(AGENPARL) – mar 15 ottobre 2024 COMUNICATO N. 42/DIV – 15 OTTOBRE 2024
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025
GARE DEL 11, 12 e 13 OTTOBRE 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 11, 12 e 13 Ottobre 2024
9^ GIORNATA ANDATA
GIRONE A
ALBINOLEFFE
ALCIONE MILANO
FERALPISALO’
GIANA ERMINIO
L.R. VICENZA
PERGOLETTESE
PRO PATRIA
PRO VERCELLI
RENATE
VIRTUS VERONA
GIRONE B
ATALANTA U23
TRIESTINA
CALDIERO TERME
PADOVA
LUMEZZANE
TRENTO
LECCO
UNION CLODIENSE
NOVARA
ARZIGNANO V.
AREZZO
CAMPOBASSO
LEGNAGO SALUS
LUCCHESE
PERUGIA
PESCARA
PIANESE
PONTEDERA
TERNANA
VIS PESARO
RIMINI
GUBBIO
SESTRI LEVANTE
VIRTUS ENTELLA
MILAN FUTURO
CARPI
TORRES
ASCOLI
PINETO
GIRONE C
AUDACE CERIGNOLA
AVELLINO
BENEVENTO
CATANIA
CAVESE
GIUGLIANO
MONOPOLI
POTENZA
TARANTO
TRAPANI
SORRENTO
CASERTANA
LATINA
TEAM ALTAMURA
TURRIS
JUVENTUS NEXT GEN
CROTONE
FOGGIA
AZ PICERNO
ACR MESSINA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 15 Ottobre 2024 ha adottato le deliberazioni
che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 11, 12 e 13 OTTOBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare della nona giornata di andata del Campionato i
sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO,
CATANIA, CAVESE, FOGGIA, GIUGLIANO, LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI,
PADOVA, PERUGIA, SORRENTO, TERNANA, TRAPANI e VIRTUS ENTELLA hanno, in
violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da
questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori
come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 2.000,00
ACR MESSINA
A) per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%), posizionati nel Settore Curva Ospiti,
intonato al 52° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei
tifosi avversari ripetuto per circa quindici secondi che, in applicazione dei principi
enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF
(2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato
quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha
comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non
idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo
per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. all’inizio del secondo tempo, tre petardi di elevata potenza sul terreno di gioco,
nelle immediate vicinanze di fotografi, raccattapalle e Forze dell’Ordine, così
ritardando l’inizio del secondo tempo di circa un minuto;
2. al 48° minuto del secondo tempo, in occasione della segnatura della rete da
parte della propria squadra, due petardi sul terreno di gioco, uno di questi
esplodeva vicino ad un proprio calciatore mentre stava esultando, senza
conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
considerata la particolare odiosità della condotta sub A) e la pericolosità della
condotta sub B), rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e
che non si sono verificate conseguenze dannose (ulteriori rispetto al ritardo
nell’avvio del secondo tempo di gara) e considerati i modelli organizzativi attuati
ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., integrazione r. proc. fed., r. c.c.,
integrazione r. c.c.).
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CATANIA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Settore Superiore Rosso e Settore Inferiore Azzurro, intonato:
1. al 47° minuto del secondo tempo (circa il 70% dei suoi sostenitori), un coro
offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto
consecutivamente per un minuto, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF
a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014),
emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto
becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato
offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a
porre in essere un comportamento discriminante;
2. al 49° minuto del secondo tempo (circa il 90% dei suoi sostenitori), intonato un
coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto
consecutivamente per un minuto che, direttamente o indirettamente, hanno
comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la
particolare odiosità delle condotte sub 1) e 2) e considerati i modelli organizzativi
attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante il secondo tempo, due fumogeni sul
terreno di gioco, una quindicina circa tra bottigliette vuote di plastica e bicchieri
sul terreno e nel recinto di gioco, così ritardando la ripresa del gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa
la ritardata ripresa del gioco) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art.
29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati, una porta e
una cassettiera di un ufficio della società ospitante.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art.
29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se
richiesto).
TARANTO per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva
Nord, intonato, al 15° e 19° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti
delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
CAMPOBASSO per avere, i suoi sostenitori (circa il 50%), posizionati nel Settore
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Curva Nord, intonato, all’8° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei
confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per cinque volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r.
proc. fed., r. c.c.).
MONOPOLI per avere, i suoi sostenitori (circa il 50%), presenti nel Settore Curva
Nord, intonato, al 22° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti di
tifosi di altra società ripetuto per quattro volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
PONTEDERA per avere, i suoi sostenitori (circa il 16%), posizionati nel Settore
Gradinata Nord, intonato, al 41° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei
confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetuto per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r.
proc. fed., r. c.c.).
RENATE per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di quattro minuti, in
quanto il Team Manager ha dovuto provvedere alla correzione delle distinte di
gara con conseguente ingresso sul terreno di gioco dei tesserati con un minuto di
ritardo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).
TEAM ALTAMURA per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti
a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).
TORRES per avere, i suoi sostenitori (circa il 70%), posizionati nel Settore Ospiti
Tribunetta A, intonato, al 75° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti
delle Forze dell’Ordine.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3,
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società
sanzionata disputava a gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex
art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 29 OTTOBRE 2024
PESSOTTO VANNI
(TRIESTINA)
per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei
confronti dei tesserati avversari, in quanto, in reazione alle offese ricevute da parte di
quest’ultimi, abbandonava l’area tecnica e si avvicinava alla panchina avversaria in modo
provocatorio.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S.,
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valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CUSATIS GIOVANNI
(ALCIONE MILANO)
A) per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei
confronti dei tesserati avversari, in quanto proferiva frasi offensive nei loro confronti
provocando la reazione degli stessi;
B) per avere, dopo il provvedimento di espulsione, e fino al termine della gara, in più
occasioni diretto la squadra mediante disposizioni tecniche fornite verbalmente dalla Tribuna
in violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S.
Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4,
13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r.
proc. fed.).
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V
INFR)
BRAGLIA PIERO
(CAMPOBASSO)
AMMONIZIONE (III INFR)
DI NAPOLI RAFFAELE
(CAVESE)
AMMONIZIONE (II INFR)
MODESTO FRANCESCO
GAUTIERI CARMINE
(ATALANTA U23)
(TARANTO)
AMMONIZIONE (I INFR)
BIANCOLINO RAFFAELE
CAPUANO EZIO
MENICHINI LEONARDO
ADAMO GIOACCHINO
(AVELLINO)
(FOGGIA)
(PONTEDERA)
(RENATE)
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
BELVISO EMANUELE
(FOGGIA)
per avere, al termine del primo tempo, mentre la Quaterna Arbitrale stava rientrando negli
spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa ed offensiva nei confronti dell’Arbitro e del
Quarto Ufficiale in quanto si avvicinava a quest’ultimi proferendo nei loro confronti frasi
irrispettose e ingiuriose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina
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aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MUNAO GIUSEPPE
(ACR MESSINA)
per avere, dopo la realizzazione del goal da parte della propria squadra, tenuto una condotta
non corretta in quanto faceva accesso nel recinto di gioco, nella zona antistante la Curva
Ospiti nonostante non fosse inserito in distinta.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MARTINELLI RICCARDO
(PONTEDERA)
per avere, al 36° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con una
gomitata al volto, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere con il
pallone non a distanza di gioco e considerato, da una parte, che non si sono verificate
conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta
in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PUCZKA DAVID
(JUVENTUS NEXT GEN)
per avere, al 9° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ANZELMO DOMENICO
NDOJ EMANUELE
GALEANDRO ALESSANDRO
(ACR MESSINA)
(LATINA)
(LECCO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V
INFR)
GALLI GIORGIO
(LECCO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MAZZOLO FRANCESCO
BOSISIO MARCO
CARGNELUTTI RICCARDO
LUCIANI ALESSIO
(CALDIERO TERME)
(CAMPOBASSO)
(CROTONE)
(FERALPISALO’)
42/144
RUGGERI GIACOMO
FILIGHEDDU STEFANO
LANCINI EDOARDO
DELLI CARRI FILIPPO
STANTE FRANCESCO
POLIDORI MATTIA
AMADIO STEFANO
BORSOI MATTEO
PRETATO MATTIA
NICCO GIANLUCA
EMBALO SAMBU BRAIMA
ESEMPIO STEFANO
DAFFARA MANUEL
(LEGNAGO SALUS)
(LUMEZZANE)
(NOVARA)
(PADOVA)
(PERGOLETTESE)
(PIANESE)
(PINETO)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(PRO PATRIA)
(TRIESTINA)
(TURRIS)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
BACCHETTI LORIS
(CASERTANA)
AMMONIZIONE (III INFR)
MUSTACCHIO MATTIA
ZOMA MOHAMED ALI
PATTARELLO EMILIANO
PANADA SIMONE
PALMIERO LUCA
FORAPANI MARCO
CARRETTA MIRKO
BOFFELLI VALERIO
DI PASQUALE DAVIDE
GUERINI ALESSIO
SILVA PERTINHES JONATHAN
PASINI NICOLA
ROMANO ANTONIO
TOZZUOLO ALESSANDRO
TORDINI MATTIA
DALMAZZI ALESSANDRO
VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL
RANIERI ROBERTO
GIUNTI GIOVANNI
BAGGI FEDERICO
VILLA LORENZO
CASTORANI MANUELE
DEL CARRO ANDREA
VASSALLO FRANCESCO
GARETTO MARCO
D’ORAZIO LUDOVICO
CONTESSA SERGIO
MASTROMONACO GIAN LUCA
DE SANTIS EROS
CIANCI PIETRO
CRIMI MARCO
CALABRESE NICOLO’
(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(AREZZO)
(ATALANTA U23)
(AVELLINO)
(CARPI)
(CASERTANA)
(CAVESE)
(CROTONE)
(CROTONE)
(CROTONE)
(FERALPISALO’)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(LECCO)
(LUMEZZANE)
(MONOPOLI)
(NOVARA)
(PERUGIA)
(PINETO)
(PINETO)
(POTENZA)
(RENATE)
(RENATE)
(RIMINI)
(SPAL)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TEAM ALTAMURA)
(TERNANA)
(TRAPANI)
(VIRTUS VERONA)
42/145
PAGANINI LUCA
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (II INFR)
KRAPIKAS TITAS
RIZZO FRANCESCO
BACCHIN FILIPPO
BRIGHT KEVIN
CHIERICHETTI PAOLO
BOFFELLI ANDREA
VARONE IVAN
COMI PIETRO
RUSSO LUCA
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO
ESPOSITO EMMANUELE
PETITO FRANCESCO PIO
PRISCO ANTONIO
ZAGNONI DAVIDE
MONTALTO ADRIANO
FELLA GIUSEPPE
CARILLO LUIGI
VEZZONI FRANCO ORLANDO
BALLABIO MARCO
AFENA-GYAN FELIX OHENE
DI RENZO GIOVANNI PAOLO
FRANZOLINI ANDREA
CATANESE GIOVANNI
FAZZI NICOLO
MALOTTI MANUELE
PACE FEDERICO
CRISETIG LORENZO
FUSI PIETRO
CAPOFERRI MATTIA
AMORAN TOLUWANIMI PETE
GIRAUDO FEDERICO
MONTEVAGO DANIELE
ODJER MOSES
BRUZZANITI GIOVANNI
DEL SOLE FERDINANDO
HADZIOSMANOVIC CRISTIAN
SCIACCA GIACOMO MICHELE
MEHIC AMER
DE MARINO DAVIDE
FALBO LUCA
DE FELICE FRANCESCO
KARLSSON OTTAR MAGNUS
PESCHETOLA LORENZO
MERCADANTE MARIO
AUCELLI CHRISTIAN
FROSININI RUGGERO
GIANNOTTI PASQUALE
VERTAINEN EETU VILI VALTTERI
MORRONE BIAGIO
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(ALCIONE MILANO)
(ALCIONE MILANO)
(ALCIONE MILANO)
(ARZIGNANO V.)
(ASCOLI)
(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AZ PICERNO)
(AZ PICERNO)
(BENEVENTO)
(CARPI)
(CATANIA)
(CAVESE)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(GIANA ERMINIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LATINA)
(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESE)
(LUCCHESE)
(LUMEZZANE)
(MONOPOLI)
(PADOVA)
(PADOVA)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PIANESE)
(PINETO)
(PINETO)
(PINETO)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(RIMINI)
(SESTRI LEVANTE)
(SPAL)
(TEAM ALTAMURA)
(TORRES)
(TRENTO)
(TRENTO)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
(TURRIS)
42/146
PAGLIUCA MATTIA
PALOMBA LUIGI
TONUCCI DENIS
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (I INFR)
MAMONA BLUE JUNIOR
SETTEMBRINI ANDREA
BENEDETTI GIACOMO
LAKTI ERALD
MILILLO ALESSIO
MARTINELLI LUCA
DE CRISTOFARO ANTONIO
PERLINGIERI MARIO
FURINI EDOARDO
DELI FRANCESCO
D’ANDREA FILIPPO
SCHIRO’ THOMAS
RENDA FEDERICO
SCARINGI MATTIA
IACCARINO GENNARO
MULAZZI GABRIELE
BATTISTINI MATTEO
IBRAHIM OLAMIDE MAJID
MARTIC MANUEL
BORTOLUSSI MATTIA
RICCI FEDERICO
PACCIARDI FEDERICO
IANESI SIMONE
CATURANO SALVATORE
GHEZZI ANDREA
PICCOLI MARCO
NUNZIATINI FRANCESCO
CANGIANIELLO SIMONE
ZAMMARINI ROBERTO
CAPUTO GIORGIO
DIAKITE ADAMA
KIYINE SOFIAN
RIZZO NICHOLAS
MARCONE RICHARD GABRIEL
NICOLAO GIUSEPPE
LATTANZIO ALBERTO
SINANI ISMET
CASAROTTO MATTEO
CASTELLI DAVIDE
SIAULYS OVIDIJUS
TROVO’ RICCARDO
(ACR MESSINA)
(AREZZO)
(ARZIGNANO V.)
(ARZIGNANO V.)
(ARZIGNANO V.)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AVELLINO)
(BENEVENTO)
(CALDIERO TERME)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(CROTONE)
(GIANA ERMINIO)
(GIANA ERMINIO)
(GUBBIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LECCO)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(PADOVA)
(PERUGIA)
(PIANESE)
(PONTEDERA)
(POTENZA)
(RENATE)
(RIMINI)
(SESTRI LEVANTE)
(SORRENTO)
(SPAL)
(TARANTO)
(TORRES)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(TURRIS)
(TURRIS)
(UNION CLODIENSE)
(UNION CLODIENSE)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
42/147
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi
con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 15 Ottobre 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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