
(AGENPARL) – mar 03 settembre 2024 COMUNICATO N. 11/DIV – 3 SETTEMBRE 2024
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025
GARE DEL 30 e 31 AGOSTO e DEL 1 e 2 SETTEMBRE 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 30 e 31 Agosto – 1 e 2 Settembre 2024
2^ GIORNATA ANDATA
GIRONE A
ALCIONE MILANO
ARZIGNANO V.
CALDIERO TERME
GIANA ERMINIO
LUMEZZANE
NOVARA
PERGOLETTESE
RENATE
TRENTO
UNION CLODIENSE
GIRONE B
VIRTUS VERONA
ALBINOLEFFE
PADOVA
PRO PATRIA
PRO VERCELLI
ATALANTA U23
L.R. VICENZA
FERALPISALO’
LECCO
TRIESTINA
ASCOLI
CAMPOBASSO
LUCCHESE
MILAN FUTURO
PERUGIA
PESCARA
PONTEDERA
RIMINI
SESTRI LEVANTE
VIS PESARO
PIANESE
LEGNAGO SALUS
GUBBIO
CARPI
TORRES
TERNANA
VIRTUS ENTELLA
PINETO
AREZZO
GIRONE C
AUDACE CERIGNOLA
AVELLINO
CASERTANA
CATANIA
CAVESE
MONOPOLI
POTENZA
TARANTO
TEAM ALTAMURA
TRAPANI
ACR MESSINA
GIUGLIANO
JUVENTUS NEXT GEN
BENEVENTO
CROTONE
SORRENTO
TURRIS
LATINA
FOGGIA
AZ PICERNO
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 2 e 3 Settembre 2024 ha adottato le
deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 30 e 31 AGOSTO E DEL 1 e 2 SETTEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata di andata
del Campionato i sostenitori delle Società
ACR MESSINA, AREZZO, AUDACE
CERIGNOLA, AVELLINO, CAVESE, GIUGLIANO, LUCCHESE, MONOPOLI, PADOVA,
PESCARA, PERUGIA, POTENZA, RIMINI, TERNANA, TRAPANI, TURRIS e VIS PESARO
hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da
questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori
come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 2.000,00
SESTRI LEVANTE per avere, alcuni dei suoi sostenitori (nella misura del 10%
circa di quelli ivi presenti), posizionati nel Settore Distinti, intonato, dal 10° al 12°
minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di
altra società ripetuto più volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF
a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014),
emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto
becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato
offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a
porre in essere un comportamento discriminante, con riferimento al quale
farebbe, comunque, difetto il requisito della dimensione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.500,00
CASERTANA per avere un suo sostenitore, al termine della gara mentre i
giocatori stavano scendendo le scale di accesso agi spogliatoi, proferito un
epiteto razzista, comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza,
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colore, nazionalità, origine anche etnica, nei confronti di un calciatore della
società avversaria.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3,
C.G.S., valutate le modalità complessive della vicenda, connotata da particolare
gravità e ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione,
necessario per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 28, comma 4, C.G.S.
(r. proc. fed.).
AMMENDA € 1.000,00
PADOVA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
commessi dai suoi sostenitori, consistiti:
1. nell’avere quattro suoi sostenitori assistito alla gara sostando in piedi sulla
balaustra di recinzione, provocando il parziale distacco della rete;
2. nell’avere i predetti sostenitori, con la condotta di cui sopra, danneggiato la rete
di recinzione posta nel Settore Curva Ospiti;
3. nell’avere i suoi sostenitori danneggiato la porta di ingresso dei servizi loro
riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c. documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 700,00
CATANIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud e Curva Nord,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, nel pregara, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, all’80° minuto
della gara, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di altra
squadra avversaria che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa,
denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
TURRIS per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90% circa), posizionati nel
Settore Curva Ospiti, intonato, al 92° minuto della gara, due cori offensivi e
insultanti, ripetuti ciascuno per cinque volte, nei confronti dei tifosi avversari di
un’altra squadra.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 12°
minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3,
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C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste
e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S.
(r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 16°
minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza
conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AZ PICERNO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 3
minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura
del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
GUBBIO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 3
minuti, presentandosi in ritardo per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura
del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).
TRAPANI per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 3
minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura
del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
CAVESE per avere i suoi raccattapalle, durante tutto il secondo tempo, tenuto un
comportamento non corretto, ritardando volontariamente la consegna dei palloni
e così provocando ritardi nella ripresa del gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta, in particolare la sua antisportività
(r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c).
AMMENDA € 400,00
TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (70%) presenti nel Settore
Tribuna Scoperta Ospiti, intonato:
1. cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 15° e 16° minuto del
primo tempo e al 19° minuto del secondo tempo, per due volte in ciascuna delle
circostanze sopra indicate;
2. cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine, al 41° minuto del secondo
tempo, per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
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comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 5 NOVEMBRE 2024 ED AMMONIZIONE (I INFR) ED € 1.000,00 DI AMMENDA
ZOCCHI MORENO GINO
(PONTEDERA)
A) per avere, dopo il fischio finale, tenuto una condotta ingiuriosa e gravemente irriguardosa
nei confronti dell’Arbitro in quanto, gli si avvicinava con fare aggressivo, proferendo nei suoi
confronti frasi irrispettose e ingiuriose, e alla notifica del provvedimento di espulsione,
tentava di avvicinarsi in modo minaccioso verso l’Arbitro, venendo prontamente fermato dai
tesserati della propria squadra;
B) per avere, al momento in cui l’Arbitro faceva ingresso nel tunnel che conduce agli
spogliatoi, reiterato il predetto atteggiamento, pronunciando nei suoi confronti frasi
irrispettose e ingiuriose.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina
aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 17 SETTEMBRE 2024
CONDO’ LUIGI
(AVELLINO)
per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, protestava ripetutamente nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale,
r. c.c., panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 10 SETTEMBRE 2024
SCOGNAMIGLIO GENNARO
(GIUGLIANO)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati
avversari in quanto provocava gli stessi con parole e gesti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (r. IV Ufficiale, r. c.c., panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
FRANZINI ARNALDO
(LUMEZZANE)
per avere, al 38° minuto del primo tempo, tenuto una condotta offensiva e irriguardosa nei
confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, a seguito della segnatura di una rete da parte
della squadra avversaria, entrava sul terreno di gioco e pronunciava frasi ingiuriose e
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irrispettose nei confronti della Quaterna Arbitrale per dissentire nei confronti di una loro
decisione; invitato a desistere da tale atteggiamento reiterava il proprio comportamento
calciando una bottiglietta d’acqua verso la propria panchina in segno di protesta.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e
36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
RIBECHINI MICHELE
(PONTEDERA)
per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto dopo essere già stato richiamato da quest’ultimo reiterava il proprio
comportamento protestando platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina
aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (I INFR)
CUDINI MIRKO
(PINETO)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro e del IV Ufficiale in quanto, usciva dall’area tecnica e pronunciava parole
irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato; alla notifica del provvedimento di
espulsione reiterava il proprio comportamento.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA
TOMEI FRANCESCO
(AZ PICERNO)
per avere, nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, tenuto nella zona spogliatoi, un
comportamento non corretto, in quanto sferrava un pugno alla porta d’ingresso dello
spogliatoio, danneggiandola.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione
fotografica obbligo di risarcimento danni se richiesto).
COLOMBO RICCARDO
(PRO PATRIA)
per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei
confronti di un componente della Procura Federale, pronunciando nei suoi confronti parole
irrispettose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta e considerate, anche in suo favore, le scuse porte da un
Dirigente della Società di appartenenza (r. proc. fed.).
AMMONIZIONE (I INFR)
BRAGLIA PIERO
GASTALDELLO DANIELE
FOSCHI LUCIANO
(CAMPOBASSO)
(LEGNAGO SALUS)
(RENATE)
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PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ALBARELLA NICOLA
(TEAM ALTAMURA)
per avere, al termine del primo tempo, mentre l’Arbitro rientrava negli spogliatoi, tenuto una
condotta irriguardosa nei suoi confronti, in quanto lo seguiva fino al tunnel che conduce agli
spogliatoi e pronunciava parole irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GIUNTI EZIO
(PONTEDERA)
per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto dopo essere già stato richiamato da quest’ultimo reiterava il proprio
comportamento protestando platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
VANZETTO LEONARDO
(CATANIA)
per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava
platealmente nei loro confronti per contestarne l’operato, gridando e sbracciando.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina
aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CORDONE MARIO
(PINETO)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, dopo il provvedimento di espulsione nei
confronti del Sig. CUDINI MIRKO, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro
e del IV Ufficiale in quanto protestava platealmente e pronunciava una frase irriguardosa nei
loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
ZANANDREA GIANMARIA
(LEGNAGO SALUS)
per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con il gomito sinistro sul
collo, facendolo cadere a terra.
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Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano
conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta e la zona
del corpo dell’avversario attinta di particolare delicatezza.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DE CRISTOFARO ANTONIO
(AVELLINO)
per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto pronunciava una frase irriguardosa nei suoi confronti per dissentire nei
confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta.
TUMMINELLO MARCO
(CROTONE)
per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con la mano aperta sulla schiena
facendolo cadere a terra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano
conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta e la
perpetrazione della condotta a gioco fermo.
TERRANOVA EMANUELE
(LUMEZZANE)
per avere, al 37° minuto circa del primo tempo, tenuto una condotta offensiva e irriguardosa
nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1, in quanto si alzava dalla panchina protestando
platealmente e pronunciando al suo indirizzo frasi ingiuriose ed irrispettose, per dissentire
nei confronti di una sua decisione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di
riserva, r. Assistente Arbitrale n. 1).
MALLAMO ANDREA
(PRO PATRIA)
per avere, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario in quanto, con il pallone lontano, lo colpiva volontariamente con una
manata sul viso, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano
conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta, la zona
del corpo dell’avversario attinta e la perpetrazione della condotta con il pallone non a
distanza di gioco (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
NELLI JACOPO
(UNION CLODIENSE)
per avere, all’8° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, durante la contesa
del pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza del polpaccio, senza provocargli
conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una
parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la
pericolosità della condotta posta in essere (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
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SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR)
PAGLINO STEFANO
(CASERTANA)
per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina, e pronunciava parole
irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (calciatore sostituito).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
PETERMANN DAVIDE
ESPECHE MARCOS ANDRES
(LATINA)
(PONTEDERA)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
GUERRA WALTER
BACCHETTI LORIS
MATESE MATTIA
BOFFELLI VALERIO
ZENNARO MATTIA
FELICIOLI GIANFILIPPO
MASELLI SERGIO
MASTROIANNI FERDINANDO
SCARSELLA FABIO
GORELLI MATTEO
CASASOLA TIAGO MATIAS
MUNARETTO ANDREA
MANFRIN GIANNI
BOVE DAVIDE
(AZ PICERNO)
(CASERTANA)
(CASERTANA)
(CAVESE)
(FERALPISALO’)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(LATINA)
(PERGOLETTESE)
(RIMINI)
(TERNANA)
(UNION CLODIENSE)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (I INFR)
MARIETTA CHRISTIAN
POTOP SIMONE
CHIERICHETTI PAOLO
DIMARCO CHRISTIAN
GIGLI NICOLO’
GUCCI NICCOLO’
TAVERNELLI CAMILLO
BORDO LORENZO
DE ZEN RICCARDO
D’UFFIZI SIMONE
GYABUAA MANU EMMANUEL
GAGLIANO LUCA
CANCELLOTTI TOMMASO
LIOTTI DANIELE
ALLEGRETTO ANDREA
GILLI MATTEO
ACAMPORA GENNARO
(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(ALCIONE MILANO)
(ALCIONE MILANO)
(AREZZO)
(AREZZO)
(AREZZO)
(ARZIGNANO V.)
(ARZIGNANO V.)
(ASCOLI)
(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(AZ PICERNO)
(AZ PICERNO)
(BENEVENTO)
11/29
MANCONI JACOPO
VIVIANI MATTIA
BALDANI NICOLO’
GIACOMEL ALESSANDRO
LANZI EDDY
MOLNAR IVO
PELAMATTI ANDREA
QUAGGIO ALESSIO
SCORZA CHRISTIAN
FIGOLI MATTEO
FORAPANI MARCO
GERBI ERIK
FALASCA MATTEO
HEINZ JONAS
IULIANO FRANCESCO
ANASTASIO ARMANDO
BETHERS KLAVS
GUGLIELMOTTI DAVIDE
DI SOMMA GENNARO
FELLA GIUSEPPE
LORETO CIRO
MAFFEI MATTIA
SORRENTINO DANIELE GIOVANN
DI PASQUALE DAVIDE
VITALE MATTIA
LIBERA HERGHELIGIU DENIS
ANDREA
MAZZOCCO DAVIDE
SILVESTRO ALESSANDRO
TASCONE SIMONE
ZUNNO MARCO
MAROTTA MATTEO
TROMBETTA MICHELE
DE PAOLI ANDREA
DE ROSA ROBERTO
NJAMBE MOUSSADJA
SOLCIA DANIELE
D’URSI EUGENIO
PROIETTI MATTIA
ROCCHI GABRIELE
ROSAIA GIACOMO
COMENENCIA LIVANO SHYRON L
DAFFARA GIOVANNI
DE JESUS GOMES PEDRO FELIPE
MACCA FEDERICO
COSTA FILIPPO
ROSSI FAUSTO
DI GESU’ ENRICO SALVATOR
GALLI GIORGIO
CASAROTTI ENRICO
D’AMORE FRANCESCO
FRANZOLINI ANDREA
RUGGERI GIACOMO
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(CALDIERO TERME)
(CALDIERO TERME)
(CALDIERO TERME)
(CALDIERO TERME)
(CALDIERO TERME)
(CALDIERO TERME)
(CAMPOBASSO)
(CARPI)
(CARPI)
(CARPI)
(CASERTANA)
(CASERTANA)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CAVESE)
(CAVESE)
(CAVESE)
(CAVESE)
(CAVESE)
(CROTONE)
(CROTONE)
(FERALPISALO’)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(GIANA ERMINIO)
(GIANA ERMINIO)
(GIUGLIANO)
(GIUGLIANO)
(GIUGLIANO)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(LECCO)
(LECCO)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
11/30
ANTONI EDOARDO
QUIRINI ETTORE
SABBIONE ALESSIO
TUMBARELLO GIORGIO
TAUGOURDEAU ANTHONY
BARTESAGHI DAVIDE
JIMENEZ SANCHEZ ALEJANDRO
BIZZOTTO NICOLA
DE RISIO CARLO
BERTONCINI DAVIDE
CRISETIG LORENZO
STANTE FRANCESCO
TORRASI EMANUELE
STAVER CORNELIUS
ODJER MOSES
POLIDORI MATTIA
REMY MELVYN JACQUES
DUTU EDUARD
GAMBALE DIEGO
GERMINARIO GIANLUCA
VILLA LORENZO
CORONA GIACOMO
ITALENG NGOCK JONATHAN
LADINETTI RICCARDO
VERRENGIA BRUNO
BASHI ERVIN
CURATOLO DENNIS
TRAVAGLINI CHRISTIAN
BIAGETTI CHRISTIAN
DELL’AQUILA FRANCESCO
AURILETTO SIMONE
DEL CARRO ANDREA
RIVIERA CORRADO
GARETTO MARCO
LANGELLA CHRISTIAN
ANACOURA JOYCE FRANCESCO
COLANGIULI VINCENZO
CUCCURULLO MARCO
GIOVINCO GIUSEPPE
MATERA ANTONIO
SCHIRRU GIAMMARCO
SABBATANI ANTONIO
SADIKI KOSOVAR
ANTONELLI NICOLO’
LIVIERO MATTEO
MASALA ALESSANDRO
PETRICCIONE DANILO
TRAINOTTI ANDREA
D’URSO CHRISTIAN
VALLOCCHIA ANDREA
VOCA IDRIZ
PUGLIESE SAMUEL
RICCI LUCA
(LUCCHESE)
(LUCCHESE)
(LUCCHESE)
(LUCCHESE)
(LUMEZZANE)
(MILAN FUTURO)
(MILAN FUTURO)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(NOVARA)
(PADOVA)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PESCARA)
(PIANESE)
(PIANESE)
(PIANESE)
(PINETO)
(PINETO)
(PINETO)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(PONTEDERA)
(PONTEDERA)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(RENATE)
(RENATE)
(RIMINI)
(RIMINI)
(SESTRI LEVANTE)
(SORRENTO)
(SORRENTO)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TEAM ALTAMURA)
(TEAM ALTAMURA)
(TORRES)
(TORRES)
(TORRES)
(TORRES)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(TURRIS)
(TURRIS)
11/31
DI MARIO STEFANO
TIRITIELLO ANDREA
CALABRESE NICOLO’
DAFFARA MANUEL
CANNAVO’ KEVIN
COPPOLA FRANCESCO
PAGANINI LUCA
PUCCIARELLI MANUEL
TONUCCI DENIS
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi
con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze 3 Settembre 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
11/32