “immediato” ampliamento dell’ambito di applicazione
della disciplina, quanto piuttosto nel rimandare l’eventualità di questo ampliamento a futuri interventi
legislativi tramite apposite clausole di riesame.
Ciò premesso, una delle questioni fondamentali riguarda l’individuazione del portato innovativo
del processo di revisione della PSD2. In termini di “evoluzione storica” la prima direttiva sui servizi
di pagamento (PSD1), adottata nel 2007, mirava a stabilire un quadro giuridico armonizzato per la
creazione di un mercato dei pagamenti integrato nell’UE, favorendo una maggiore concorrenza e
introducendo una serie di disposizioni in tema di trasparenza e di diritti e obblighi delle parti in
relazione ai servizi di pagamento. A fronte della rapida crescita dei pagamenti elettronici e delle
innovazioni tecniche che hanno interessato il mercato dei pagamenti al dettaglio, l’adozione della
PSD2 nel 2015 ha poi risposto alla necessità di migliorare il livello di protezione e sicurezza degli
utenti e di regolamentare i nuovi tipi di servizi di pagamento legati all’open banking diffusisi
successivamente all’adozione della PSD1 e sin lì non disciplinati18.
Al di là delle modifiche e integrazioni più di dettaglio frutto di un necessario adeguamento delle
norme alla luce dell’esperienza applicativa, se è vero che le iniziali proposte pubblicate dalla
Commissione europea nel giugno 2023 sembrano mantenere il pacchetto PSD3/PSR in continuità con
la PSD2, come si vedrà nel presente lavoro l’attuale negoziato offre l’occasione per valutare una
revisione dello scope della disciplina sui servizi di pagamento in una prospettiva evolutiva.
Altra rilevante novità è rappresentata dalla fusione del corpus normativo europeo in materia di
moneta elettronica all’interno della nuova disciplina sui servizi di pagamento, con la conseguente
abrogazione della direttiva 2009/110/CE (Electronic Money Directive – EMD2). Lo scopo è garantire
un maggior grado di armonizzazione e una più coerente applicazione dei due regimi, pur mantenendo
nel pacchetto PSD3/PSR un insieme di disposizioni volte a preservare determinate specificità in
materia sia di autorizzazione che di prestazione delle attività relative alla moneta elettronica19.
Ulteriore questione di notevole rilevanza, infine, riguarda il coordinamento con altre discipline
settoriali dell’Unione europea, in particolare il MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation), il
regolamento UE 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività.
2. Negative scope o estensione “mirata”?
Il pacchetto PSD3/PSR pone una serie di questioni aperte rispetto ai technical service provider
(TSP), per tali intendendosi i fornitori di servizi che supportano la prestazione di servizi di pagamento
PSD2 è declinata in due servizi (n. 3 e 4, quest’ultimo relativo alla prestazione del servizio «quando i fondi rientrano in
una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento») – viene ricondotta a un unico servizio, il nuovo n.
2 (che ricomprende anche le fattispecie in cui i fondi oggetto di trasferimento rientrano in una linea di credito).
Explanatory Memorandum introduttivo della proposta PSR, p. 7.
Considerando 27 e 28, PSD2.
Tali specificità si evincono ad esempio dall’elencazione separata dei servizi di pagamento e di quelli di moneta
elettronica, riportati in due allegati distinti delle proposte PSD3/PSR: l’Allegato I elenca i servizi di pagamento, l’Allegato
II individua i servizi di moneta elettronica («Emissione di moneta elettronica, amministrazione di conti di pagamento su
cui sono memorizzate unità di moneta elettronica e trasferimento di unità di moneta elettronica»).
senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire20. Anzitutto si tratta di stabilire se essi siano da
escludere dall’ambito di applicazione della nuova disciplina sui servizi di pagamento, come già
previsto dalla PSD2, o debbano ritenersi ricompresi.
L’iniziale proposta della Commissione europea propende per la prima opzione, ossia per
l’esclusione dei servizi prestati dai TSP dall’ambito di applicazione del pacchetto PSD3/PSR. La
ragione è riscontrabile in quanto affermato dalla stessa Commissione, secondo la quale la logica della
PSD2 è disciplinare i servizi forniti agli utenti finali (consumatori, esercenti) e non i servizi relativi
al funzionamento di sistemi e infrastrutture, né i servizi che supportano l’esecuzione di servizi di
pagamento senza essere essi stessi servizi di pagamento (elaborazione di dati, gestione di terminali di
pagamento, servizi cloud, ecc.) né, ancora, i servizi che facilitano esclusivamente la scelta e l’utilizzo
di uno strumento di pagamento (senza effettuare il servizio di pagamento stesso). In particolare,
secondo la Commissione questi servizi sono in gran parte “invisibili” all’utente e non comportano
un’interazione diretta con lo stesso21. Pertanto, nella valutazione di impatto a supporto del pacchetto
PSD3/PSR, la Commissione è giunta alla conclusione che al momento non vi sono ragioni per
estendere l’ambito di applicazione della disciplina sui servizi di pagamento ai fornitori di servizi
tecnici (né ai sistemi di pagamento), ma che la questione deve essere comunque monitorata in vista
di un’eventuale futura legislazione dedicata a questi operatori e separata dalla revisione della PSD222.
È però importante notare che nella proposta della Commissione i TSP sono sì esclusi in via
generale dallo scope, ma a essi si applicano alcune disposizioni specificamente individuate, segnando
in tal modo un’importante differenza rispetto alla PSD2. Si tratta delle seguenti disposizioni di cui
alla proposta PSR23:
i. obblighi in materia di oneri di risoluzione (termination fees) nell’ambito di contratti
quadro qualora i servizi di pagamento siano offerti congiuntamente a servizi tecnici (art.
23(2));
ii. responsabilità dei prestatori di servizi tecnici e dei gestori di schemi di pagamento per
mancata assistenza nell’applicazione dell’autenticazione forte del cliente – cosiddetta
strong customer authentication (SCA) (art. 58);
iii. accordi di esternalizzazione per l’applicazione della SCA (art. 87, cosiddetta SCA
delegation);
iv. poteri di indagine delle autorità nazionali competenti, estesi a prestatori di servizi tecnici
e gestori di sistemi di pagamento (art. 91(3)).
Al contempo, la proposta della Commissione prevede una clausola di riesame ai sensi della quale,
entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, la Commissione dovrebbe presentare al
Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione
sull’ambito di applicazione – se del caso corredata da una proposta legislativa – in particolare per
Art. 3(36), PSR. Da questo punto di vista, si può notare una rilevante differenza con i prestatori di servizi di disposizione
di ordine di pagamento (Payment Initiation Service Provider – PISP) e i prestatori di servizi di informazione sui conti
(Account Information Service Provider – AISP), spesso collettivamente indicati come Third-Party Provider (TPP),
operatori specializzati nell’offerta di servizi di open banking. Questi operatori, che analogamente ai TSP non detengono
mai i fondi dei clienti, sono invece stati inclusi nell’ambito di applicazione della PSD2 in considerazione della natura
finanziaria dei servizi prestati. Più in generale, per una disamina di come dal punto di vista terminologico la definizione
di “terza parte” possa differire tra regolamentazioni, si veda Cerrato et al. (2024).
Commissione europea (2023e), pp. 162-163. Un’ulteriore argomentazione adottata dalla Commissione è la necessità di
evitare sovrapposizioni con le attività di sorveglianza svolte nell’ambito dell’Eurosistema ai sensi dell’art. 127(2) del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Commissione europea (2023e), pp. 7, 197 e Annex 6.
Art. 2(2)(i), PSR.
quanto riguarda i sistemi di pagamento, gli schemi di pagamento e i prestatori di servizi tecnici24. Con
questa prima opzione di policy la questione dell’estensione del campo applicativo della disciplina sui
servizi di pagamento verrebbe pertanto “rimandata” a una futura revisione del pacchetto PSD3/PSR.
La seconda opzione di policy relativa ai TSP, emersa nel corso del negoziato in seno al Consiglio,
consisterebbe in un ribaltamento della prospettiva. Anziché mantenere i TSP nel negative scope pur
con l’applicazione di una serie disposizioni, gli stessi andrebbero ricompresi nel positive scope,
seppur limitatamente all’applicazione di una serie di regole specifiche25. Questo approccio
consentirebbe di tenere conto dello sviluppo di tali servizi anche rispetto al ruolo delle BigTech e
della loro crescente importanza nel mercato dei pagamenti26. Più nello specifico questa seconda
opzione andrebbe implementata tenendo conto che la categoria dei TSP può comprendere una
notevole varietà di operatori, sicché si tratterebbe anzitutto di individuare i servizi da essi erogati
nella catena dei pagamenti. In tal modo sarebbe possibile identificare un sottoinsieme di TSP ai quali
applicare alcuni requisiti specifici di cui alla nuova disciplina sui servizi di pagamento27. Questa
soluzione rappresenterebbe allora un’anticipazione temporale dell’esito della valutazione relativa
all’inclusione nello scope di alcuni servizi tecnici, che l’iniziale proposta della Commissione europea,
come visto, rimanderebbe invece alla futura revisione del pacchetto PSD3/PSR.
Se a prima vista le due opzioni di policy sembrano condurre al medesimo risultato consistente
nell’applicare ai TSP solo alcune specifiche disposizioni del pacchetto PSD3/PSR, in realtà le stesse
sottintendono a due visioni diverse nell’approcciare il rapporto fra TSP e disciplina sui servizi di
pagamento. Se confermata, la seconda opzione segnerebbe infatti un mutamento nell’impostazione
sinora seguita dal legislatore europeo poiché schiuderebbe il perimetro applicativo PSD3/PSR
all’inclusione di entità non-finanziarie che non prestano servizi di pagamento e, ove confrontata con
la prima opzione, potrebbe essere interpretata nel senso di aprire a un’eventuale estensione ai TSP di
altre specifiche disposizioni in materia di servizi di pagamento.
Al contempo, le proposte di cui al negoziato per la revisione della PSD2 in relazione ai TSP
dovrebbero tenere conto della necessità di valutare le interazioni con altre discipline rilevanti fra cui,
in particolare, il regolamento UE 2022/2554 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore
finanziario, il DORA – Digital Operational Resilience Act28.
Art. 108(2), PSR e analogamente art. 43(2), PSD3. Inoltre, l’art. 43, PSD3, al par. 1 prevede che cinque anni dopo
l’entrata in vigore della direttiva la Commissione presenti al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato
economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione e sull’impatto della stessa, se del caso corredata da una
proposta legislativa, con riguardo, tra l’altro, all’adeguatezza dell’ambito di applicazione, in particolare rispetto alla
possibilità di estenderlo a taluni servizi, compresa la gestione di sistemi di pagamento e la prestazione di servizi tecnici,
tra cui il trattamento o la gestione di portafogli digitali.
Consiglio dell’Unione europea (dicembre 2023), p. 11. Nel rapporto l’esigenza di chiarire il positive scope del PSR è
riferita, oltre che ai TSP, anche a gestori di sistemi e schemi di pagamento.
Per un precedente contributo sul tema, Provini (2022), p. 45.
Al riguardo è utile segnalare che il considerando 16, PSR, riporta il seguente elenco non esaustivo di servizi tecnici:
l’elaborazione e la registrazione di dati, i servizi di payment gateway, i servizi fiduciari e di protezione della riservatezza,
l’autenticazione dei dati e delle entità, la fornitura di reti informatiche (fornitori IT) e di comunicazione (i cosiddetti Telco
Service Providers), la fornitura e la manutenzione di interfacce utente per raccogliere le informazioni di pagamento
(compresi terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento). Tale elencazione è già riportata dall’art. 3(j), PSD2,
fatta eccezione per i gateway di pagamento che sono ora aggiunti alla lista.
Il DORA stabilisce obblighi per la sicurezza dei sistemi informatici e di rete che sostengono i processi commerciali
delle entità finanziarie, ampia categoria che comprende banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica, ma
che non include i fornitori terzi di servizi ICT. Per coprire il rischio di terze parti a cui le entità finanziarie sono esposte
il DORA introduce altresì un quadro di sorveglianza dell’Unione per i fornitori terzi di servizi ICT considerati critici,
fatte salve le esenzioni di cui all’art. 31(8) del regolamento, tra le quali quella per i fornitori terzi che sono già soggetti ai
quadri dei meccanismi di sorveglianza afferenti al Sistema europeo delle banche centrali. Per una disamina sul DORA e
sul suo rapporto con altre normative, Cerrato et al., pp. 19-23.
Sotto altro profilo, sussisterebbe poi la necessità di assicurare in sede applicativa il
coordinamento di eventuali proposte inerenti ai TSP con le attività di sorveglianza sui sistemi di
pagamento fondate sull’art. 127(2), TFUE, al fine di evitare duplicazioni29.
I digital wallet provider rappresentano un’altra categoria di soggetti rispetto ai quali occorre
valutare il perimetro applicativo della disciplina sui servizi di pagamento alla luce degli sviluppi
tecnologici. A tal riguardo, il PSR introduce un’importante novità distinguendo tra le due categorie
dei portafogli pass-through digitali e dei portafogli elettronici prepagati, con esiti diversi in ordine
alla loro qualificazione giuridica e, dunque, all’applicazione o meno della disciplina sui servizi di
pagamento.
I portafogli pass-through digitali sono utilizzati per la tokenizzazione di uno strumento di
pagamento esistente, come ad esempio una carta di pagamento, che viene tokenizzata per abilitare i
pagamenti in modalità contactless. Questi wallet digitali sono considerati servizi tecnici seppur con
la particolarità che, rispetto ad altri TSP, essi comportano un’interazione diretta con l’utente 30. Di
conseguenza, i fornitori di questo tipo di wallet non sono assoggettati al regime di autorizzazione e
vigilanza previsto dal pacchetto PSD3/PSR31, sebbene anche per essi si riscontri l’impostazione che
porta all’applicazione di alcune specifiche regole. In particolare, anche ai gestori di portafogli passthrough digitali si applica l’art. 87, PSR, in materia di accordi di esternalizzazione tra PSP e TSP per
l’applicazione della SCA (SCA delegation). Ciò significa che, laddove sia il gestore del portafoglio
pass-through digitale a verificare gli elementi della SCA, l’accordo di esternalizzazione tra il PSP del
pagatore e il gestore dovrà prevedere che il PSP, da un lato, mantiene la piena responsabilità in caso
di mancata applicazione della SCA e, dall’altro, ha il diritto di sottoporre ad audit e controllare le
disposizioni in materia di sicurezza del gestore del portafoglio. Infine, va osservato che i fornitori di
questo tipo di wallet possono essere attratti in qualità di arrangement di pagamento alla sorveglianza
di cui al PISA framework (Eurosystem oversight framework for electronic payment instruments,
schemes and arrangements) al ricorrere dei relativi criteri di rilevanza32.
La seconda categoria di wallet corrisponde ai portafogli elettronici prepagati, come gli stagedwallet, in cui gli utenti possono conservare fondi per future operazioni online. Diversamente dai
portafogli pass-through digitali, gli staged-wallet sono considerati uno strumento di pagamento e la
loro emissione come un servizio di pagamento33. Anche gli staged-wallet possono poi essere attratti
Commissione europea (giugno 2023e), pp. 162-163.
I portafogli pass-through sono pertanto esclusi dalla definizione di strumento di pagamento, risultando piuttosto
ascrivibili al concetto di “applicazione di pagamento”. Ciò in quanto, come spiega il considerando 24, PSR: «secondo il
parere della Commissione, un token non può essere considerato di per sé uno strumento di pagamento ma, piuttosto,
un’applicazione di pagamento ai sensi dell’articolo 2, punto 21), del regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo
e del Consiglio». Quest’ultima disposizione reca la seguente definizione di applicazione di pagamento: «software o
equivalente caricato su un dispositivo che permette di disporre operazioni di pagamento basate su carta e che consente
al pagatore di impartire ordini di pagamento».
Commissione europea (giugno 2023e), pp. 162-164, in cui si ammette comunque l’eventualità di riesaminare la
questione in futuro. Cfr. anche la già richiamata clausola di riesame di cui all’art. 43(1), PSD3.
L’Eurosistema applica un sistema a punti per individuare gli schemi e gli arrangement oggetto di sorveglianza, fondato
su quattro criteri individuati dall’exemption policy del PISA e relativi alla dimensione della base di utenti finali o di
prestatori di servizi di pagamento, al grado di penetrazione del mercato in termini di volume e di valore, alla rilevanza
geografica. Al 2 agosto 2023 gli arrangement oggetto di sorveglianza dell’Eurosistema sono tre: Apple Pay, Google Pay
PayPal
Europe
(quest’ultimo
qualificato
anche
schema
pagamento),
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/List_of_payment_schemes_and_arrangements_overseen_under_PISA_framework
.pdf.
Considerando 24, PSR, e Commissione europea (giugno 2023e), p. 161, in cui si nota che l’emissione di staged wallet
richiede un’autorizzazione come istituto di moneta elettronica. Questa qualificazione comporta inoltre l’applicazione del
DORA che, all’art. 2(1), elenca gli IMEL fra le entità finanziarie destinatarie del regolamento.
alla nozione di arrangement di pagamento di cui al PISA framework, dovendosi in questo caso tenere
al contempo presenti le esigenze di coordinamento tra le attività di sorveglianza sull’arrangement e
il regime di vigilanza ai fini della disciplina sui servizi di pagamento e sull’emissione di moneta
elettronica34.
Un’impostazione simile a quella della seconda opzione di policy vista per i TSP riguarderebbe i
cosiddetti gestori di ATM (automated teller machine) indipendenti, ossia i gestori di sportelli
automatici per il prelievo di contante. Attualmente l’art. 3(o), PSD2, disapplica la direttiva ai servizi
di prelievo di contante offerti tramite ATM, per conto di uno o più emittenti della carta, da prestatori
che non siano parti del contratto quadro con il cliente, a condizione che detti prestatori non forniscano
altri servizi di pagamento35. Al contempo, la PSD2 richiede che al cliente siano fornite le informazioni
in merito alle commissioni sui prelievi sia prima che dopo l’esecuzione del prelievo. Il pacchetto
PSD3/PSR rileva che l’esclusione degli ATM indipendenti dal campo di applicazione della PSD2 si
è tuttavia rivelata di difficile applicazione nella pratica a causa delle incertezze circa l’individuazione
di concrete fattispecie di esclusione36. Per superare questa criticità, la nuova disciplina proposta dalla
Commissione introduce la nozione di ATM deployer (“gestore di ATM” nella versione italiana), per
tale intendendosi il gestore di sportelli automatici per il prelievo di contante che non tiene conti di
pagamento (art. 3(54), PSR)37. Il portato innovativo di questa impostazione si riflette nella scelta di
non escludere totalmente i gestori di ATM dall’ambito di applicazione del pacchetto PSD3/PSR,
assoggettandoli invece a uno specifico regime adeguato ai rischi connessi con l’attività prestata38.
Questo regime si traduce non nell’obbligo di un’autorizzazione, ma in un requisito di mera
registrazione presso l’autorità competente dello Stato membro di origine39. La registrazione è
accompagnata da una serie di elementi informativi e documentali40 da cui però mancano le
informazioni e la documentazione necessarie a presidiare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo. Dal momento che questi rischi sono potenzialmente elevati in ragione della natura stessa
di servizi di prelievo di contanti è pertanto auspicabile che questa potenziale lacuna sia sanata in sede
di definizione dei testi PSD3/PSR41.
Cfr. il par. 5 del PISA framework, dedicato al coordinamento con altre autorità di sorveglianza e/o vigilanza.
Per una ricognizione dei diversi modelli di business nel mercato dei servizi di prelievo di contante, Ardizzi e Cologgi
(2022).
Considerando 9, PSR.
La nuova definizione di gestori di ATM presenta due differenze rispetto all’art. 3(o), PSD2: i) scompare la specifica
secondo cui i relativi servizi sono offerti «per conto di uno o più emittenti della carta»; ii) al fine di superare le ambiguità
sorte nell’applicare la PSD2 viene, di converso, esplicitato che si tratta di soggetti che non tengono conti di pagamento.
Analogamente a quanto prevede la PSD2, viene poi confermato l’obbligo di informare i clienti sulle commissioni sia
prima che dopo l’esecuzione del prelievo (art. 7, PSR).
Considerando 63, PSD3.
Art. 38, PSD3.
Tramite il richiamo all’art. 3, PSD3, si tratta delle seguenti informazioni e documenti: programma di attività; piano
aziendale; dispositivi di governo societario, meccanismi di controllo interno e accordi stipulati per l’utilizzo dei servizi
ICT; procedura per monitorare e gestire gli incidenti relativi alla sicurezza e i reclami dei clienti in materia di sicurezza;
procedura per archiviare, monitorare, tracciare e limitare l’accesso ai dati sensibili relativi ai pagamenti; disposizioni in
materia di continuità operativa; documento relativo alla politica di sicurezza; descrizione dell’organizzazione strutturale;
identità degli amministratori e delle altre persone responsabili della gestione; stato giuridico e statuto; indirizzo della sede
legale.
Questi rischi sono stati evidenziati anche nel Rapporto Annuale 2020 dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per
l’Italia in cui si afferma che «L’assenza di limiti agli importi complessivi prelevabili anche mediante operazioni
successive, il collocamento delle “macchine” presso operatori non finanziari a elevato rischio di riciclaggio, la
possibilità di offrire congiuntamente servizi di versamento e di prelevamento consentendo forme di ricircolo del contante,
acuiscono
rischi
riciclaggio
connessi
l’attività
degli
indipendenti.»
(https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-annuale/2021/Rapporto-UIF-anno-2020.pdf, p. 66). A fronte delle
suesposte criticità, si potrebbe ipotizzare di integrare i requisiti informativi e documentali di cui all’iniziale richiesta di
Con riferimento ai gestori di ATM si pone inoltre la necessità di comprendere il significato
sostanziale della previsione di cui all’art. 38(4), PSD3 («Le persone che prestano i servizi di cui al
paragrafo 1 [ossia, i gestori di ATM] del presente articolo sono trattate come istituti di pagamento»).
Andrebbe cioè chiarito se questa previsione debba intendersi nel senso che i gestori di ATM devono
essere considerati istituti di pagamento assoggettati a un regime light oppure, piuttosto, una diversa
categoria di soggetti con uno specifico regime ispirato a quello degli istituti di pagamento. È una
specificazione di non poco momento, in quanto consentirebbe anche di chiarire quali norme
AML/CFT siano applicabili a questi soggetti. Per ragioni di certezza del diritto, sembra potersi
ritenere preferibile la seconda opzione volta a considerare i gestori di ATM quale nuova categoria di
soggetti analoghi agli istituti di pagamento e assoggettati a un particolare regime di registrazione,
opzione che del resto è stata sostenuta dagli Stati membri in sede di negoziato all’interno del
Consiglio42.
Il nuovo pacchetto PSD3/PSR esclude inoltre esplicitamente dal proprio campo di applicazione
i servizi di cash-in-shop e cashback. Con riferimento al primo, l’art. 2(2)(e), PSR, nello specificarne
l’esclusione, definisce i servizi di cash-in-shop come i «servizi in cui il contante è fornito in negozi
al dettaglio a seguito di una richiesta esplicita dell’utente di servizi di pagamento, ma
indipendentemente dall’esecuzione di qualsiasi operazione di pagamento e senza alcun obbligo di
acquisto di beni e servizi», stabilendo altresì che all’utente sono fornite informazioni su eventuali
spese per questo servizio prima della fornitura del contante richiesto. Questa impostazione risponde
alla finalità di aumentare l’accesso al contante esplicitata dalla Commissione europea43. Si riscontra
pertanto l’approccio, analogo alla prima opzione di policy vista per i TSP, che esclude determinate
tipologie di servizio dall’ambito di applicazione del pacchetto PSD3/PSR, seppur assoggettandole a
specifiche disposizioni. Più precisamente, l’art. 37, PSD3, prevede l’esenzione dall’applicazione
della direttiva per i dettaglianti (persone fisiche o giuridiche) che offrono nei negozi fisici servizi di
cash-in-shop, senza necessità di un’autorizzazione come prestatore di servizi di pagamento, una
registrazione o la qualifica di agente di un istituto di pagamento. Questa esenzione è riconosciuta
purché siano soddisfatte due condizioni: a) il servizio è offerto da un soggetto che vende beni o servizi
nei propri locali a titolo di occupazione principale; b) l’importo del contante fornito non supera la
soglia di 50 euro per prelievo. Il medesimo art. 37, al par. 2, lascia poi salve le previsioni della AMLD
IV e le altre pertinenti normative dell’Unione europea o nazionali in materia AML/CFT.
Le predette proposte relative al cash-in-shop potrebbero tuttavia generare criticità o, comunque,
necessiterebbero di ulteriori chiarimenti o affinamenti. Anzitutto, nel considerando 62, PSD3, si
afferma che il massimale di 50 euro verrebbe previsto al duplice scopo di evitare la concorrenza sleale
tra gestori di ATM e dettaglianti che offrono servizi di cash-in-shop e di garantire che i negozi non
esauriscano rapidamente il contante. A fronte di questa considerazione, nei lavori della Commissione
non si rintracciano tuttavia ulteriori argomentazioni di natura economica a sostegno della specifica
registrazione con le informazioni previste dall’art. 3(3), lett. k) e m), PSD3, rispettivamente riguardanti la descrizione dei
meccanismi di controllo interno al fine di conformarsi alla direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del
sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (AMLD IV) e al regolamento UE 2015/847
riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (TFR – Transfer of Funds Regulation) e le
informazioni relative alle partecipazioni qualificate nel capitale del richiedente.
Consiglio dell’Unione europea (2023).
Considerando 62, PSD3 e considerando 10, PSR. Per un’analisi comparata dei diversi canali di accesso al contante,
Coletti et al. (2023), pp. 18-19.
soglia di esenzione fino a 50 euro, come invece sarebbe stato auspicabile44. A ciò si aggiunga che
questo massimale potrebbe creare il rischio di un trattamento disomogeneo tra diversi dettaglianti a
seconda che gli stessi si mantengano o meno sotto la soglia dei 50 euro. Un’opzione di policy
alternativa potrebbe essere quella di prevedere un unico regime per tutti gli esercenti che offrono
servizi di cash-in-shop, indipendentemente dall’importo prelevato e consistente nell’obbligo di
operare in qualità di agenti del PSP che offre il servizio di prelievo di contante, con il risultato tra
l’altro di riferire in capo al relativo PSP la valutazione di conformità dei presidi AML/CFT45. Questa
impostazione è da ritenere preferibile, poiché consentirebbe di superare la criticità derivante dall’art.
37(2), PSD3 che, nel richiamare l’applicazione delle norme AML/CFT anche per i servizi di cash-inshop, non sembra tuttavia tenere in conto che l’esenzione renderebbe altrimenti di fatto inefficace
l’enforcement di tali presidi. Infine, sebbene il considerando 62, PSD3, affermi che questi servizi di
fornitura di contante dovrebbero essere soggetti all’obbligo di comunicare eventuali commissioni
addebitate al cliente, è pur vero che di tale obbligo non pare esservi traccia nell’art. 37 della proposta
di direttiva né, a causa delle medesime criticità citate per i profili AML/CFT, vi sarebbe modo di
verificarne l’effettivo rispetto.
Con riferimento al cashback, il pacchetto PSD3/PSR proposto dalla Commissione europea ne
conferma senza modifiche l’esclusione in toto dall’ambito di applicazione46. Purtuttavia, una
questione che richiederebbe ulteriore considerazione nel corso dell’attuale negoziato riguarda la
necessità di garantire un’adeguata trasparenza verso gli utenti rispetto a eventuali commissioni
applicate al servizio47.
L’ultima tipologia di servizi esaminabile in relazione alla possibile estensione dell’ambito di
applicazione del pacchetto PSD3/PSR è il Buy Now Pay Later (BNPL), denominazione con cui si
indicano servizi tipicamente erogati da piattaforme online e consistenti in una dilazione di pagamento
collegata all’acquisto di un bene o servizio. La proposta PSD3, al considerando 35, riconosce che i
servizi di BNPL hanno principalmente natura creditizia e che pertanto non dovrebbero costituire un
servizio di pagamento, trovando invece la propria disciplina nella recente direttiva UE 2023/2225
relativa ai contratti di credito ai consumatori (Consumer Credit Directive II – CCD II), che ha
sostituito la direttiva 2008/48/CE (CCD)48. Si tratterebbe pertanto, nel riconoscere la natura creditizia
dei servizi di BNPL, di intervenire sul testo della proposta PSD3 per chiarire espressamente che il
La valutazione di impatto della Commissione europea si limita a indicare l’opportunità di un massimale nell’intervallo
di 50-100 euro, da specificarsi ulteriormente.
Per l’ambito nazionale si segnala che l’art. 1, comma 504, della legge del 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio
per il 2024) ha sostituito il comma 6 dell’art. 17 del decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 (decreto
antiriciclaggio), stabilendo in particolare che, nel servizio di prelievo di contante effettuato tramite agenti in attività
finanziaria oppure soggetti convenzionati e agenti (cosiddetti “esercizi commerciali di prossimità”), l’osservanza da parte
dei PSP degli obblighi di adeguata verifica della clientela è dovuta per le operazioni occasionali che superino l’importo
complessivo di 250 euro al giorno, esentando pertanto le operazioni al di sotto di tale soglia. Come specificato dalla
medesima norma, questa novità risponde all’obiettivo di agevolare l’accesso ai servizi di pagamento, «con particolare
riferimento alle aree interne e a rischio di desertificazione».
L’art. 3(e), PSD2, esclude dall’ambito di applicazione della direttiva i servizi in cui il beneficiario fornisce contante al
pagatore nel contesto di un’operazione di pagamento per l’acquisto di beni e servizi, a seguito di una richiesta esplicita
dell’utente immediatamente precedente l’esecuzione dell’operazione. Negli stessi termini l’art. 2(2)(d), PSR.
Questa necessità è stata espressa dagli Stati membri in sede di negoziato, v. Consiglio dell’Unione europea (dicembre
2023), p. 14.
La CCD II è entrata in vigore il 19 novembre 2023. I sistemi di tipo BNPL sono inclusi nell’ambito di applicazione
della nuova direttiva (cfr. considerando 16), salvo le esclusioni relative alle dilazioni di pagamento che soddisfino
determinati requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’art. 2(2)(h), CCD II.
BNPL può essere ricompreso nelle attività di concessione di crediti accessori alla prestazione di
servizi di pagamento che l’art. 18(4) della PSD2 consente di effettuare agli istituti di pagamento 49.
3. Il coordinamento con il MiCAR. Il grande assente?
Sebbene il MiCAR rappresenti la cornice normativa a cui ascrivere i mercati delle cripto-attività50,
è pur vero che esso non si occupa esplicitamente del possibile utilizzo delle cripto-attività con
funzione di pagamento. La definizione dei contenuti del pacchetto PSD3/PSR fornirebbe pertanto
l’occasione per affrontare la questione della possibilità di prestare servizi di pagamento aventi a
oggetto cripto-attività51. L’introduzione di un corpus normativo dedicato all’utilizzo delle criptoattività (o di alcune di esse) con finalità di pagamento rappresenterebbe uno sviluppo di notevole
rilevanza per la disciplina sui servizi di pagamento, poiché avrebbe una portata innovativa
paragonabile a quella che ebbero le norme in materia di open banking all’epoca dell’adozione della
PSD2.
Il MiCAR introduce una regolamentazione armonizzata a livello europeo per l’offerta al pubblico,
l’emissione e la negoziazione di cripto-attività diverse da quelle che rappresentano versioni digitali
di strumenti già rientranti nel campo di applicazione degli atti legislativi dell’UE in materia di servizi
finanziari52. Il regolamento europeo individua tre tipologie di cripto-attività, con l’applicazione di
regole distinte. Le prime due categorie rappresentano quelle che nella pratica di mercato sono
comunemente note come stablecoin: si tratta dei token di moneta elettronica (electronic money token
– EMT), che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta
ufficiale, e dei token collegati ad attività sottostanti (asset-referenced token – ART), che mirano a
mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei
due, comprese una o più valute ufficiali. Semplificando, è possibile affermare che il concetto di EMT
corrisponde alle stablecoin riferite a una valuta ufficiale, mentre agli ART sono riconducibili tutte le
altre stablecoin riferite, in particolare, a commodities come l’oro, panieri di valute ufficiali, altre
L’art. 18(4), PSD2, consente agli istituti di pagamento di concedere crediti relativi a servizi di pagamento di cui al
punto 4 o 5 dell’allegato I della direttiva (esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di
credito accordata a un utente di servizi di pagamento; emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di
operazioni di pagamento) ove siano rispettate determinate condizioni, tra cui il carattere accessorio del credito in relazione
all’esecuzione dell’operazione di pagamento. La medesima impostazione è riflessa nell’art. 10(4), PSD3, che tuttavia si
limita a menzionare il solo punto 2 dell’allegato I della proposta di direttiva e dunque restringerebbe al solo servizio di
esecuzione di operazioni di pagamento la possibilità di concedere credito accessorio. Andrebbe pertanto chiarito in sede
di negoziato se questa possibilità riguardi anche i servizi di emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento
di operazioni di pagamento (numeri 3 e 4 secondo la nuova numerazione di cui all’All. I PSD3/PSR), in linea con
l’impostazione di cui alla PSD2.
Per una disamina del contesto in cui si è sviluppata la regolamentazione europea delle cripto-attività, anche in rapporto
agli sviluppi a livello internazionale e di mercato, Ardizzi et al. (2023); Abate et al. (2023); Maume (2023).
Un altro atto legislativo che contribuisce a questa cornice normativa è il regolamento UE 2023/1113 riguardante i dati
informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività (il nuovo Transfer of Funds Regulation
– TFR recast), pubblicato congiuntamente al MiCAR. In linea con gli standard del Gruppo di Azione Finanziaria
Internazionale (GAFI) il TFR recast ha introdotto l’obbligo di corredare i trasferimenti in cripto-attività di dati informativi
relativi al cedente e al cessionario, analogamente a quanto già previsto per i trasferimenti in fondi. Esso ha inoltre
modificato la direttiva AMLD IV per includere i prestatori di servizi per le cripto-attività tra gli intermediari finanziari e
quindi assoggettarli ai relativi controlli in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo.
Il MiCAR definisce il concetto di cripto-attività come una «rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che
può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia
analoga». Il regolamento si applica alle cripto-attività non già rientranti nell’ambito di applicazione degli atti legislativi
dell’Unione in materia di servizi finanziari. In particolare, sono pertanto esclusi dal MiCAR le versioni basate su DLT
degli strumenti finanziari (cosiddetti strumenti finanziari tokenizzati).
cripto-attività o anche una combinazione delle precedenti53. La terza categoria è rappresentata dalle
cripto-attività diverse dalle precedenti (cosiddette crypto other than) e include sia le cripto-attività
unbacked, ossia non garantite da attività sottostanti, sia gli utility token54.
Il MiCAR sarà interamente applicabile dal 30 dicembre 2024 ma l’applicazione dei Titoli III e IV
(relativi rispettivamente ad ART ed EMT) è anticipata al 30 giugno 2024.
Seppur accomunati dalla riconducibilità al concetto di stablecoin, tra gli EMT e gli ART esistono
notevoli differenze in termini di qualificazione giuridica e funzione economica. Il MiCAR considera
gli EMT l’equivalente tokenizzato della moneta elettronica, riservando pertanto l’emissione a banche
e istituti di moneta elettronica (IMEL) e prevedendo l’applicazione della disciplina della EMD2, salvo
ove diversamente specificato dal MiCAR stesso55. I possessori di EMT sono titolari di un credito nei
confronti dell’emittente e i token sono rimborsabili su richiesta in qualsiasi momento al valore
nominale, ossia in rapporto 1:1 con la valuta ufficiale di riferimento 56. Dalla considerazione degli
EMT come moneta elettronica deriva inoltre la loro classificazione come “fondi” ai sensi della
disciplina sui servizi di pagamento57. Di conseguenza, gli EMT si contraddistinguono per una duplice
natura, essendo al tempo stesso ricompresi nella nozione di cripto-attività, da un lato, e in quelle di
moneta elettronica e di fondi, dall’altro. Da questa duplice caratterizzazione derivano, come si vedrà,
diverse questioni rispetto al coordinamento tra il MiCAR e la disciplina sui servizi di pagamento.
L’emissione di ART è riservata a due categorie di soggetti: i) una categoria di emittenti
specializzati introdotta ex novo dal MiCAR e assoggettati a uno specifico regime di autorizzazione e
vigilanza; ii) le banche, previa notifica alle autorità nazionali competenti. Diversamente dagli EMT,
il diritto di rimborso è riconosciuto ai possessori di ART non al valore nominale ma al valore di
mercato delle attività a cui il token è riferito58.
Altra differenza con gli EMT che è di particolare rilevanza ai fini del presente lavoro riguarda le
funzionalità associabili agli ART. Le funzioni d’uso possono infatti essere diverse e mutare anche in
base al valore di mercato delle attività rispetto alle quali il token mira a stabilizzare il proprio valore.
Il singolo utente potrebbe detenere un ART per finalità di copertura del rischio o di natura speculativa,
ad esempio per lucrare sull’apprezzamento delle attività a cui il token fa riferimento59. Un ART può
Lehmann (2024). Un ART può pertanto riferirsi a un paniere costituito da due o più valute o anche a un paniere
composto da una o più valute e altri asset. Non può invece fare esclusivamente riferimento al valore di una singola valuta
ufficiale, in quanto in tal caso si rientrerebbe nella categoria degli EMT.
Gli utility token sono definiti dal MiCAR come un tipo di cripto-attività destinato unicamente a fornire l’accesso a un
bene o a un servizio prestato dal suo emittente. Per una disamina più approfondita delle varie categorie di cripto-attività
prevista dal MiCAR, Salomone (2022).
Cfr. l’art. 48(2), MiCAR, ai sensi del quale gli EMT sono considerati moneta elettronica. Inoltre, l’art. 48(3), MiCAR,
specifica che «I titoli II [Condizioni per l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta
elettronica] e III [Emissione e rimborsabilità della moneta elettronica] della direttiva 2009/110/CE si applicano ai token
di moneta elettronica, salvo diversamente specificato nel presente titolo». Tra le disposizioni che il MiCAR applica agli
EMT vi sono gli obblighi di trasparenza relativi alla forma e al contenuto del white paper, il documento che per ciascuna
cripto-attività riporta informazioni sull’emittente, sull’offerente o sulla persona che chiede l’ammissione alla
negoziazione della cripto-attività, sul progetto da realizzare con i capitali raccolti, sull’offerta al pubblico di cripto-attività
o sulla loro ammissione alla negoziazione, sui diritti e sugli obblighi connessi, sulla tecnologia sottostante e sui relativi
rischi. L’obbligo di white paper è una delle caratteristiche che contraddistinguono gli EMT dalla “tradizionale” moneta
elettronica, cfr. Castillo-Olano (2020), p. 92.
Art. 49, MiCAR.
Ai sensi dell’art. 4(25), PSD2, per “fondi” si intendono banconote e monete, moneta scritturale o moneta elettronica.
Art. 39(2), MiCAR. Il rimborso avviene tramite pagamento in fondi, ma è anche prevista l’alternativa di un rimborso
mediante la consegna delle attività a cui il token è collegato.
Senato della Repubblica (luglio 2024).
anche essere impiegato come riserva di valore60 oppure come mezzo di scambio. In particolare,
l’utilizzabilità degli ART come mezzo di scambio è sì esplicitamente riconosciuta dal MiCAR ma
con un insieme di presidi e restrizioni volti a evitare impatti negativi sul sistema finanziario e dei
pagamenti. Ciò in quanto la diffusione su vasta scala di un ART impiegato con finalità di pagamento
potrebbe minare il ruolo delle valute ufficiali e ostacolare la sovranità monetaria dei singoli Stati.
Pertanto, in fase di “accesso al mercato” il MiCAR prevede il diniego dell’autorizzazione
dell’emittente richiedente qualora la BCE adotti un parere negativo per motivi legati al regolare
funzionamento dei sistemi di pagamento, alla trasmissione della politica monetaria o alla sovranità
monetaria61. I medesimi presupposti possono poi portare alla revoca dell’autorizzazione di un
emittente già operativo o a prescrivere misure volte a limitare l’ammontare di ART da emettere o,
ancora, a imporre un taglio minimo di denominazione62. Il MiCAR riporta altresì delle disposizioni
(artt. 22 e 23) specificamente riferite al caso in cui un ART sia utilizzato come mezzo di scambio.
Per gli ART con un valore di emissione superiore a 100 milioni di euro63 si stabilisce un regime di
monitoraggio in base al quale l’emittente riferisce con cadenza trimestrale all’autorità competente
una serie di dati, compresa una stima del numero medio e del valore aggregato medio delle operazioni
giornaliere che sono associate a usi del token come mezzo di scambio in un’area monetaria unica64.
A tal fine per “operazione” si intende «qualsiasi cambiamento della persona fisica o giuridica» che
ha diritto all’ART a seguito del trasferimento del token «da un indirizzo o un conto di registro
distribuito a un altro»65. Si prevedono poi restrizioni quantitative volte a prevenire un ampio utilizzo
degli ART come mezzo di scambio. Qualora per un determinato ART il numero medio e il valore
aggregato medio trimestrali stimati delle operazioni giornaliere associate ai suoi usi come mezzo di
scambio in un’area monetaria unica sia superiore rispettivamente a un milione di operazioni e a 200
milioni di euro, l’emittente è tenuto a interrompere l’emissione e a presentare un piano all’autorità
competente per garantire che questi valori siano riportati e mantenuti al di sotto delle predette soglie.
Il piano è soggetto all’approvazione dell’autorità competente, che può richiedere modifiche,
Al fine di limitare l’utilizzo come riserva di valore degli ART, l’art. 40, MiCAR, vieta agli emittenti e ai CASP di
concedere interessi o qualsiasi forma di remunerazione o altro beneficio legato alla durata del periodo di detenzione del
token. Lo stesso divieto è previsto dall’art. 50, MiCAR, per gli EMT.
Artt. 20(5) e 21(4), MiCAR. Il parere della BCE è vincolante. Il medesimo potere è riconosciuto alla banca centrale di
uno Stato membro non facente parte dell’area dell’euro qualora l’emittente sia stabilito in tale Stato membro o qualora
l’ART faccia riferimento alla valuta di quest’ultimo. Similmente, qualora l’emittente sia un ente creditizio, è previsto che
l’autorità competente richieda a tale soggetto di non offrire al pubblico e di non chiedere l’ammissione alla negoziazione
dell’ART in caso di parere negativo della BCE (o di altra banca centrale di uno Stato membro non appartenente
all’Eurozona) sulla base dei medesimi presupposti (art. 17(5), MiCAR).
Art. 24, MiCAR. La revoca dell’autorizzazione è prevista nel caso in cui il parere della BCE (o di altra banca centrale
di uno Stato membro non appartenente all’Eurozona) rilevi una grave minaccia alla trasmissione della politica monetaria,
al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento o alla sovranità monetaria. Nel caso in cui la minaccia sia presente
ma non rivesta il predetto livello di gravità, si prevede l’imposizione di limiti agli ART da emettere o di un importo
nominale minimo del token.
È inoltre previsto che l’autorità competente possa imporre agli emittenti di ottemperare a tali obblighi di comunicazione
anche per gli ART con un valore di emissione inferiore a 100 milioni di euro.
Gli altri dati sono il numero dei possessori, il valore degli ART emessi e l’entità della riserva di attività, il numero
medio e il valore aggregato medio delle operazioni giornaliere nel trimestre (dunque anche non associate a utilizzi
dell’ART come mezzo di scambio).
Viene anche precisato che «Le operazioni associate allo scambio di fondi o altre cripto-attività con l’emittente o con
un prestatore di servizi per le cripto-attività non devono essere considerate associate a usi del token collegato ad attività
come mezzo di scambio, a meno che non si dimostri che il token collegato ad attività è utilizzato per il regolamento di
operazioni in altre cripto-attività».
compresa l’introduzione di un importo nominale minimo dell’ART, al fine di garantirne una
tempestiva diminuzione dell’uso come mezzo di scambio66.
Diversamente dagli ART e dagli EMT, per le crypto other than il MiCAR stabilisce una disciplina
per l’offerta al pubblico e la richiesta di ammissione alla negoziazione su piattaforme di trading che
non prevede un regime di autorizzazione né specifiche forme di vigilanza, se non quelle
essenzialmente riferite agli obblighi di trasparenza (in primis, l’obbligo di pubblicazione del white
paper) e di correttezza dei comportamenti67.
Oltre a disciplinare l’offerta al pubblico, l’emissione e la negoziazione di cripto-attività, il MiCAR
detta previsioni per la prestazione dei servizi per le cripto-attività, consistenti nei servizi di scambio,
custodia, negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, trasferimento, collocamento,
consulenza e gestione di portafogli. Questi servizi possono essere offerti sia da una nuova categoria
di intermediari specializzati appositamente autorizzati, i prestatori di servizi per le cripto-attività
(crypto-asset service provider – CASP), sia da intermediari già vigilati (tra cui banche e imprese di
investimento) previa notifica all’autorità competente per i servizi considerati equivalenti a quelli
tradizionalmente prestati68.
A fronte di questa prima ricostruzione, è utile suddividere la trattazione distinguendo tra le
predette tre categorie di cripto-attività (EMT, ART e crypto other than) e ponendo specifica
attenzione alle relative funzioni d’uso, con particolare riguardo alla loro idoneità a essere utilizzate
con finalità di scambio e a essere assoggettabili alla disciplina sui servizi di pagamento di cui alle
proposte PSD3/PSR. In particolare, l’analisi va sviluppata con riferimento ai servizi di trasferimento
di cripto-attività, che risultano essere quelli più prossimi ai servizi di pagamento, come desumibile
dalla relativa definizione di cui al MiCAR («la prestazione di servizi di trasferimento, per conto di
una persona fisica o giuridica, di cripto-attività da un indirizzo o un conto di registro distribuito a
un altro»)69.
Infine, se è vero che il rapporto con la disciplina sui servizi di pagamento riguarda soprattutto i
servizi di trasferimento di cripto-attività, la medesima questione si pone in una certa misura anche
rispetto ad altri servizi previsti dal MiCAR, soprattutto alla luce del considerando 90 che, nella sua
sinteticità, apre a una serie di interrogativi nel suo affermare che «[a]lcuni servizi per le cripto-attività,
in particolare la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti, il
collocamento di cripto-attività e i servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti,
potrebbero sovrapporsi ai servizi di pagamento quali definiti nella direttiva (UE) 2015/2366».
Tuttavia, rispetto al servizio di collocamento di cripto-attività pare difficile una qualsiasi
riconducibilità a uno dei servizi di pagamento elencati dalla PSD2. Nel suo essere definito come «la
commercializzazione di cripto-attività agli acquirenti, a nome o per conto dell’offerente o di una
parte a esso connessa»70 il collocamento di cripto-attività sembra piuttosto assimilabile ai servizi di
collocamento di strumenti finanziari elencati dall’art. 4 della direttiva UE 2014/65 relativa ai mercati
L’autorità competente autorizza l’emittente a emettere nuovamente l’ART unicamente quando sia dimostrato che il
numero medio e il valore aggregato medio delle operazioni giornaliere associate ai suoi usi come mezzo di scambio in
un’area monetaria unica è inferiore, rispettivamente, a un milione di operazioni e a 200 milioni di euro.
Senato della Repubblica, (agosto 2024), p. 10. Le disposizioni sulle crypto other than sono riportate nel Titolo II,
MiCAR. A ciò si aggiunga che anche le crypto other than, al pari di ART ed EMT, possono essere oggetto dei servizi per
le cripto-attività disciplinati dal Titolo V del regolamento europeo e, in caso di ammissione (o di richiesta di ammissione)
a una piattaforma di negoziazione, risulta applicabile il Titolo VI in materia di abusi di mercato.
Artt. 59 e 60, MiCAR.
Art. 3(1)(26), MiCAR.
Art. 3(1)(22), MiCAR.
degli strumenti finanziari (MiFID II). Passando, infine, al servizio di custodia e amministrazione,
sembra potersi affermare che il solo prestare tale servizio non porti a configurare un servizio di
pagamento, non essendo il medesimo riconducibile a una delle fattispecie di cui all’elencazione
dell’Allegato I della PSD2 (né di cui al pacchetto PSD3/PSR). Vi è tuttavia da considerare che spesso
la custodia di cripto-attività è associata alla prestazione di altri servizi, compresi quelli che implicano
il trasferimento di token tra utenti. Dal momento che, come più sotto argomentato, si ritiene sussistere
un servizio di pagamento qualora i servizi di trasferimento previsti dal MiCAR abbiano a oggetto
EMT, la rilevanza della custodia e amministrazione emerge pertanto nella misura in cui questa attività
sia funzionale all’esecuzione di operazioni di trasferimento di EMT (si pensi al caso in cui un CASP
offra alla propria clientela dei wallet per custodire le chiavi crittografiche e per ricevere ed eseguire
trasferimenti di EMT da e verso altri utenti).
3.1. EMT e servizi di trasferimento
Tanto il MiCAR quanto le proposte PSD3/PSR confermano la natura degli EMT come
equivalente tokenizzato della moneta elettronica, da cui deriva anche la qualificazione degli EMT
come fondi ai sensi della disciplina sui servizi di pagamento71. È altresì opportuno ricordare che il
pacchetto PSD3/PSR porterà all’abrogazione della EMD2, con la fusione delle disposizioni di questa
direttiva con quelle della PSD2, anche rispetto alle norme applicabili agli EMT.
Se questi aspetti appaiono chiari, non altrettanto si può dire delle due questioni seguenti, fra loro
strettamente collegate: a) il rapporto tra la nozione di “servizi di trasferimento” e di “servizi di
pagamento” aventi a oggetto EMT; b) l’applicabilità ai pagamenti effettuati con EMT delle
disposizioni in tema di trasparenza e diritti e obblighi delle parti di cui alla PSD2.
La prima questione interpretativa attiene al rapporto con la nozione di servizi di pagamento di cui
alla PSD2 e, in prospettiva, di cui al pacchetto PSD3/PSR qualora i servizi di trasferimento previsti
dal MiCAR abbiano a oggetto EMT. La questione è resa particolarmente complessa da quanto
riportato nel considerando 93 del MiCAR: «In funzione delle caratteristiche precise dei servizi
connessi al trasferimento di token di moneta elettronica, tali servizi potrebbero rientrare nella
definizione di servizi di pagamento di cui alla direttiva (UE) 2015/2366 [PSD2]. In tali casi, tali
trasferimenti dovrebbero essere effettuati da un’entità autorizzata a prestare detti servizi di
pagamento conformemente a tale direttiva». In via teorica da questa specificazione si evincerebbe
che l’equivalenza tra i servizi “connessi al trasferimento” di EMT previsti dal MiCAR e i servizi di
pagamento non sarebbe automatica e sempre data72. Questa eventualità pare tuttavia escludersi nel
concreto, in quanto non sembra possibile individuare elementi che portino a negare in via generale la
Cfr. il considerando 29, PSR: «Il regolamento (UE) 2023/1114, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle criptoattività [MiCAR] stabilisce che i token di moneta elettronica sono considerati moneta elettronica. I token di moneta
elettronica sono pertanto inclusi, in quanto moneta elettronica, nella definizione di fondi di cui al presente regolamento».
Similmente il considerando 16 della proposta PSD3.
La formulazione non sempre chiara del MiCAR rispetto ai rapporti con la disciplina sui servizi di pagamento si spiega
anche con il fatto che l’aggiunta dei servizi di trasferimento all’elenco dei servizi per le cripto-attività è avvenuta quando
ormai il negoziato MiCAR era giunto a uno stadio piuttosto avanzato, non essendo questa fattispecie contemplata
dall’originaria proposta di regolamento della Commissione europea. Per un’analisi del rapporto tra l’originaria proposta
MiCAR pubblicata dalla Commissione il 24 settembre 2020 e la PSD2 con riferimento agli EMT, Castillo-Olano (2020),
pp. 92-96, dalla quale emergono le difficoltà interpretative dovute all’assenza dei servizi di trasferimento di cripto-attività
nel contesto dell’iniziale proposta MiCAR.
qualifica come servizio di pagamento73 di un servizio consistente nel trasferimento di EMT da un
pagatore a un beneficiario per il tramite di un intermediario, con la conseguente necessità di rispettare
le disposizioni della PSD2 in tema di autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento74.
La seconda questione relativa all’applicabilità ai pagamenti in EMT delle disposizioni in
materia di trasparenza e diritti e obblighi delle parti di cui alla PSD2 è richiamata dall’art. 142 del
MiCAR, il quale prevede che entro il 30 dicembre 202475 la Commissione, previa consultazione
dell’EBA e dell’ESMA76, presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli ultimi
sviluppi in materia di cripto-attività, in particolare negli ambiti non affrontati dal MiCAR stesso,
corredandola se del caso di una proposta legislativa. Tra le materie oggetto della relazione, l’art.
142(2) elenca «una valutazione del trattamento dei servizi connessi al trasferimento di token di
moneta elettronica [EMT], se non affrontata nel contesto della revisione della direttiva (UE)
2015/2366 [PSD2]». Proprio in relazione a questo passaggio si può osservare come il tema delle
cripto-attività sia per il momento il “grande assente” nel pacchetto PSD3/PSR proposto dalla
Commissione. Nel limitarsi a ribadire la qualificazione degli EMT come fondi, i testi PSD3/PSR nulla
dicono del trattamento dei servizi di trasferimento di EMT. Il tema è ancor più problematico se si
considera che la questione si pone non solo pro futuro rispetto ai contenuti del pacchetto PSD3/PSR
ma anche nell’immediato. Come accennato, il MiCAR ha piena applicazione dal 30 dicembre 2024,
comprese pertanto le disposizioni sui servizi per le cripto-attività. Per il periodo che vedrà
l’applicazione del MiCAR a fianco della PSD2 si pone quindi la questione dell’applicabilità ai servizi
di trasferimento di EMT delle disposizioni in tema di trasparenza e diritti e obblighi delle parti di cui
ai Titoli III e IV della PSD277. Dal momento che la PSD2 per ovvie ragioni “storiche” non tiene conto
delle tecnologie DLT e dello sviluppo delle cripto-attività, l’opera di coordinamento con il MiCAR
andrebbe pertanto risolta identificando singolarmente le disposizioni della PSD2 che risultino
confliggenti o comunque difficilmente applicabili ai servizi di trasferimento di EMT in assenza di
specifici chiarimenti o adattamenti. Si pensi ad esempio alle difficoltà interpretative e operative che
possono sorgere in ragione dell’utilizzo di una tecnologia innovativa quale è la DLT nell’applicazione
dell’autenticazione forte del cliente a operazioni di pagamento in EMT o nella gestione delle
operazioni non autorizzate con i relativi riflessi sul regime di responsabilità delle parti 78. Le
indicazioni puntuali per rispondere a tali questioni potrebbero essere fornite mediante Questions and
Answers (Q&A) pubblicate dalle istituzioni UE, a cui fare riferimento per il periodo di applicazione
del MiCAR a fianco della PSD2. Successivamente, tali questioni dovrebbero trovare una loro
disciplina più compiuta nel contesto di norme di primo livello, idealmente nel pacchetto PSD3/PSR.
Naturalmente, anche per le operazioni aventi a oggetto il trasferimento di EMT possono applicarsi le esclusioni previste
dall’art. 3, PSD2. Si pensi ad esempio alle esclusioni per le operazioni di pagamento con finalità di regolamento di
operazioni su titoli o collegate all’amministrazione degli strumenti finanziari (art. 3, lett. h) e i), PSD2).
Nello specifico questo significa che il CASP autorizzato conformemente al MiCAR è tenuto a essere autorizzato anche
come PSP (in qualità di banca, istituto di pagamento o IMEL) o in alternativa a operare in qualità di agente di un istituto
di pagamento.
È significativo notare che il 30 dicembre 2024 è anche la data a partire dalla quale il MiCAR si applica nella sua
interezza.
L’EBA e l’ESMA sono, rispettivamente, l’Autorità bancaria europea e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e
dei mercati.
La questione è menzionata in Commissione europea (giugno 2023e), pp. 172-173.
Commissione europea (giugno 2023e), pp. 172-173, in cui si menziona la necessità di affrontare le questioni relative
all’applicabilità ai prodotti basati sulla DLT delle disposizioni della PSD2 (in particolare, il Titolo IV in materia di diritti
e obblighi in relazione alla prestazione e all’uso di servizi di pagamento). Si consideri ad esempio la questione relativa
alla verifica dell’identità del cliente associata alle chiavi crittografiche nel caso in cui tali chiavi siano custodite da un
CASP e il cliente utilizzi un’interfaccia dedicata per trasmettere ordini relativi a operazioni in EMT.
Infine, occorre segnalare che il problema del coordinamento con la disciplina sui servizi di
pagamento emerge anche in relazione all’art. 82(2), MiCAR, che affida all’ESMA, in stretta
cooperazione con l’EBA, il compito di emanare orientamenti per quanto concerne le procedure e le
politiche, compresi i diritti dei clienti, nel contesto dei servizi di trasferimento di cripto-attività,
dunque anche quando questi servizi abbiano a oggetto EMT79. Se in base a quanto precedentemente
argomentato i servizi di trasferimento di EMT sono anche servizi di pagamento, si pone perciò la
questione di come coordinare questi orientamenti, che trattano di aspetti quali l’informativa alla
clientela, l’esecuzione dei trasferimenti e il regime di responsabilità, con le analoghe disposizioni
della PSD2. Anche in questo specifico caso lo strumento delle Q&A potrebbe fornire un importante
contributo per risolvere le questioni interpretative sul coordinamento tra il MiCAR e la PSD2.
3.2. L’utilizzo degli ART come mezzo di scambio
Definire con certezza le finalità di utilizzo associabili agli ART è particolarmente problematico
per due ordini di motivi. In primo luogo, si tratta di strumenti il cui valore può essere riferito a una
variegata gamma di attività. Inoltre, il MiCAR stabilisce che gli ART sono oggetto di un diritto di
rimborso al valore di mercato che non garantisce all’utente di ricevere esattamente lo stesso valore in
euro al quale aveva inizialmente acquistato il token. Queste caratteristiche non consentono pertanto
di associare agli ART, in via generale ed ex ante, un utilizzo con funzione di investimento oppure
come mezzo di scambio. Piuttosto, la valutazione delle funzioni d’uso è da svolgersi caso per caso,
con specifico riferimento alle caratteristiche del singolo strumento e del relativo mercato.
Ciò premesso, a fronte di un’impostazione del MiCAR che riconosce ma al tempo stesso limita
l’utilizzabilità degli ART come mezzo di scambio, le proposte PSD3/PSR non affrontano
esplicitamente la questione relativa all’impiego degli ART con finalità di pagamento. Il pacchetto
PSD3/PSR riporta dei richiami al MiCAR esclusivamente in relazione agli EMT e non svolge
pertanto alcun riferimento agli ART né tanto meno alle cripto-attività other than, nemmeno al fine di
escluderli esplicitamente dall’ambito di applicazione.
Poiché gli ART per definizione si riferiscono al valore di qualcosa di diverso da una singola
valuta ufficiale, classificare gli stessi come fondi potrebbe non essere appropriato e, anzi, rischierebbe
di ingenerare dubbi sull’ambito applicativo della nozione di fondi. A beneficio di una maggiore
certezza del diritto, andrebbe allora esplicitato che gli ART non costituiscono “fondi” e non sono
pertanto ricompresi nell’ambito di applicazione della disciplina sui servizi di pagamento, ad esempio
mediante un considerando da inserire nel pacchetto PSD3/PSR.
Questa impostazione verrebbe del resto sostenuta dalle restrizioni qualitative e quantitative che
il MiCAR pone all’utilizzo degli ART come mezzo di scambio. Un ulteriore indice a favore
dell’esclusione può essere individuato, almeno dal punto di vista formale, nell’utilizzo nel MiCAR
dell’espressione “mezzo di scambio” anziché “strumento di pagamento”80. L’impiego di una diversa
terminologia lascia sottendere un’impostazione di policy volta a evitare un’ibridazione della nozione
La bozza di orientamenti è stata inserita nel terzo pacchetto di misure MiCAR oggetto di consultazione da parte di
ESMA pubblicato nel marzo 2024 (in particolare, pp. 86-92):
È pur vero che se da un punto di vista strettamente giuridico l’espressione “mezzo di scambio” in luogo di “strumento
di pagamento” lascia sottintendere la volontà del legislatore europeo di tenere distinte le categorie del MiCAR da quelle
della PSD2, da un punto di vista più di “sistema” possono comunque sorgere dubbi sull’effettiva capacità di cogliere il
significato di questo distinguo formale da parte degli utenti, che potrebbero non rilevare le differenze sostanziali tra gli
ART e gli strumenti di pagamento.
di fondi di cui alla PSD2 con il concetto di ART e a non “contaminare” il perimetro dei servizi e degli
strumenti di pagamento con l’estensione verso strumenti, come gli ART, che possono essere utilizzati
anche per finalità di investimento.
Questa interpretazione è stata accolta anche dai primi commentatori dell’originaria proposta
MiCAR pubblicata dalla Commissione europea il 24 settembre 2020, i quali notavano che i
trasferimenti di ART non sono riconducibili a servizi di pagamento quali il bonifico o la rimessa di
denaro poiché gli ART non sono fondi e, per lo stesso motivo, non possono considerarsi strumenti di
pagamento81. Più recentemente, questa impostazione è stata riflessa nella Comunicazione in merito
all’applicazione del MiCAR pubblicata dalla Banca d’Italia il 22 luglio 202482, in cui si evidenziano
le differenze esistenti fra le diverse categorie di cripto-attività, con particolare riguardo all’idoneità o
meno ad assolvere a funzione di pagamento. Anche in ragione dei presidi e delle restrizioni che il
MiCAR pone per limitarne l’impiego come mezzi di scambio, la Comunicazione evidenzia che i
soggetti destinatari della stessa devono prestare particolare attenzione qualora gli ART vengano
offerti alla clientela a fini di pagamento, valutando scrupolosamente tutti i rischi connessi.
Dall’esclusione degli ART dal campo applicativo del pacchetto PSD3/PSR discende pertanto che
la prestazione di servizi aventi a oggetto questo tipo di token, inclusi i servizi di trasferimento, è
disciplinata esclusivamente dal MiCAR e dalle relative misure attuative, tra cui i già ricordati
orientamenti dell’ESMA sulle procedure e politiche, compresi i diritti dei clienti, nel contesto dei
servizi di trasferimento. Sebbene questi orientamenti consentano di definire delle forme di protezione
per gli utenti, sarebbe stato tuttavia preferibile assicurare un maggior grado di cogenza prevedendo
all’interno del corpus normativo stabilito dal MiCAR delle disposizioni di primo o di secondo livello
per la tutela dell’utenza, in luogo di “mere” linee guida.
3.3. Crypto other than: quale rapporto con il settore dei pagamenti?
Diversamente da quanto visto per gli EMT e gli ART, il MiCAR non si esprime sulle funzioni
d’uso associabili alle crypto other than83, né perviene a una caratterizzazione generale delle relative
forme di rischio84. Ancor più significativamente, mentre impone presidi e restrizioni all’impiego degli
ART come mezzo di scambio, il MiCAR non riporta previsioni volte a controllare o vietare l’impiego
delle crypto other than con funzionalità di pagamento. Si tratta di un’eventualità da non sottovalutare,
specialmente ove si immagini il caso di una BigTech che offra un proprio token, non riferito ad alcuna
attività e dunque non qualificabile come ART o EMT, utilizzabile per acquistare beni o servizi sulla
propria piattaforma85.
Rispetto al rapporto delle crypto other than con il settore dei pagamenti, nella già citata
Comunicazione del 22 luglio 2024 la Banca d’Italia sottolinea l’inidoneità di questa categoria di
strumenti a essere utilizzati con finalità di pagamento in considerazione dei profili di rischiosità86.
Castillo-Olano (2020), p. 89.
Banca d’Italia (2024a), p. 4, la quale fa seguito alla precedente Comunicazione della Banca d’Italia in materia di
tecnologie decentralizzate nella finanza e cripto-attività, giugno 2022. Questa posizione è stata espressa anche dal
Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta nel suo intervento all’Assemblea annuale dell’Associazione Bancaria
Italiana (ABI) del 9 luglio 2024, dal titolo “Le banche e l’economia: credito, regolamentazione e crescita”.
Ciò pur con la significativa eccezione degli utility token, in quanto destinati a fornire l’accesso a un bene o a un servizio.
Se, diversamente da quanto avviene per gli ART, il MiCAR non delinea le forme di rischio che possono caratterizzare
le crypto other than quale categoria generale, va tuttavia segnalato che un’informativa specifica sui rischi della singola
cripto-attività è prevista nel white paper.
La questione è ripresa da Lehmann (2024).
Banca d’Italia (2024a), p. 4, che a sua volta riprende quanto riportato nella precedente Comunicazione del 2022.
Ciò, in particolare, nei casi in cui le crypto other than siano prive di qualsiasi valore intrinseco, non
riferite ad alcuna attività dell’economia reale o finanziaria e non assistite da un diritto di rimborso a
favore dell’utente (c.d. “unbacked”)87.
Pensando ai lavori di revisione della PSD2, occorre pertanto evitare il rischio che cripto-attività
che sono oggetto di investimenti speculativi e dunque soggette a notevole volatilità – tutti elementi
che le rendono inadatte a una funzione di pagamento – possano comunque essere considerate idonee
a fini di pagamento semplicemente a causa di come queste possano essere richiamate in un testo
normativo. Considerando inoltre che anche l’utilizzo di ART come mezzo di scambio è oggetto di
restrizioni nel MiCAR, non pare appropriato conferire una forma di legittimazione ai pagamenti in
crypto other than mediante una loro inclusione nel contesto della revisione della PSD2. Similmente
a quanto visto per gli ART si tratterebbe allora di chiarire, ad esempio tramite un apposito
considerando, che le cripto-attività appartenenti a questa categoria non sono ricomprese nell’ambito
di applicazione del pacchetto PSD3/PSR in quanto inidonee a svolgere una funzione di pagamento.
Così facendo, risulterebbe possibile veicolare tre messaggi fondamentali: i) l’inidoneità delle criptoattività other than a essere utilizzate per i pagamenti (come già affermato dalla predetta
Comunicazione della Banca d’Italia); ii) la loro conseguente esclusione dal campo applicativo del
PSD3/PSR; iii) quale conseguenza dei due punti precedenti, il fatto che chiunque accetti “in
pagamento” delle cripto-attività other than non sarebbe protetto dalle disposizioni in materia di
servizi di pagamento. Quest’ultimo aspetto è particolarmente critico. Un’ipotetica88 estensione delle
forme di tutela previste dalla disciplina sui servizi di pagamento a servizi aventi a oggetto strumenti
bitcoin-like andrebbe infatti evitata per non incorrere nel rischio di conferire un’indiretta
legittimazione a usi che si riterrebbe invece opportuno scoraggiare, anche rispetto alla necessità di
evitare forme di azzardo morale da parte della clientela. Come visto per gli ART, da queste riflessioni
deriva inoltre che anche i servizi di trasferimento aventi a oggetto le crypto other than sono
disciplinati unicamente dal MiCAR e dalle relative misure attuative, ivi inclusi i già ricordati
orientamenti dell’ESMA sulle procedure e sulle politiche, compresi i diritti dei clienti.
Conclusioni
Nel presente lavoro si è analizzata l’evoluzione del campo applicativo della disciplina sui servizi
di pagamento, con particolare riguardo all’individuazione del suo portato innovativo nel contesto del
processo di revisione della PSD2. La crescente digitalizzazione nel settore dei pagamenti pone infatti
in evidenzia il ruolo dei prestatori di servizi tecnici (technical service provider – TSP), in un
particolare rapporto di integrazione che rende a volte complesso tracciare una netta linea di
demarcazione tra servizi di pagamento e servizi tecnici. Altra questione rilevante riguarda il
coordinamento della revisione della PSD2 con il MiCAR, il nuovo regolamento europeo relativo ai
mercati delle cripto-attività.
Con riferimento ai TSP si prospettano due opzioni di policy. La prima è riflessa nell’iniziale
proposta della Commissione europea che, nel solco tracciato dalla PSD2, confermerebbe l’esclusione
dei servizi dei TSP dal campo applicativo del pacchetto PSD3/PSR, pur con la novità
dell’applicazione a questi soggetti di alcune disposizioni specificamente individuate. La seconda
Lo specifico riferimento alle unbacked si spiega in quanto, come riportato nella Comunicazione, nella categoria delle
cripto-attività other than rientrano anche gli utility token.
Alcuni primari operatori commerciali hanno recentemente dichiarato di accettare bitcoin con finalità di pagamento (ad
opzione, emersa successivamente nel corso del negoziato in Consiglio, includerebbe invece i TSP
nell’ambito applicativo del pacchetto PSD3/PSR, seppur limitatamente ad alcune regole specifiche.
Se, a prima vista, le due opzioni sembrano simili, il secondo approccio ha un maggiore “potenziale
innovativo” poiché segnerebbe un cambio di prospettiva aprendo il perimetro applicativo della
disciplina sui servizi di pagamento a entità non-finanziarie.
Il portato innovativo della revisione della PSD2 interessa anche i digital wallet provider, per i
quali occorre distinguere tra due categorie di soggetti. La prima è rappresentata dai gestori di
portafogli pass-through digitali per la tokenizzazione di strumenti di pagamento, la cui natura di
servizi tecnici ha portato la Commissione europea a un approccio simile alla prima opzione vista per
i TSP, consistente nell’esclusione dallo scope della PSD3 e del PSR, seppure con l’applicazione di
alcune disposizioni specificamente individuate. Diversamente, la categoria dei portafogli elettronici
prepagati viene ricondotta agli strumenti di pagamento e la loro emissione a un servizio di pagamento,
con conseguente inclusione nell’ambito di applicazione della disciplina di cui al pacchetto
PSD3/PSR.
Diversamente dalla PSD2 che non si applica ai cosiddetti ATM indipendenti, la nuova categoria
dei gestori di ATM è attratta al campo applicativo della PSD3 e del PSR, seppure con
l’assoggettamento a un regime light. Per questa categoria di operatori si pone tuttavia la necessità,
emersa nel corso del negoziato in seno al Consiglio, di sanare le potenziali criticità che in termini di
presidi AML/CFT risultano insite nell’iniziale proposta della Commissione.
Anche con riferimento al cash-in-shop si assiste alla già richiamata impostazione che,
nell’escludere questo tipo di servizi dall’ambito applicativo del pacchetto PSD3/PSR al ricorrere di
determinate condizioni, ne prevede comunque l’assoggettamento a specifiche regole. Benché ispirate
all’obiettivo di aumentare l’accesso al contante, anche per il cash-in-shop le novità introdotte
potrebbero tuttavia generare delle criticità tali da rendere auspicabile nel contesto del negoziato il
rafforzamento dei presidi AML/CFT e degli obblighi di trasparenza verso gli utenti.
Altra questione di particolare rilevanza riguarda il coordinamento del pacchetto PSD3/PSR con
il MiCAR. Purtuttavia, la questione del rapporto tra le varie categorie di cripto-attività e la prestazione
dei servizi di pagamento può dirsi per il momento il “grande assente” nel pacchetto inizialmente
proposto dalla Commissione. Non si può comunque escludere e, anzi, può dirsi auspicabile che i
futuri sviluppi del negoziato dedichino apposite riflessioni a questo tema, stante la sua portata
innovativa. Parafrasando quanto dichiarato dalla Commissione, se è vero che le novità introdotte con
la revisione della PSD2 rappresentano una “evoluzione” e non una “rivoluzione”, l’eventuale
introduzione di un corpus normativo dedicato all’utilizzo delle cripto-attività (rectius, di alcune di
esse) con finalità di pagamento potrebbe definirsi il portato di una “riforma” del perimetro applicativo
della disciplina sui servizi di pagamento.
Una particolare attenzione va pertanto posta alle caratteristiche e alle funzioni, nonché ai
differenti profili di rischiosità delle diverse categorie di cripto-attività. Se le proposte PSD3/PSR
confermano la natura di “fondi” degli EMT, restano però aperte le questioni relative al rapporto tra i
servizi di pagamento e i servizi per le cripto-attività previsti dal MiCAR (in particolare, i servizi di
trasferimento) quando questi hanno a oggetto EMT, nonché all’applicabilità delle disposizioni in tema
di trasparenza e di diritti e obblighi delle parti. Si tratta di questioni di cui è auspicabile una soluzione
non solo pro futuro rispetto alla finalizzazione del negoziato sulle proposte PSD3/PSR, ma anche
nell’immediato per il periodo che vede l’applicazione del MiCAR a fianco della PSD2.
Infine, va notato che al momento il pacchetto PSD3/PSR non riporta alcun riferimento alle altre
due categorie di cripto-attività previste dal MiCAR, gli ART e le crypto other than, nemmeno al fine
di escluderle dal proprio campo applicativo. Le caratteristiche proprie di queste due categorie di
cripto-attività rendono invece auspicabile cogliere l’occasione offerta dalla revisione della PSD2 per
esplicitarne l’esclusione dall’ambito applicativo della disciplina sui servizi di pagamento, stante
l’assenza delle caratteristiche proprie dei mezzi di pagamento, come evidenziato dalla
Comunicazione della Banca d’Italia del 22 luglio 2024.
Più in generale, è possibile affermare che proprio la capacità di intercettare le nuove dimensioni
tecnologiche e le molteplici tipologie di servizi afferenti al settore dei pagamenti nel contesto delle
definizioni e delle categorie di quella che sarà la futura disciplina dell’UE sui servizi di pagamento
rappresenta una delle sfide principali che sta ora affrontando il legislatore europeo in sede di revisione
della PSD2.
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Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia
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Commissione europea, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai
servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno, che modifica la direttiva
98/26/CE e abroga le direttive (UE) 2015/2366 e 2009/110/CE, giugno 2023d.
Commissione europea, Commission Staff Working Document, Impact Assessment Report
Accompanying the documents – Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the
Council on payment services in the internal market and amending Regulation (EU) No 1093/2010
and proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on payment services and
electronic money services in the Internal Market amending Directive 98/26/EC and repealing
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Enriques L., Ringe W.-G., Open Banking, Outsourcing, and Bank-Fintech Cooperation, Banca
d’Italia – Quaderno di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale n. 93. Competition and Payment
Services Conference Papers Banca d’Italia, Rome, 16-17 June 2022. Collection of contributions and
writings by Vincenza Profeta, dicembre 2022.
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d’Italia – Quaderno di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale n. 93. Competition and Payment
Services Conference Papers Banca d’Italia, Rome, 16-17 June 2022. Collection of contributions and
writings by Vincenza Profeta, dicembre 2022.
Provini F., PSD2. Innovation in Retail Payments: Between Rules and Market Needs, Banca d’Italia –
Quaderno di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale n. 93. Competition and Payment Services
Conference Papers Banca d’Italia, Rome, 16-17 June 2022. Collection of contributions and writings
by Vincenza Profeta, dicembre 2022.
Salomone D., Stablecoins on the Way to the EU Regulation on Markets in Crypto-Assets, Banca
d’Italia – Quaderno di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale n. 93. Competition and Payment
Services Conference Papers Banca d’Italia, Rome, 16-17 June 2022. Collection of contributions and
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Senato della Repubblica, 6a Commissione permanente (Finanze e Tesoro), Audizione della Consob
sull’Atto del Governo n. 172 – Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività, luglio 2024.
Senato della Repubblica, 6a Commissione permanente (Finanze e Tesoro), Atto del Governo n. 172
– Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1114,
relativo ai mercati delle cripto-attività. Testimonianza di Massimo Doria, Vice Capo Dipartimento
Circolazione monetaria e pagamenti al dettaglio della Banca d’Italia, agosto 2024.
Ultime pubblicazioni della collana
Mercati, infrastrutture, sistemi di pagamento
n. 20 Flash crashes on sovereign bond markets – EU evidence, di Antoine Bouveret,
Martin Haferkorn, Gaetano Marseglia, Onofrio Panzarino (Approfondimenti)
n. 21 Report on the payment attitudes of consumers in Italy: results from ECB surveys,
di Gabriele Coletti, Alberto Di Iorio, Emanuele Pimpini, Giorgia Rocco (Questioni istituzionali)
n. 22
When financial innovation and sustainable finance meet: Sustainability-Linked Bonds,
di Paola Antilici, Gianluca Mosconi, Luigi Russo (Questioni istituzionali)
n. 23
Business models and pricing strategies in the market for ATM withdrawals, di Guerino
Ardizzi, Massimiliano Cologgi (Approfondimenti)
n. 24
Press news and social media in credit risk assessment: the experience of Banca d’Italia’s
In?house Credit Assessment System, di Giulio Gariano, Gianluca Viggiano (Approfondimenti)
n. 25
The bonfire of banknotes, di Michele Manna (Approfondimenti)
n. 26
Integrating DLTs with market infrastructures: analysis and proof-of-concept for secure DvP
between TIPS and DLT platforms, di Rosario La Rocca, Riccardo Mancini, Marco Benedetti,
Matteo Caruso, Stefano Cossu, Giuseppe Galano, Simone Mancini, Gabriele Marcelli, Piero
Martella, Matteo Nardelli, Ciro Oliviero (Approfondimenti)
n. 27 Uso statistico e previsivo delle transazioni elettroniche di pagamento: la collaborazione
Banca d’Italia-Istat, di Guerino Ardizzi e Alessandra Righi (Questioni istituzionali)
n. 28 TIPS: a zero-downtime platform powered by automation, di Gianluca Caricato, Marco
Capotosto, Silvio Orsini, Pietro Tiberi (Approfondimenti)
n. 29 TARGET2 analytical tools for regulatory compliance, di Marc Glowka, Alexander Müller,
Livia Polo Friz, Sara Testi, Massimo Valentini, Stefano Vespucci (Questioni istituzionali)
n. 30
The security of retail payment instruments: evidence from supervisory data, di Massimiliano
Cologgi (Approfondimenti)
n. 31
Open Banking in the payment system: infrastructural evolution, innovation and security,
supervisory and oversight practices, di Roberto Pellitteri, Ravenio Parrini, Carlo Cafarotti,
Benedetto Andrea De Vendictis (Questioni istituzionali)
n. 32
Banks’ liquidity transformation rate: determinants and impact on lending, di Raffaele Lenzi,
Stefano Nobili, Filippo Perazzoli, Rosario Romeo (Approfondimenti)
n. 33
Investor behavior under market stress: evidence from the Italian sovereign bond market,
di Onofrio Panzarino (Approfondimenti)
n. 34
Reti neurali siamesi per la rilevazione dei difetti di stampa delle banconote,
di Katia Boria, Andrea Luciani, Sabina Marchetti, Marco Viticoli (Approfondimenti)
n. 35
Quantum safe payment systems, di Elena Bucciol, Pietro Tiberi
n. 36
Investigating the determinants of corporate bond credit spreads in the euro area, di Simone
Letta, Pasquale Mirante
n. 37
Smart Derivative Contracts in DatalogMTL, di Andrea Colombo, Luigi Bellomarini,
Stefano Ceri, Eleonora Laurenza
n. 38
Making it through the (crypto) winter: facts, figures and policy issues, di Guerino Ardizzi,
Marco Bevilacqua, Emanuela Cerrato, Alberto Di Iorio
n. 39
Il sistema per lo scambio delle quote di emissione dell’UE (ETS UE), di Mauro Bufano,
Fabio Capasso, Johnny Di Giampaolo, Nicola Pellegrini
n. 40
La migrazione delle banconote e la stima della circolazione nei paesi dell’area dell’euro:
il caso italiano, di Claudio Doria, Gianluca Maddaloni, Giuseppina Marocchi, Ferdinando
Sasso, Luca Serrai, Simonetta Zappa
n. 41
Assessing credit risk sensitivity to climate and energy shocks, di Stefano Di Virgilio, Ivan
Faiella, Alessandro Mistretta, Simone Narizzano
n. 42
Report on the payment attitudes of consumers in italy: results from the ecb space 2022
survey, di Gabriele Coletti, Alberto Di Iorio, Emanuele Pimpini, Giorgia Rocco
n. 43
A service architecture for an enhanced Cyber Threat Intelligence capability and its value
for the cyber resilience of Financial Market Infrastructures, di Giuseppe Amato, Simone
Ciccarone, Pasquale Digregorio, Giuseppe Natalucci
n. 44 Fine-tuning large language models for financial markets via ontological reasoning,
di Teodoro Baldazzi, Luigi Bellomarini, Stefano Ceri, Andrea Colombo, Andrea Gentili,
Emanuel Sallinger
n. 45
La sostenibilità nelle assemblee societarie in Francia, Germania e Italia, di Tiziana
De Stefano, Giuseppe Buscemi, Marco Fanari
n. 46
Money market rate stabilization systems over the last 20 years: the role of the minimum
reserve requirement, di Patrizia Ceccacci, Barbara Mazzetta, Stefano Nobili, Filippo
Perazzoli, Mattia Persico
n. 47
I fornitori di tecnologia nel sistema dei pagamenti: evoluzione di mercato e quadro
normativo, di Emanuela Cerrato, Enrica Detto, Daniele Natalizi, Federico Semorile,Fabio
Zuffranieri
n. 48
The fundamental role of the repo market and central clearing, di Cristina Di Luigi, Antonio
Perrella, Alessio Ruggieri
n. 49
From Public to Internal Capital Markets: The Effects of Affiliated IPOs on Group Firms,
di Luana Zaccaria, Simone Narizzano, Francesco Savino, Antonio Scalia
n. 50
Byzantine Fault Tolerant consensus with confidential quorum certificate for a Central Bank
DLT, di Marco Benedetti, Francesco De Sclavis, Marco Favorito, Giuseppe Galano, Sara
Giammusso, Antonio Muci, Matteo Nardelli
n. 51
Environmental data and scores: lost in translation, di Enrico Bernardini, Marco Fanari, Enrico
Foscolo, Francesco Ruggiero
n. 52
How important are ESG factors for banks’ cost of debt? An empirical investigation,
di Stefano Nobili, Mattia Persico, Rosario Romeo
n. 53
The Bank of Italy’s statistical model for the credit assessment of non-financial firms,
di Simone Narizzano, Marco Orlandi, Antonio Scalia