
(AGENPARL) – gio 17 ottobre 2024 COMUNICATO STAMPA n. 182/24
Lussemburgo, 17 ottobre 2024
Sentenza della Corte nella causa C-76/22 | Santander Bank Polska
Rimborso anticipato di un credito immobiliare: il consumatore può
recuperare una parte della commissione relativa alla concessione del
credito se non è stato informato che quest’ultima non dipende dalla
durata del contratto
Lo stesso vale qualora il consumatore abbia pagato tale commissione una tantum al momento della
conclusione del contratto di credito
In Polonia una consumatrice ha sottoscritto un credito ipotecario della durata di 360 mesi. Al momento della
conclusione del contratto di credito, ha pagato una commissione connessa alla concessione del mutuo, che era
compresa nel costo totale di quest’ultimo.
La consumatrice ha rimborsato l’intero credito 19 mesi più tardi, e ha chiesto alla banca di rimborsarle la parte della
commissione in questione corrispondente alla durata residua del contratto, ossia 341 mesi. A seguito del rigetto del
suo reclamo da parte della banca, la consumatrice ha adito il giudice.
Nutrendo dubbi sull’interpretazione della direttiva sui contratti di credito immobiliare sottoscritti dai consumatori 1,
il giudice polacco adito chiede alla Corte di giustizia se, in caso di rimborso anticipato di un credito ipotecario, la
commissione connessa alla concessione di tale credito debba essere parzialmente rimborsata. Esso sottolinea a tale
riguardo che la banca non ha indicato al consumatore se i costi in questione fossero oggettivamente connessi alla
durata del contratto di credito. In caso affermativo, il giudice polacco interroga la Corte in merito al metodo di
calcolo della somma da restituire alla consumatrice.
La Corte ricorda che il creditore di un credito immobiliare deve fornire al consumatore informazioni precontrattuali
sulla ripartizione dei costi, in funzione del loro carattere ricorrente o meno 2. In assenza di informazioni che
consentano di stabilire se i costi di cui trattasi dipendano o meno dalla durata del contratto, essi devono
essere considerati come tali e devono poter formare oggetto, in caso di rimborso anticipato, di una
riduzione. Orbene, non risulta che la banca abbia fornito alla consumatrice tali informazioni per quanto
riguarda la commissione controversa. In una situazione del genere, il giudice nazionale deve constatare che
anche tale commissione è coperta dal diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito.
Infatti, secondo la Corte, il consumatore non può essere penalizzato dalla mancanza di informazioni che il creditore
è obbligato a fornirgli. Inoltre, il fatto che un costo sia stato pagato dal consumatore una tantum al momento
della conclusione del contratto non significa necessariamente che tale costo sia indipendente dalla durata
del contratto e, pertanto, che non possa essere restituito parzialmente.
La Corte osserva altresì che il diritto dell’Unione non impone un metodo di calcolo specifico per determinare
l’importo della riduzione del costo totale del credito. Spetta al giudice nazionale pronunciarsi su questo punto
utilizzando un metodo che garantisca un’elevata protezione dei consumatori.
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IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
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Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
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Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni
immobili residenziali.
Mediante il Prospetto informativo europeo standardizzato (PIES) che consente di accedere a tutte le informazioni personalizzate relative alle
principali caratteristiche del mutuo e alle condizioni di rimborso anticipato.
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