
(AGENPARL) – lun 15 luglio 2024 *AGROVOLTAICO*
*RICORSO CONTRO LE **REGOLE OPERATIVE DEL GSE/MASE*
*CONAF: “La perizia asseverata è di competenza di un professionista, quali
sono i dottori agronomi e dottori forestali” *
Il CONAF (Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali) ha depositato il ricorso al TAR per l’annullamento
del Decreto
dipartimentale 233/2024 del Dipartimento Energia del M.A.S.E, ove approva
delle Regole Operative del G.S.E.
L’agrivoltaico è caratterizzato da un utilizzo “ibrido” di terreni
agricoli, in cui si incentivano le produzioni agricole e,
contemporaneamente, si ammette la produzione di energia elettrica sugli
stessi terreni. Con il vicolo che l’installazione degli impianti
fotovoltaici non comprometta la continuità delle attività di coltivazione
agricola e pastorale.
*“**Questa tipologia di impianti deve adottare le azioni necessarie per
garantire che le attività agricole, **per i diversi tipi di colture,**
possano proseguire regolarmente, assicurando la stabilità economica, la
sicurezza alimentare, l’adattamento alle variabili climatiche,** il
recupero della fertilità del suolo,** la gestione **efficiente delle
risorse e la sostenibilità a lungo termine delle medesime aziende agricole.
Ecco che il dottore agronomo e forestale gioca un ruolo cruciale
nell’impianto agrivoltaico, dove la produzione agricola e quella energetica
sono integrate**.”* – afferma *Mauro Uniformi*, presidente del Consiglio
dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali – “
*Correttamente il legislatore ha previsto che, per ottenere il
finanziamento pubblico, l’imprenditore agricolo debba essere in possesso di
una relazione agronomica asseverata, che attesti la correlazione tra le
attività di produzione di energia elettrica e le attività agricole e la
continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale. Purtroppo,
nelle Regole Operative (Attività ammissibili nell’ambito dei sistemi
agrivoltaici) vi è una palese lesione della professionalità dei dottori
agronomi, in quanto si prevede che la relazione possa essere redatta sia da
un professionista iscritto all’Albo oppure da un CAA (Centro di Assistenza
Agricola). Questo passaggio sancisce l’equipollenza tra il lavoro di un
professionista con una formazione continua adeguata e quella dell’operatore
di un CAA, al quale sono attribuite funzioni burocratico/amministrative di
assistenza agli agricoltori, con il rischio che non abbia un’adeguata
preparazione*.”
Alla luce di queste valutazioni, il CONAF chiede che le Regole Operative e
il Decreto dipartimentale del MASE, nelle parti impugnate, siano annullati.
*Roma, 15 luglio** 2024*
Ufficio Stampa – Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali