(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2024(AGENPARL) – mar 15 ottobre 2024 Delibera n. 23237
Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di Invesco Assetmanagement Limited
per violazione degli artt. 5, 6 e 9 nonché dell’art. 12 del Regolamento UE n. 236/2012
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni («TUF»);
VISTO il Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012
(«Regolamento Short Selling») e sue successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 della Commissione del 29 giugno 2012;
VISTI i Regolamenti delegati (UE) della Commissione n. 918/2012 del 5 luglio 2012, n. 2017/578
del 13 giugno 2016 e n. 2017/590 del 28 luglio 2016;
VISTE, in particolare, le seguenti disposizioni del Regolamento Short Selling:
– artt. 5, 6 e 9, che prevedono l’obbligo, in capo a qualsiasi persona fisica o giuridica, di comunicare
alla Consob le Posizioni Nette Corte (di seguito, anche solo «PNC») detenute su azioni ammesse alla
negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione quando esse
raggiungono, superano o scendono al di sotto di una soglia rilevante nonché, al raggiungimento di
altre soglie, anche al pubblico, entro il giorno di negoziazione successivo, nei modi ivi previsti;
– art. 12, che prevede restrizioni alle vendite allo scoperto di titoli azionari ammessi a negoziazione
su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, volte ad evitare l’effettuazione di
vendite allo scoperto nude, ammissibile soltanto previo ottenimento, nei modi prescritti, della
disponibilità dei titoli che si intende vendere allo scoperto;
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750
del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTO il proprio Richiamo di attenzione n. 4/22 del 23 giugno 2022, con cui, con riferimento
all’aumento di capitale di Saipem S.p.A. (di seguito, anche solo «SAIPEM») di cui nel seguito, è stata
espressamente sottolineata, tra l’altro, la necessità, per tutti gli operatori del mercato, di prestare la
massima attenzione al rispetto del divieto di effettuare vendite allo scoperto in assenza della
disponibilità dei titoli e dell’obbligo di comunicazione delle Posizioni Nette Corte;
RILEVATO che la Divisione Mercati, Ufficio Post-Trading (di seguito, anche solo «DME») ha
svolto, tra l’altro, accertamenti sulle vendite allo scoperto effettuate e sulle PNC comunicate
all’Autorità ed al pubblico con riferimento alle azioni SAIPEM nel periodo nel quale ha avuto luogo
l’aumento di capitale in via inscindibile di detta società (deliberato dal suo Consiglio di
Amministrazione in data 21 giugno 2022 e che si è positivamente concluso nel luglio 2022). In
particolare, la DME ha rilevato che nella giornata del 14 luglio 2022 sono state effettuate consistenti
vendite di azioni SAIPEM da parte di due intermediari e che inoltre gli stessi non avevano rispettato
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l’obbligo di consegnare parte delle azioni vendute il 14 luglio 2022 alla data di regolamento prevista
del 18 luglio 2022, originando così settlement fail;
VISTE le note del 29 settembre 2022, con cui la DME ha indirizzato ai suddetti intermediari apposite
richieste di dati e notizie ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del Regolamento Short Selling e degli
articoli 4-ter e 187-octies del TUF;
ESAMINATE le note di riscontro a tali richieste trasmesse dai medesimi intermediari rispettivamente
il 20 ottobre 2022 e il 2 novembre 2022, dalle quali è emerso che, tramite i citati intermediari,
INVESCO ASSET MANAGEMENT LIMITED, con sede legale nel Regno Unito (di seguito, anche
solo «INVESCO» o «la Società»), aveva condotto una rilevante operatività in vendita di azioni
SAIPEM il 14 luglio 2022 e che tale operatività aveva generato i citati settlement fail;
VISTA la nota del 9 maggio 2023 con cui la Consob, per il tramite della cooperazione internazionale
richiesta con nota del 9 febbraio 2023, ha ricevuto le informazioni e dati forniti da INVESCO;
CONSIDERATO che ulteriori informazioni sono state ricevute il 25 maggio 2023;
RILEVATO che da tale corrispondenza, nonché dagli esiti della complessiva attività istruttoria
svolta, è emerso che:
– nella giornata del 14 luglio 2022 INVESCO ha effettuato vendite per un ammontare di 616.469
azioni SAIPEM (equivalente al 2,90% del capitale sociale dell’emittente) e ciò allo scoperto e senza
avere, nei modi normativamente previsti, la correlata disponibilità dei titoli (c.d. «vendite allo
scoperto nude»);
– infatti, INVESCO, all’inizio della seduta del 14 luglio 2022, ossia prima di iniziare tale attività di
vendita allo scoperto, non disponeva di alcuna azione SAIPEM, né aveva ottenuto la preventiva
disponibilità di alcun titolo SAIPEM tramite prestito titoli o accordi analoghi:
– INVESCO disponeva di diritti di opzione SAIPEM, ma questi non potevano essere utilizzati ai fini
del rispetto della norma di cui all’art. 12 del Regolamento Short Selling, in quanto davano diritto a
ricevere azioni SAIPEM fungibili con le azioni in circolazione soltanto a partire dal 19 luglio 2022 e,
quindi, non in tempo utile per il regolamento delle vendite allo scoperto effettuate il 14 luglio 2022,
che sarebbe dovuto avvenire il 18 luglio 2022;
– in ragione dell’operatività posta in essere, la Società è incorsa in un ingente settlement fail per non
aver consegnato le azioni vendute allo scoperto con il rispetto dei termini di regolamento;
– le vendite allo scoperto in azioni SAIPEM sono state coperte, tardivamente, con le nuove azioni
rivenienti dall’esercizio dei diritti di opzione;
– con riferimento agli obblighi comunicativi conseguenti a tale operatività:
– le vendite allo scoperto nude su azioni SAIPEM effettuate da INVESCO hanno originato una PNC
che ha raggiunto, il 14 luglio 2022, le soglie di notifica alla Consob (pari allo 0,1% del capitale
sociale) e al pubblico (pari allo 0,5%) e che avrebbe, pertanto, dovuto essere comunicata;
– analogamente, avrebbe dovuto essere comunicata alla Consob e al pubblico la successiva chiusura
della PNC, il 19 luglio 2022;
– INVESCO ASSET MANAGEMENT LIMITED non ha effettuato alcuna delle prescritte
comunicazioni all’Autorità ed al pubblico, come meglio esemplificato nella tabella che segue:
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Data PNC N. azioni PNC Ammontare PNC Obbligo di Obbligo di
comunicazione alla Consob comunicazione al pubblico
14 luglio 2022 -616.469 2,90% Sì Sì
19 luglio 2022 0 0,00% Sì Sì
CONSIDERATO che:
– in linea generale, le vendite allo scoperto nude così come l’omessa comunicazione delle PNC
rilevanti alla Consob ed al pubblico costituiscono infrazione agli artt. 5, 6, 9 e 12 del Regolamento
Short Selling;
– in particolare:
– le vendite allo scoperto nude effettuate da INVESCO il giorno 14 luglio 2022 e relative a n.
616.469 azioni SAIPEM risultano in violazione dell’art. 12 del Regolamento Short Selling;
– le omesse comunicazioni all’Autorità ed al pubblico delle PNC rilevanti conseguenti all’operatività
della Società sul titolo SAIPEM nei giorni 14 e 19 luglio 2022, risultano in violazione degli artt. 5, 6
e 9 del Regolamento Short Selling;
RILEVATO, con particolare riferimento alle vendite allo scoperto nude illecitamente eseguite da
INVESCO – le quali hanno riguardato n. 616.469 azioni SAIPEM (vendute al prezzo medio di euro
1,2033 ciascuna) che sono state chiuse con quelle ricevute il 19 luglio 2022 a seguito dell’esercizio
dei diritti di opzione (acquisite al prezzo medio di euro 1,0497 ciascuna) – che la Società ne ha ritratto
un profitto pari ad euro 94.680,00;
VISTA la nota del 14 dicembre 2023, notificata il 2 gennaio 2024, con cui la DME ha contestato a
INVESCO ASSET MANAGEMENT LIMITED – ai sensi dell’art. 195, comma 1, del TUF – la
violazione:
– dell’articolo 12 del Regolamento Short Selling, per aver effettuato vendite allo scoperto nude nella
giornata di negoziazione del 14 luglio 2022, per un ammontare di 616.469 azioni SAIPEM e per un
controvalore complessivo di euro 741.810,00, ritraendone un profitto di euro 94.680,00;
– degli articoli 5, 6 e 9 del Regolamento Short Selling, per non aver comunicato alla Consob e per non
aver reso nota al pubblico la PNC detenuta su azioni SAIPEM e la successiva chiusura della stessa,
generate dalla summenzionata operatività su azioni SAIPEM;
RILEVATO che, con la sopra indicata nota di contestazione, la Società è stata resa edotta della
facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione, nonché di presentare deduzioni scritte e
documenti in relazione ai fatti contestati;
VISTA la nota del 12 gennaio 2024, con cui la Società, tramite i difensori, ha formulato istanza di
accesso agli atti del procedimento;
VISTA la nota del 15 gennaio 2024, con cui la Divisione Mercati ha comunicato alla Società
l’accoglimento dell’istanza di accesso, trasmettendo contestualmente gli atti richiesti;
ESAMINATE le deduzioni difensive trasmesse dalla Società con nota del 1° febbraio 2024;
VISTA la Relazione per la Commissione del 12 luglio 2024 («Relazione USA»), con la quale
l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie
considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate ed ha formulato
conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni;
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VISTA la nota del 12 luglio 2024, con la quale è stata trasmessa a INVESCO ASSET
MANAGEMENT LIMITED copia della predetta Relazione USA;
VALUTATE le controdeduzioni scritte, presentate dalla Società in data 6 agosto 2024, in replica alla
Relazione per la Commissione;
RITENUTE, sulla base delle risultanze istruttorie, conclusivamente accertate le contestate infrazioni
e, in particolare, la violazione da parte di INVESCO ASSET MANAGEMENT LIMITED delle
seguenti disposizioni del Regolamento Short Selling:
A. art. 12, per aver effettuato, nella giornata di negoziazione del 14 luglio 2022, vendite allo scoperto
nude per un ammontare di n. 616.469 azioni SAIPEM e per un controvalore complessivo di euro
741.810,00, da cui ha ritratto, in conseguenza della successiva chiusura delle posizioni aperte, un
profitto di euro 94.680,00;
B. artt. 5, 6 e 9, per non aver comunicato alla Consob e per non aver reso nota al pubblico la PNC
detenuta su azioni SAIPEM e la successiva chiusura della stessa generatesi nelle date del 14 e 19
luglio 2022 in conseguenza della summenzionata operatività sulle medesime azioni;
VISTO l’articolo 193-ter, comma 1, del TUF, il quale prevede che, nei confronti di chiunque «non
osservi le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) n.
236/2012 e relative disposizioni attuative», si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila;
VISTO il successivo comma 2, lett. a), il quale stabilisce che, nei confronti di chiunque «violi le
disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento indicato al comma 1 e relative
disposizioni attuative», si applichi la «stessa sanzione del comma 1»;
VISTO il successivo comma 3, il quale stabilisce che le «sanzioni amministrative pecuniarie previste
al comma 2, lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il
prodotto o il profitto conseguito dall’illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per
l’entità del prodotto o del profitto conseguito dall’illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato,
esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo»;
VISTO il successivo comma 4, il quale prevede che l’«applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente articolo comporta sempre la confisca del prodotto o del profitto
dell’illecito. Qualora non sia possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di
denaro, beni o altre utilità di valore equivalente»;
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell’art. 194-bis del TUF, nel testo
vigente ratione temporis, ai sensi del quale «Nella determinazione del tipo, della durata e
dell’ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob
considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario
della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui
essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia
determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
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g-bis) la criticità dell’indice di riferimento per la stabilità finanziaria;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h- bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al
fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;
CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che ai fini della determinazione della sanzione
assumono rilevanza gli elementi di seguito indicati:
a) le violazioni accertate si correlano ad un’intensa attività di vendita allo scoperto di azioni ordinarie
emesse da Saipem S.p.A. in occasione dell’aumento di capitale della società del 2022. Le condotte
illecite ascritte – costituite da vendite allo scoperto nude di 616.469 azioni SAIPEM per un
controvalore complessivo di euro 741.810,00 (in data 14 luglio 2022) e da omesse comunicazioni alla
Consob ed al pubblico della Posizione Netta Corta rilevante conseguita (e relativa
variazione/chiusura) sullo stesso titolo (in data 14 e 19 luglio 2022) – integrano la violazione di
disposizioni del Regolamento Short Selling di notevole rilievo ai fini della salvaguardia dell’integrità
del mercato e del bene della trasparenza informativa. Con particolare riferimento alla violazione del
divieto di vendite allo scoperto nude, la condotta illecita ha riguardato una percentuale significativa
del capitale sociale pre-aumento di Saipem S.p.A. (2,90%) a cui, altresì, si è correlato un
corrispondente fail delle azioni vendute allo scoperto (ed un profitto finale di euro 94.680,00); il che
fornisce elementi per stimare l’entità dell’impatto avuto sul mercato dalle vendite allo scoperto nude
poste in essere ed apprezzare l’intrinseca rischiosità di una operatività allo scoperto eseguita su quote
rilevanti del capitale dell’Emittente non soltanto senza la disponibilità dei titoli, ma nel contesto di un
aumento di capitale inscindibile, quale quello di Saipem S.p.A., che, al momento delle vendite stesse,
presentava ancora taluni margini di incertezza sul suo positivo esito. Per quanto attiene all’infrazione,
da parte di INVESCO, delle disposizioni del Regolamento Short Selling che sanciscono a suo carico
l’obbligo di comunicare alla Consob ed al pubblico le PNC detenute al raggiungimento di date soglie,
le comunicazioni omesse dalla Società hanno riguardato rilevanti variazioni della Posizione Netta
Corta detenuta, il che ha privato la Consob della conoscenza di informazioni importanti per lo
svolgimento dei propri compiti ed i risparmiatori di elementi rilevanti per determinarsi
consapevolmente nell’effettuazione delle proprie scelte di investimento. Entrambe le predette
violazioni, per il contesto in cui si inseriscono, per le modalità con cui sono state poste in essere, per
le conseguenze che hanno avuto nonché per la significativa percentuale del capitale dell’emittente
che è stata coinvolta, costituiscono violazioni gravi della normativa di riferimento, dovendosi ritenere
che esse abbiano impattato sull’integrità del mercato e nuociuto al bene della trasparenza informativa
al cui presidio le norme infrante sono preposte;
b) le violazioni risultano ascrivibili a INVESCO ASSET MANAGEMENT LIMITED a titolo di
dolo, dovendosi, a tal fine, tenere in considerazione non solo le concrete manifestazioni della
condotta posta in essere dalla Società (che è soggetto di elevata qualificazione professionale), ma
anche l’entità del profitto conseguito, che è stato ritratto all’esito di un’attività di negoziazione
illecita.
Non privo di rilievo segnaletico dell’intenzionalità dell’agire della Società è, inoltre, il fatto che la
stessa ha del tutto ignorato il Richiamo di attenzione n. 4/22 del 23 giugno 2022 emesso dalla
Consob, che aveva espressamente sottolineato la necessità, per tutti gli operatori del mercato, di
prestare la massima attenzione al rispetto del divieto di effettuare vendite allo scoperto in assenza
della disponibilità dei titoli e dell’obbligo di comunicazione delle Posizioni Nette Corte;
c) quanto alla capacità finanziaria di INVESCO ASSET MANAGEMENT LIMITED, risulta che la
d) quanto all’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso le violazioni, trattasi di
parametri che possono essere calcolati avuto riguardo al profitto conseguito per l’attività illecita posta
in essere e sono quantificabili quantomeno in euro 94.680,00;
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e) in mancanza di elementi che evidenzino specifici pregiudizi cagionati a terzi, tale parametro può
essere valorizzato avendo riguardo alla misura del profitto conseguito dall’agente tramite l’attività
illecita posta in essere ed è, pertanto, stimabile in quantomeno euro 94.680,00;
f) INVESCO ASSET MANAGEMENT LIMITED, tanto nelle interlocuzioni con la Consob che
hanno preceduto la formulazione della nota di contestazione che, successivamente, in sede difensiva,
ha riconosciuto la materialità delle condotte ascritte, ancorché ai fini di una differente loro
qualificazione giuridica;
g) INVESCO ASSET MANAGEMENT LIMITED non risulta essere stata destinataria di precedenti
sanzioni da parte della Consob correlate alla materia bancaria o finanziaria;
g-bis) fattispecie non ricorrente nel caso di specie;
h) non risultano in atti elementi che consentano di individuare potenziali conseguenze sistemiche
delle violazioni;
h-bis) la Società nelle sue prime difese ha dichiarato di avere adottato un dettagliato piano d’azione
teso a garantire il miglioramento dei propri processi e procedure. Successivamente, in replica alla
Relazione USA, ha inviato una versione aggiornata del piano d’azione, che descrive le misure
intraprese e contiene evidenze documentali di tali misure, che comprendono iniziative di formazione
e modifiche delle procedure interne riguardo alle modalità di gestione degli aumenti di capitale
condizionali e iperdiluitivi;
CONSIDERATO che, ai fini della quantificazione delle sanzioni da applicare al caso di specie, può
inoltre aversi riguardo all’istituto del cumulo giuridico, previsto dall’art. 8, comma 1, della Legge n.
689/1981, ritenendosi che le condotte oggetto di contestazione siano consistite in un’unica attività
materiale ad esecuzione frazionata, protrattasi in un ristretto lasso di tempo, compreso tra il 14 luglio
2022 ed il 19 luglio 2022, e che, a tale scopo, la violazione più grave è rappresentata da quella
concernente l’art. 12 del Regolamento Short Selling, in considerazione della portata lesiva della
stessa, anche in termini di pericolo, per l’integrità del mercato e la tutela degli investitori;
SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni
e delle motivazioni contenuti nell’Atto di Accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma
parte integrante, nonché degli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
– ai sensi dell’art. 193-ter, commi 1 e 2, del TUF, nei confronti di INVESCO ASSET
MANAGEMENT LIMITED, avente sede legale in Perpetual Park, Henley-on-Thames, Oxfordshire,
RG9 1HH UNITED KINGDOM, Codice LEI: X87LBO0OFEU7S3WI0T57 è applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria complessivamente pari ad euro 250.000,00 (di cui euro 220.000,00 per la
violazione dell’art. 12 del Regolamento Short Selling, aumentata per effetto del cumulo giuridico, di
euro 30.000,00 per la violazione relativa alle mancate comunicazioni della Posizione Netta Corta
detenuta), di cui alla Società è contestualmente ingiunto il pagamento;
– ai sensi dell’art. 193-ter, comma 4, del TUF, è disposta la confisca dei beni di pertinenza di
INVESCO ASSET MANAGEMENT LIMITED fino a concorrenza del valore del profitto conseguito
per effetto della violazione dell’art. 12 del Regolamento Short Selling, pari ad euro 94.680,00.
Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità
descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente
provvedimento.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
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nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta
per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati
nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l’invio
di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l’interessato che si trovi in condizioni
economiche disagiate può richiedere alla Consob – ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 689/1981 – il
pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.
La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle
condizioni economiche disagiate e, in particolare:
– per le persone fisiche: la certificazione attestante l’ISEE;
– per gli enti: un’auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio
netto della società.
Ai fini dell’accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:
– per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per
la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione
pecuniaria complessivamente dovuta dall’istante;
– per gli enti: l’auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo
della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall’istante.
La presente delibera è notificata alla Società e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, ex art. 195 del D. Lgs. n.
58/1998, alla Corte d’Appello competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di notifica.
10 settembre 2024
IL PRESIDENTE
Paolo Savona
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