
(AGENPARL) – gio 26 settembre 2024 COMUNICATO N. 27/DIV – 26 SETTEMBRE 2024
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025
GARE DEL 25 SETTEMBRE 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 25 Settembre 2024
6^ GIORNATA ANDATA
GIRONE A
ATALANTA U23
CALDIERO TERME
FERALPISALO’
LECCO
GIRONE B
PERGOLETTESE
ALCIONE MILANO
GIANA ERMINIO
ARZIGNANO V.
LUCCHESE
TERNANA
PIANESE
LEGNAGO SALUS
GIRONE C
CATANIA
CROTONE
FOGGIA
LATINA
POTENZA
AUDACE CERIGNOLA
SORRENTO
GIUGLIANO
ACR MESSINA
TRAPANI
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 26 settembre 2024 ha adottato le deliberazioni
che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 25 SETTEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di andata del
Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA,
FOGGIA, LATINA, LECCO, LUCCHESE e POTENZA hanno, in violazione della normativa di
cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da
questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori
come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 2.000,00
FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord e Curva
Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. tra il primo e secondo tempo, al 93° e al 94° minuto della gara, tre petardi di
elevata intensità sul terreno di gioco, uno di questi veniva lanciato all’interno
dell’area di rigore cadendo vicino al portiere della squadra avversaria senza
colpirlo e causando una sospensione della gara di circa un minuto;
2. al 92° minuto della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;
3. all’89°, al 92° minuto della gara e al termine della stessa, sette bottigliette
d’acqua semipiene e cinque accendini sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi
comprese la sospensione della gara e la pericolosità del lancio del petardo nei
pressi del portiere) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.
(r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
ACR MESSINA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’aver:
1. lanciato, al 50° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza
conseguenze;
2. danneggiato la saldatura del cancello di accesso alla parte inferiore
dell’impalcatura del Settore Ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificati danni
a seguito della condotta sub B) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art.
29 C.G.S. (r. c.c., integrazione r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di
risarcimento danni se richiesto).
27/93
AMMENDA € 200,00
CATANIA per avere i suoi sostenitori (50% circa), posizionati nel Settore Curva
Nord, intonato, al 77° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti
dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
COLLABORATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
SANTARELLI GIORGIO
(LUCCHESE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
NOVELLA MATTIA
(POTENZA)
per avere, al 12° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GOBETTI NICOLO
ERCOLANI LUCA
ODJER MOSES
(CALDIERO TERME)
(FOGGIA)
(PIANESE)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ANTONI EDOARDO
(LUCCHESE)
AMMONIZIONE (III INFR)
MAZZOLO FRANCESCO
ANASTASIO ARMANDO
QUAINI ALESSANDRO
CARGNELUTTI RICCARDO
LUCIANI ALESSIO
SALINES EMMANUELE
PINTO DANIELE
BERMAN TAMIR
GALLI GIORGIO
STANTE FRANCESCO
AMMONIZIONE (II INFR)
(CALDIERO TERME)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CROTONE)
(FERALPISALO’)
(FOGGIA)
(GIANA ERMINIO)
(LATINA)
(LECCO)
(PERGOLETTESE)
27/94
PEDICILLO LEONARDO
PETRUCCI DAVIDE
BAGATTI NICCOLO
ANTONIAZZI MANUEL
VLAHOVIC VANJA
BALDANI NICOLO
MONDINI GABRIELE
PELAMATTI ANDREA
GUGLIELMOTTI DAVIDE
DI PASQUALE DAVIDE
GIRON MAXIME FRANCOIS
RINALDI FILIPPO
DIABY ABOUBAKAR
SAPORITI EDOARDO
SELVINI ALESSANDRO
ABUBAKAR SALIM
CHESTI FRANCESCO
BLONDETT EDOARDO
BOLSIUS DON JOSE’ HENRICUS
LOIACONO GIUSEPPE
CIOTTI PIETRO
MARTINA ALESSANDRO
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(ALCIONE MILANO)
(ARZIGNANO V.)
(ATALANTA U23)
(CALDIERO TERME)
(CALDIERO TERME)
(CALDIERO TERME)
(CATANIA)
(CROTONE)
(CROTONE)
(FERALPISALO’)
(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESE)
(LUCCHESE)
(PERGOLETTESE)
(PIANESE)
(SORRENTO)
(SORRENTO)
(TERNANA)
(TRAPANI)
(TRAPANI)
AMMONIZIONE (I INFR)
MANETTA MARCO
PESSOLANI GABRIELE
MATTIOLI ANDREA
COMI PIETRO
TORNAGHI PIETRO
FAGGIOLI ALESSANDRO
VISENTIN SANTIAGO GUIDO
OVISZACH ENRICO
RISPOLI ANDREA
BALESTRERO DAVIDE
PELLEGRINI JACOPO
ROMANO ANTONIO
CRECCO LUCA
ERCOLANO EMANUEL
VONA EDOARDO
BEGHETTO ANDREA
LOUAKIMA CORENTIN YANIS
DEMIROVIC ELIAN
MONDELE ANZUN LUKAS HUBERT
GHISOLFI MATTEO
RICCARDI PASQUALE
(ACR MESSINA)
(ALCIONE MILANO)
(ARZIGNANO V.)
(ATALANTA U23)
(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(CROTONE)
(CROTONE)
(FERALPISALO’)
(FERALPISALO’)
(GIUGLIANO)
(LATINA)
(LATINA)
(LATINA)
(LECCO)
(LECCO)
(LEGNAGO SALUS)
(PERGOLETTESE)
(POTENZA)
(SORRENTO)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
27/95
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi
con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 26 Settembre 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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