(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2024(AGENPARL) – mer 31 luglio 2024 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**
Comunicato del 31/07/2024, ore 13:17
Consiglio
Lavori Consiglio: sì alla modifica della legge elettorale
**Via libera con 31 sì e 2 astensioni allo stralcio della lite pendente con la Regione o con le Province di Bolzano e di Trento quale causa di incompatibilità con la carica di consigliere provinciale. La seconda sessione di luglio è conclusa.
È stato trattato in tarda mattinata, in Consiglio provinciale a Bolzano, il disegno di legge provinciale n. : Modifica della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14, “Disposizioni sull’elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale” (presentato dal consigliere Arnold Schuler). La norma intende abrogare il comma della legge elettorale che prevede quale causa di incompatibilità con la carica di consigliere provinciale una lite pendente con la Regione o con le Province di Bolzano e di Trento (art. 9, comma 2, lettera l.). “Finalità precipua di questa causa di incompatibilità”, si legge nella relazione accompagnatoria, “è garantire il disinteresse nell’esercizio delle funzioni elettive da parte di chi ricopre il mandato consiliare e impedire il sorgere di un conflitto di interessi, inteso come contrasto tra l’interesse pubblico primario connesso alla carica rivestita e l’interesse personale del titolare della carica. (…) Al fine di poter garantire la piena espressione del diritto di difesa riconosciuto dall’articolo 24 della Costituzione ai consiglieri eletti/alle consigliere elette in Consiglio provinciale, si propone l’abrogazione della causa di incompatibilità con la carica di consigliere/a provinciale, prevista all’articolo 9, comma 2, lettera l), della legge elettorale (…)”. Il presentatore Arnold Schuler ha chiarito che deve essere concesso a tutti i consiglieri e le consigliere difendersi in giudizio senza essere costretti a lasciare il proprio posto in Consiglio provinciale, e ricordato che in merito si era d’accordo in commissione legislativa. Stralciano la lettera “l” dell’articolo 9, comma 2, era stato detto in commissione, si sarebbe dovuto procedere in questo modo anche in Comune, e in effetti si sta preparando un emendamento anche relativamente alla legge che riguarda i Consigli comunali.
Josef Noggler (SVP) ha evidenziato che il senso della norma è chiaro a tutti, ritenendo però che per risolvere il problema non fosse necessario cambiare la legge elettorale del 2017, di cui era stato il primo presentatore. Allora si era discusso molto di incompatibilità e ineleggibilità, l’ex consigliere Dello Sbarba si era molto impegnato al proposito. I due colleghi Alex e Franz Ploner hanno parlato di “errore” nella legge elettorale, ma al contrario la disposizione sulla lite pendente era stata voluta – non è equo che il componente di un consesso avvii una causa contro lo stesso. Il passo che si vuole fare è eccessivo, questo motivo di incompatibilitá va mantenuta: lui si asterrà.
Anche Brigitte Foppa (Gruppo verde) ha ricordato che del tema si era discusso a lungo, ai fini di tutelare l’istituzione e i diritti dei singoli consiglieri, non come titolari del mandato ma come cittadino. Così come è ora la norma, c’è incompatibilità nel caso il consigliere provinciale, come cittadino, abbia un contenzioso con la Provincia. Se si firma un ricorso come consiglieri si è invece tutelati. È giusto tutelare l’istituzione, ma vanno tutelati anche i cittadini, garantendo il diritto di difendersi: anche la Provincia può sbagliare. Ha poi fatto riferimento alla normativa di Lombardia, Emilia Romagna e Friuli. La soluzione migliore sarebbe ammettere solo il diritto di difesa, nel caso in cui la Provincia avviasse un contenzioso.
Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit) ha ricordato la discussione in commissione di convalida, dove ci si era chiesti quale fosse l’obiettivo del legislatore: impedire di fare causa per interessi privati o impedire il diritto di difesa, che riguarda i diritti civili? Una persona che svolge un mandato politico deve continuare a disporre del diritto alla difesa. Non si tratta del singolo caso di una consigliera provinciale, c’è anche un caso nella Giunta e lui stesso è coinvolto. Questo ovviamente non deve aprire le porte a cause per interessi privati contro l’amministrazione.
Paul Köllensperger (Team K) ha sottolineato che tutti i consiglieri sono rappresentanti politici ma contemporaneamente anche cittadini. Come Foppa, avrebbe preferito che fosse garantito solo il diritto alla difesa. Non è corretto chiamare la norma “lex Holzeisen”, in realtà si tratta di una “lex Kompatscher”, come dimostrano i brevi tempi di approvazione: ha ricordato al proposito il relativo mancato rispetto dei limiti di spesa nella campagna elettorale. Nonostante lacune e difetti, voterà a favore.
Myriam Atz Tammerle (Süd-Tiroler Freiheit) ha ricordato la discussione in commissione elettorale. Si tratta di una norma “ad personam” che riguarda sia un rappresentante della Giunta che una dell’opposizione, ma permette di intervenire su aspetti non considerati quando la legge era stata messa nero su bianco: è importante garantire il diritto alla difesa di tutti, e distinguere tra cittadino e mandatario, considerando che si tratta non di ineleggibilità ma di incompatibilità. Della disposizione di potrebbe approfittare per esempio facendo causa a una persona candidata per impedirne l’elezione.
Andreas Colli (JWA Wirth Anderlan) ha detto di aver considerato l’ipotesi di un’interpretazione autentica, ma gli esperti legali da lui contattati avevano detto che il passaggio della legge è in contrasto con l’art. 24 della Costituzione, A prescindere che si tratti di Kompatscher o Holzeisen, ciascuno deve avere diritto di difendersi, perciò voterà a favore.
Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha detto che la disposizione non ha nulla a che fare con lui, che non ha nulla da difendere. L’ha ritenuta però una buona soluzione, al fine di garantire il diritto al contraddittorio. In questo senso, l’Alto Adige era finora un’eccezione a fronte della maggior parte delle regioni italiane. La possibilità introdotta è conforme alla Costituzione.
In replica, il primo firmatario Arnold Schuler (SVP) ha chiarito che solo al momento dell’applicazione di una legge si verificano eventuali intoppi, e se necessario bisogna correggere. In quanto alla richiesta di Foppa, va detto che ci si difende anche avviando un contenzioso. Con la normativa attuale, un consigliere per difendersi deve dimettersi: cosa avviene poi se vince il contenzioso? Probabilmente una richiesta di danni. Si è pensato a diverse varianti, ma la soluzione migliore è abrogare la disposizione alla lettera “l” dell’articolo.
Con 31 sì e 1 astensione è stato approvato il passaggio alla votazione articolata.
L’articolo 1 porta Modifiche alla legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14, “Disposizioni sull’elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale”, abrogando la lettera l) del comma 2 dell’articolo 9: è stato approvato con 30 sì e 2 astensioni senza discussione né emendamenti.
Via libera poi senza discussione né emendamenti all’articolo 2 che contiene la disposizione finanziaria (31 sì, 2 astensioni) e all’articolo 3 sull’entrata in vigore (31 sì, 2 astenuti).
Nell’ambito delle dichiarazioni di voto, Brigitte Foppa (Gruppo verde) ha chiarito che ci sono solo due Regioni che non hanno questa incompatibilità, tutte le altre lo prevedono.
Il disegno di legge è stato quindi messo in votazione, e approvato con 31 sì e 2 astensioni.
Il vicepresidente Angelo Gennaccaro ha poi dichiarato conclusa la seduta, e con essa la seconda sessione di lavori di luglio. Il Consiglio provinciale torna a riunirsi il 10 settembre prossimo.
**MC**
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