
(AGENPARL) – sab 17 agosto 2024 Ordinanza n° 85
Oggetto: Divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche contenute in
contenitori di vetro o in lattine nelle aree in prossimità dello Stadio Unipol Domus in occasione delle
partite di calcio che si disputeranno a Cagliari, presso lo Stadio Unipol Domus, previste dal calendario
del Campionato di serie A (stagione 2024-2025), dal calendario di Coppa Italia, oltreché in occasione
di tutti i recuperi delle partite di calcio non disputate, previste dal medesimo calendario, e di tutte le
amichevoli che saranno giocate nello stadio nel medesimo periodo, per la durata dell’incontro e a
decorrere dalle due ore antecedenti l’inizio delle partite e con protrazione per le successive due ore dal
termine delle stesse.
IL SINDACO
PREMESSO che la squadra di calcio cittadina “Cagliari Calcio” è iscritta alla categoria del
campionato di calcio di serie A per la stagione 2024-2025;
DATO ATTO che il prossimo 18 agosto 2024, verrà disputata presso lo stadio Unipol Domus la
partita di campionato tra la squadra del Cagliari Calcio e la squadra della Roma.
CONSIDERATO che in occasione della suddetta partita e di tutti gli incontri successivi che la
squadra disputerà presso il medesimo impianto, è prevedibile un considerevole afflusso di spettatori
e di tifosi sia della squadra locale che delle squadre ospiti;
VALUTATA la necessità di adottare opportune misure per la sicurezza e la partecipazione del pubblico
alle manifestazioni sportive, atte a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, scongiurando il
verificarsi di possibili episodi di violenza e disordine durante gli incontri calcistici che si svolgeranno
all’interno dello Stadio Unipol Domus, mediante l’emanazione di apposito provvedimento sindacale, ai
sensi dell’art 54 del TUEL, che disponga il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e
bevande non alcoliche contenute in lattine e bottiglie di vetro nelle aree in prossimità del citato
impianto;
RITENUTO opportuno adottare misure idonee a garantire la tutela dell’incolumità pubblica, della
sicurezza e dell’ordine pubblico, che, coerentemente con le disposizioni dettate in merito anche
dall’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, impediscano il verificarsi di situazioni
pericolose determinate dall’abuso di alcolici e dall’uso improprio di contenitori di vetro e lattine anche
all’esterno dello Stadio;
CONSIDERATO, infatti, che l’abbandono di contenitori di vetro o di lattine può favorire il loro utilizzo
come oggetti contundenti o strumenti di offesa, in occasione di litigi, diverbi o disordini che
potrebbero insorgere durante, prima e dopo le partite di calcio;
DATO ATTO che resta fermo il divieto di introdurre all’interno del citato impianto bottiglie di vetro,
lattine e qualsiasi corpo contundente atto a recare offesa, come previsto nel “Regolamento interno d’uso
dello Stadio”;
RITENUTO necessario, per le ragioni e i motivi sopra esposti, disporre, in occasione della partita di
Campionato di calcio di Serie A in programma il prossimo 18 agosto 2024 e delle altre partite di
calcio che verranno disputate a Cagliari inserite nel calendario del Campionato di serie A (stagione
2024-2025), nel calendario della Coppa Italia oltreché in occasione di tutti i recuperi delle partite di
calcio non disputate previste dal medesimo calendario, e di tutte le amichevoli giocate nello stadio nel
medesimo periodo, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e di bevande non alcoliche
contenute in contenitori di vetro o in lattine, per evitarne un uso improprio pericoloso per l’incolumità
delle persone;
RAVVISATA la necessità di estendere il divieto in oggetto agli operatori commerciali e a tutti gli
esercizi pubblici operanti, anche in forma ambulante, nelle seguenti strade:
Via Pessagno, dalla bretella di immissione con la Via Campioni d’Italia a Via Caboto;
Viale San Bartolomeo da via Campioni d’Italia a via Salvatore Ferrara;
Via Salvatore Ferrara dalla rotatoria di via San Bartolomeo sino all’altezza del ponte sulla via
Caboto e nel territorio da esse circoscritto;
Area parcheggio “Cuore” e nelle strade ad esso perimetrali: area ricompresa all’interno del
perimetro individuato dalla via Vespucci, via san Bartolomeo (tratto via Vespucci/via ‘ S.
Ferrara), via Ferrara (tratto via S. Ferrara/immissione anello vecchio stadio S. Elia).
VISTI:
l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 Testo Unico degli Enti Locali”, come
modificato dall’art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n° 92, convertito in Legge 24 luglio
2008,.n° 125 ss.mm.ii;
il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18? giugno
1931, n. 773, con particolare riferimento ai Capi III “Delle autorizzazioni di polizia” e IV
“Dell’inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni”;
la Legge 4 aprile 2007, n° 41, recante “Misure urgenti per la prevenzione e repressione di
fenomeni di violenza connessi a manifestazioni calcistiche”;
Manifestazioni Sportive;
DATO ATTO che dell’adozione della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al
ORDINA
In occasione dell’incontro di calcio che verrà disputato il giorno 18 agosto 2024, e in occasione delle
partite di calcio che verranno disputate a Cagliari, presso lo Stadio Unipol Domus, previste dal
calendario del Campionato di serie A (stagione 2024- 2025), dal calendario della Coppa Italia oltreché
in occasione di tutti i recuperi delle partite di calcio non disputate previste dal medesimo calendario, e
di tutte le amichevoli giocate nello stadio nel medesimo periodo:
il divieto assoluto della vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche contenute in
contenitori di vetro o in lattine.
il divieto di vendita, per asporto si intende adottato nei confronti di tutti gli operatori commerciali e di
tutti gli esercizi pubblici operanti, anche in forma ambulante, nelle aree sotto indicate in
prossimità dello Stadio Unipol Domus:
Via Pessagno, dalla bretella di immissione con la Via Campioni d’Italia a Via Caboto;
Viale San Bartolomeo da via Campioni d’Italia a via Salvatore Ferrara;
Via Salvatore Ferrara dalla rotatoria di via San Bartolomeo sino all’altezza del ponte sulla via
Caboto e nel territorio da esse circoscritto;
Area parcheggio “Cuore” e nelle strade ad esso perimetrali: area ricompresa all’interno del
perimetro individuato dalla via Vespucci, via san Bartolomeo (tratto via Vespucci/via ‘ S.
Ferrara), via Ferrara (tratto via S. Ferrara/immissione anello vecchio stadio S. Elia).
Il suddetto divieto sarà operante per la durata dell’incontro e a decorrere dalle due ore antecedenti l’inizio
delle partite e con protrazione per le successive due ore dal termine delle stesse.
La violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria nella misura da euro 25.00 a euro 500.00, ai sensi e secondo le procedure previste dalla
Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza.
La Forza Pubblica e la Polizia Locale sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, alla
vigilanza sull’attuazione della presente ordinanza.
DISPONE
che la presente ordinanza
sia pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni e diffusa attraverso gli organi di informazione;
sia comunicata:
al Sig. Prefetto di Cagliari;
alla Questura di Cagliari;
al Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari;
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari;
al Comando Polizia Locale del Comune.
AVVISA
Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Sig. Prefetto di
Cagliari entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
E’ altresì, ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni, dalla data
di pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il
termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Cagliari, 14 agosto 2024
Il Sindaco
Massimo Zedda